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28 settembre 202327 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

28 settembre 2023
Data Protection & Cybersecurity

Dal 24 settembre è applicabile il Data Governance Act: quali novità?

A partire dal 24 settembre 2023 è applicabile in Italia e negli Stati Membri il Regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati, cd. Data Governance Act (DGA), che ha l’obiettivo di favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati anche personali all’interno dell’Unione. Il DGA introduce la cornice regolatoria generale della strategia europea sui dati che ha l’obiettivo di creare un mercato unico dei dati.

Il Data Governance Act si applica in generale ai dati, intesi sia come dati personali che non. Rientra nella definizione di dato, ai sensi dell’articolo 2, qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

Il regolamento si sviluppa lungo quattro direttrici:

  • Il riutilizzo di determinati tipi di dati detenuti da soggetti pubblici;
  • L’attività di intermediazione dei dati;
  • La messa a disposizione dei dati per fini altruistici;
  • L’istituzione di un nuovo sistema di governance dei dati, tramite la creazione di un Comitato europeo per l’innovazione in materia di dati.
  • Il principio del riutilizzo dei dati

Il DGA istituisce un meccanismo per il riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenute dagli enti pubblici. Questi dati possono essere utilizzati da persone fisiche o giuridiche per fini diversi da quelli per cui i dati sono stati raccolti o prodotti, siano questi fini di natura commerciale o meno.

In particolare, potranno, a certe condizioni, essere riutilizzati i dati che sono considerati protetti per motivi di:
  • riservatezza commerciale (ivi inclusi segreti commerciali);
  • riservatezza statistica;
  • protezione dei diritti di proprietà intellettuale; e
  • protezione dei dati personali (se questi non rientrano nell’ambito della Direttiva Open Data).

È importante chiarire che il DGA non stabilisce un obbligo in capo agli enti pubblici di consentire il riutilizzo dei dati, ma istituisce una serie di regole comuni che devono essere applicate qualora l’ente, anche dietro compenso, decida di consentirne l’utilizzo. A titolo esemplificativo ai sensi del DGA è fatto divieto di stipulare accordi di esclusività.

Gli Stati membri dovranno istituire un punto di contatto unico a sostegno dei ricercatori e delle imprese innovative per l'identificazione dei dati idonei.

  • I servizi di intermediazione dei dati

Per favorire l’instaurazione di rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati, il DGA prevede la possibilità di prestare servizi di intermediazione di dati da parte dei privati.

I servizi di intermediazione di dati coinvolgono tre categorie di soggetti, i titolari dei dati, gli interessati a rendere accessibili i propri dati e gli utenti dei dati.

I titolari dei dati sono tutte quelle persone fisiche (diverse dagli interessati ai sensi del GDPR) e giuridiche che hanno il diritto di concedere l’accesso ai dati o di condividerli. Gli utenti dei dati sono quelle persone fisiche o giuridiche che hanno diritto di accesso legittimo o di utilizzo dei dati.

Le tipologie di servizi di intermediazione che possono essere offerte includono la messa in contatto di titolari con utenti e di interessati con potenziali utenti. È, inoltre, prevista la possibilità di istituire delle cooperative dei dati.

I fornitori dovranno, tuttavia, soddisfare una serie di requisiti, in particolare quello di rimanere neutrali in merito ai dati scambiati. Nel caso dei fornitori di servizi di condivisione dei dati che offrono i loro servizi a persone fisiche dovrà inoltre essere soddisfatto il criterio aggiuntivo di assunzione degli obblighi fiduciari nei confronti di chi li utilizza.

  • Altruismo dei dati

Il DGA agevola l'altruismo dei dati inteso come messa a disposizione su base volontaria dei dati da parte di individui o imprese per il bene comune. Tali dati dovranno pertanto essere utilizzati per fini di interesse generale.

Il regolamento istituisce la possibilità per le organizzazioni di registrarsi in qualità di “organizzazioni per l'altruismo dei dati” al fine di accrescere la fiducia dei terzi nelle loro attività.

  • Governance dei dati

Per favorire il corretto funzionamento dei principi di condivisione e riutilizzo dei dati, viene istituito un sistema di monitoraggio e di governance dei dati.

In particolare, il DGA istituisce un’autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e un’altra per la per la regolazione e registrazione degli enti che praticano l'altruismo dei dati.

Viene inoltre istituito il Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, con il compito di agevolare lo sviluppo di best practice da parte delle autorità degli Stati membri in tema di riutilizzo e altruismo dei dati e di fornire consulenza alla Commissione sul fronte della governance dei dati.

  • Conclusioni

In base alle previsioni della Commissione, il nuovo Data Governance Act promette di dare una forte spinta all’economia europea, creando benefici sia per i cittadini che per le imprese. È atteso in particolare un impatto diretto sull'economia dei dati dell'UE compreso tra 7,2 e 10,9 miliardi di euro nel 2028. Inoltre, il DGA fungerà da catalizzatore per la creazione di servizi più efficienti e di nuovi prodotti basati sui dati. Ad esempio, contribuirà a generare 1,3 trilioni di euro di aumento della produttività nel settore manifatturiero entro il 2027 e a risparmiare circa 120 miliardi di euro all'anno nel settore sanitario.

La società nel suo complesso beneficerà dei progressi e delle innovazioni che deriveranno dalla condivisione dei dati, annuncia la Commissione, mentre le imprese beneficeranno di una riduzione dei costi per l'acquisizione, l'integrazione e l'elaborazione dei dati e troveranno minori ostacoli all'ingresso nei mercati; beneficeranno inoltre di una riduzione dei tempi di ideazione e realizzazione di nuove idee e prodotti da portare sul mercato (cd. time-to-market).

Su un simile argomento può essere di interesse: “Approvato il Data Act, cosa cambia per la tutela dei trade secrets”.

 

Intellectual Property

La prima udienza pubblica davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti

Lo scorso 5 settembre 2023, a distanza di poco più di tre mesi dall’avvio del sistema UPC, si è tenuta la prima udienza pubblica innanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti, e precisamente davanti alla Divisione locale di Monaco.

All’udienza hanno assistito anche i nostri colleghi tedeschi di DLA Piper, che in questo articolo hanno condiviso qualche primo spunto di riflessione.

Il Collegio che ha presieduto l’udienza, composto dai giudici Matthias Zigann, Tobias Pichlmaier e András Kupecz, nonché dal giudice tecnico Eric Enderlin, dopo aver introdotto nel dettaglio la vertenza, si è soffermato sulle questioni ritenute di maggiore importanza, inaugurando così un modus operandi che potrebbe essere seguito anche da altri giudici del Tribunale.

Nonostante si trattasse di un’udienza cautelare, e sebbene il brevetto europeo goda di una presunzione di validità, discreta attenzione è stata riservata ai motivi di invalidità del titolo sollevati dai resistenti.

Il Collegio non si è però soffermato sui criteri interpretativi che adotterà per valutare la validità del brevetto; sul punto, particolarmente rilevante sarà comprendere se - e in che misura - l’UPC sposerà il c.d. problem-solution approach, ossia il criterio consolidato in seno all’European Patent Office per la valutazione del requisito dell’attività inventiva.

La decisione del Collegio è attesa per il prossimo 19 settembre, data in cui si terrà un’altra udienza cautelare innanzi alla Divisione locale di Monaco, che ad oggi domina il podio delle sezioni davanti alle quali pende il maggior numero di casi.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo "Il regime linguistico dell’UPC e le lingue ad oggi più utilizzate”.

La moda: dal catwalk alla tutela legale della proprietà intellettuale

Nell'entusiasmante mondo dell'industria della moda, la proprietà intellettuale assume una dimensione poliedrica, che trascende la mera tutela dei marchi o la difesa del prodotto finito. Dall'esibizione delle creazioni haute couture durante le fashion week alle vendite online, il panorama della moda si sviluppa come un intricato e variegato ecosistema. Per i consumatori, la moda costituisce un'autentica espressione di sé stessi, un potente strumento di manifestazione dell'identità esteriore.

In un mondo in continua evoluzione, in cui la digitalizzazione avanza inesorabilmente, le imprese devono proteggere anche quei prodotti immateriali esposti al rischio di essere oggetto di sottrazione da parte di terzi. In questo contesto, le sfilate di moda sono un “concentrato” di IP. Le sfilate rappresentano, infatti, il mezzo principale attraverso cui le case di moda si presentano al mondo, rivolgendosi a una vasta platea di clienti, giornalisti ed influencer. Esse non sono più semplici passerelle per modelle e modelli, bensì eventi che incorporano storie, performance e spettacoli di notevole impatto, richiedendo ingenti investimenti e adeguati strumenti di tutela legale. La crescente complessità del settore ha indotto la necessità di strutturare una solida base legale che assicuri la protezione e il corretto funzionamento di queste attività. Solo negli ultimi anni è emersa chiaramente l'importanza fondamentale di tutelare questi eventi, principalmente attraverso gli strumenti legali offerti dalla proprietà intellettuale.

L'effetto “trickle-down” della moda, infatti, spesso si traduce nell'adattamento di concetti di lusso in capi di abbigliamento accessibili ai consumatori. Ad esempio, un colore o una forma di abbigliamento che spopolano sulle passerelle in una stagione possono influenzare i marchi orientati al grande pubblico a introdurre lo stesso stile nei loro prodotti più accessibili. Tuttavia, oltre all'influenza sulle tendenze, l'avanzamento tecnologico ha accelerato la possibilità di copiare direttamente un capo d'abbigliamento. La contraffazione di un capo, che ne replica esattamente o sostanzialmente l'originale, può comprometterne la sua unicità e danneggiare il profitto del designer e del produttore originale, vendendo prodotti a prezzi concorrenziali.

Quindi, sia per le giovani startup che stanno facendo il loro ingresso nel mondo della moda, sia per i marchi storici consolidati, la comprensione e la salvaguardia della proprietà intellettuale costituiscono un aspetto cruciale per il successo continuato. Questo articolo esplorerà e analizzerà le varie forme di proprietà intellettuale rilevanti per l'industria della moda, tra cui marchi, design (o modelli), copyright, brevetti e trade secrets, fornendo preziose indicazioni su come proteggere i diritti di proprietà intellettuale più essenziali per le aziende.

  • Marchi

I marchi rappresentano segni utilizzati nel contesto commerciale con lo scopo di designare l'origine di prodotti e servizi. I marchi che possono essere registrati comprendono quelli denominativi, figurativi, di forma, di posizione, a motivi ripetuti, sonori, di colore, di movimento, multimediale e olografici. La loro funzione primaria consiste nel contribuire in modo cruciale all'instaurazione dell'identità di un marchio, alla creazione di un riconoscimento distintivo e alla riflessione della reputazione dell'ente titolare. Nel mondo dell'industria della moda, alcuni marchi di risonanza, quali ad esempio i marchi verbale “FENDI” il logo “V” e il distintivo colore “Tiffany Blue” sono diventati sinonimi delle rinomate case di moda di lusso. Taluni marchi possono anche svolgere la funzione di marchi di garanzia della qualità, assumendo il ruolo di marchi di certificazione che attestano la conformità dei prodotti a specifici standard predefiniti. Il soggetto titolare del marchio assume quindi la responsabilità di fungere da organismo di garanzia della qualità, vigilando affinché le aziende autorizzate all'uso rispettino scrupolosamente i requisiti di certificazione. Ad esempio, il marchio Woolmark, presente sulle etichette dei capi di abbigliamento, attesta che tali prodotti sono interamente realizzati con pura lana vergine.

Il ruolo fondamentale dei marchi registrati nella protezione delle sfilate di moda risiede nella loro capacità di preservare il pubblico da possibili rischi di confusione e associazione. Benché, infatti, sia possibile acquisire una certa tutela dei propri marchi sulla base dell'uso e del riconoscimento comune, noti come “marchi di fatto” è opportuno notare che tali diritti presentano limitazioni significative. La loro validità è circoscritta all'area geografica in cui effettivamente si è riconosciuti, e stabilire la titolarità effettiva di tali diritti, al fine di impedire ad altri l'utilizzo di marchi simili suscettibili di creare confusione, può rivelarsi un'impresa complessa. L'importanza di preservare gli eventi di moda e di vincolarli a una fonte specifica ha motivato la Camera Nazionale della Moda Italiana a conseguire la registrazione dei marchi “Milano Fashion Week” e “Milano Digital Fashion Week”. La registrazione costituisce quindi il mezzo di gran lunga più efficace per proteggere i marchi in fase di sviluppo. I marchi registrati non solo sono in grado di prevenire, ma anche di scoraggiare terze parti dall'usare un nome o un logo identico o simile in modo tale da generare confusione con il proprio marchio. Inoltre, i marchi registrati godono di una solida base giuridica che conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarli in tutto il territorio di registrazione, solitamente per un periodo di dieci anni, rinnovabile indefinitamente.

  • Design (o modelli)

La registrazione di un design (o modello) si concentra sulla protezione dell'aspetto unico di un prodotto, non sulla sua composizione o funzionalità. Per essere registrato, un design deve essere nuovo e originale e non deve essere stato reso pubblico in precedenza. Il design (o modello) rappresenta l'estetica e la forma di un oggetto, che può essere tridimensionale (come una borsa) o bidimensionale (come un tessuto). In alternativa, viene fornita una protezione per il design (o modello) non registrato, ma con un periodo di tutela più limitato. Un design (o modello) comunitario non registrato è protetto per tre anni dalla sua prima divulgazione nell'Unione europea, senza possibilità di estensione. Questa breve protezione è adatta alle collezioni di moda, che spesso seguono cicli stagionali e richiedono un rinnovamento costante dei prodotti. I diritti sul design (o modello) non registrato decorrono dal momento della loro divulgazione. Le passerelle delle Fashion Week spesso rappresentano il primo luogo di divulgazione di questi design nella misura in cui queste rappresentano la prima e più ampia forma di conoscenza, dei nuovi prodotti, per il pubblico (consumatori, altri produttori, esperti del settore, etc). Per godere di tutela il design (o modello) comunitario non registrato deve essere divulgato all’interno del territorio dell’Unione europea. La registrazione di un design (o modello), invece, offre una protezione più ampia e ne agevole la difesa. Può anche creare valore aziendale come parte di un portafoglio di proprietà intellettuale, contribuendo a dimostrare la serietà dell'azienda e offrendo opportunità di licenza o vendita dei diritti di design. Il titolare del design (o modello) può godere di diritti esclusivi per un massimo di 25 anni.

  • Copyright

Il copyright è un diritto legale che protegge opere artistiche e letterarie, come libri, musica e fotografie, fornendo al creatore il diritto esclusivo di utilizzarle e impedendo ad altri di farlo senza autorizzazione. In Italia, questo diritto si applica automaticamente e dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. Sebbene l'haute couture e la moda di alta concezione possano essere considerate opere artistiche, il copyright di solito non si applica al design fisico dei prodotti di moda o dell'abbigliamento. Ad esempio, un modello di cucito in sé non può essere oggetto di protezione da copyright, ma le istruzioni grafiche o testuali specifiche associate ad esso possono essere tutelate da tale diritto. Il copyright riguarda, quindi, la realizzazione concreta di un'idea, rendendola percepibile e visibile al pubblico. A differenza dei marchi, il copyright è un diritto non registrato che protegge automaticamente le opere artistiche create, indipendentemente dalla volontà dell'autore. Il titolare ha il diritto di utilizzare l'opera e di vietarne l'uso da parte di altri (diritti esclusivi). Questi diritti includono aspetti economici, come il diritto di riproduzione e di diffusione, e diritti morali, come il diritto di attribuzione dell'opera e il diritto di preservarne l'integrità.

Con la diffusione delle sfilate di moda digitali e delle presentazioni delle nuove collezioni online, il copyright ha giocato un ruolo essenziale nella protezione delle opere, consentendo la loro distribuzione su larga scala, dimostrando adattabilità all'era digitale. Nonostante le sfilate di moda siano spesso considerate uniche e irripetibili, esse possono essere considerate opere con una struttura o una trama che può essere in realtà tecnicamente ripetuta. Inoltre, il fine commerciale delle sfilate non costituisce un ostacolo alla protezione da copyright, poiché la normativa vigente non limita tale protezione in base alla finalità dell'opera. Ci sono, infatti, numerose applicazioni del copyright nell'industria della moda, ad esempio nell'uso di monogrammi Louis Vuitton o nella creazione di elementi artistici in pubblicità, siti web e spot pubblicitari. Questo esempio dimostra la potenziale sovrapposizione dei diritti di proprietà intellettuale, i loghi coperti da marchio sono infatti stati utilizzati per creare disegni e tessuti a fantasia coperti da copyright, fornendo più livelli di protezione contro potenziali violazioni. Molto spesso, la migliore protezione deriva dall'uso combinato di diverse forme di proprietà intellettuale per tutelare vari aspetti del prodotto e del processo creativo.

  • Brevetti

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per un'invenzione nuova e utile, che può riguardare un prodotto o un processo, compresi miglioramenti su invenzioni esistenti. L'inventore o il titolare dei diritti ottiene il diritto di impedire ad altri di utilizzare o vendere l'invenzione per un periodo di 20 anni, in cambio della divulgazione dettagliata dell'invenzione stessa. I brevetti vengono concessi regolarmente anche nel settore della moda, ad esempio per nuovi tessuti tecnici, processi di produzione sostenibile, articoli come guanti impermeabili, nuovi metodi di costruzione di capi d'abbigliamento, tessuti repellenti per insetti e processi di tintura. Tuttavia, i brevetti sono applicabili solo nelle giurisdizioni in cui sono stati concessi, richiedono pianificazione strategica per la protezione globale e possono essere un processo lungo e costoso. La scelta di proteggere un'invenzione tramite brevetto, quindi, dipenderà dalla sua natura e dalla necessità di mantenere segreti i dettagli. I brevetti forniscono una protezione robusta, ma la loro divulgazione pubblica può essere un aspetto da considerare, e in alcuni casi, mantenere un segreto commerciale potrebbe essere preferibile.

  • Trade Secrets

Un trade secret è una forma di informazione aziendale che possiede un valore commerciale intrinseco in virtù della sua riservatezza. La sua protezione non prevede una procedura formale di registrazione e perdura finché il segreto è mantenuto segreto o adeguatamente protetto attraverso obblighi di riservatezza pertinenti. Alcune giurisdizioni possono avere leggi specifiche in merito alla tutela dei trade secrets. Nel settore della moda e dei beni di lusso, spesso si sottovaluta l'importanza della protezione dei trade secrets, poiché questo diritto di proprietà intellettuale è tradizionalmente associato alle imprese tecnologiche. Tuttavia, nell'industria della moda, i trade secrets sono diffusi e coprono una vasta gamma di informazioni, come processi di produzione, liste di fornitori o acquirenti chiave, strumenti software per il design e la gestione della logistica. Poiché non esiste un metodo formale per registrare i trade secrets, la loro protezione si basa sul mantenimento del segreto stesso. È essenziale adottare precauzioni adeguate, tra cui la condivisione delle informazioni riservate solo con personale di fiducia e partner esterni che ne abbiano una specifica necessità, richiedere accordi di non divulgazione legalmente vincolanti quando necessario e gestire l'accesso attraverso canali sicuri.

  • Conclusione

In conclusione, il mondo dinamico e affascinante dell'industria della moda è intriso di proprietà intellettuale, che va ben oltre la semplice protezione dei marchi o dei prodotti finiti. Le sfilate di moda rappresentano un elemento fondamentale di questa industria, svolgendo il ruolo di espressione creativa e veicolo di identità per i consumatori. In un'epoca di rapida evoluzione e digitalizzazione, le imprese devono proteggere non solo i loro prodotti tangibili ma anche i loro beni immateriali, inclusi gli eventi di moda. La protezione dei marchi registrati è cruciale per prevenire confusioni e associazioni indesiderate tra marchi simili. La registrazione dei design (o modelli) consente di proteggere l'aspetto unico dei prodotti, mentre il copyright offre una solida base legale per la tutela di opere artistiche e letterarie associate all'industria della moda. I brevetti, se appropriati, possono proteggere invenzioni innovative, mentre i trade secrets, spesso trascurati, sono fondamentali per preservare informazioni aziendali di valore. L'importanza di queste forme di protezione varia a seconda delle esigenze specifiche di ciascuna azienda di moda. La corretta comprensione e gestione della proprietà intellettuale sono fondamentali per il successo continuato nel settore della moda, sia per le nuove start-up che stanno facendo il loro ingresso sia per i marchi consolidati.

Su di un simile argomento, il seguente articolo può essere di rilievo “Moda e design: i contratti di co-branding”.

La tutela dell’output realizzato dall’intelligenza artificiale

La straordinaria diffusione di sistemi di intelligenza artificiale c.d. generativa pone una serie di problematiche legali, tra cui il duplice problema della tutelabilità dell’output realizzato da sistemi di AI e della responsabilità nel caso in cui tali opere risultino lesive di diritti di terzi.

Tali tematiche pongono la nostra società dinanzi a essenziali questioni di ordine etico prima ancora che giuridico e le scelte che verranno fatte dai legislatori nazionali in questo ambito andranno ad incidere profondamente sul tessuto economico e sociale dei prossimi decenni.

In proposito, si può anzitutto osservare che l’output generato dai sistemi di AI può assumere le forme più disparate: si può giungere ad immagini partendo da semplici descrizioni testuali, ma anche a suoni, video o grafici partendo da insiemi di dati. Peraltro, non infrequentemente tali output sono frutto di una creazione autonoma dell’AI, senza che vi sia alcun intervento umano. Di recente, opere generate da sistemi di AI hanno persino ricevuto riconoscimenti prestigiosi: ad esempio, il corto “The Crow” ha vinto il premio della giuria al Cannes Short Film Festival e, secondo quanto riportato dal New York Times, un’opera d’arte generata da AI ha vinto il concorso artistico annuale della Colorado State Fair.

  • La titolarità del diritto d’autore su opere realizzate da AI: normativa italiana ed extra-UE

Tuttavia, sotto il profilo giuridico, la questione si rivela molto più complessa dell’attribuzione di un premio. Senza alcuna pretesa di esaustività, attesa la complessità della questione, possiamo qui evidenziare che a oggi - fatte salve alcune eccezioni - la maggior parte delle normative nazionali, anche extra-europee, tende a non riconoscere la titolarità del diritto d’autore su opere dell’ingegno realizzate da macchine.

Le sole giurisdizioni che prevedono espressamente la tutela di opere generate da computer sono Hong Kong, India, Irlanda, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito. In particolare, in quest’ultimo caso, il Copyright Designs and Patent Act del 1988 prevede che la titolarità del diritto d’autore su un’opera realizzata da macchina dotata di AI sia attribuita al soggetto che ha organizzato le funzioni della macchina sì da permettere a quest’ultima di generare l’opera.

Uno dei maggiori argomenti a favore del riconoscimento della protezione al contenuto creato da sistemi di AI è infatti l’investimento di risorse economiche e non che confluisce nello sviluppo e addestramento degli algoritmi che li compongono. In altri termini, garantire tutela al contenuto prodotto dall’AI permetterebbe indirettamente di tutelare anche gli investimenti significativi fatti dagli operatori del mercato.

Alcuni commentatori hanno però osservato che tale approccio sarebbe più simile al riconoscimento di diritti connessi, come quelli dei produttori dei fonogrammi, invece che di una tutela autorale vera e propria. Del resto, per aversi protezione ai sensi del diritto d’autore molte normative nazionali richiedono un contributo di origine umana (in Italia, la L. n. 633/1941 - c.d. Legge sul diritto d’autore - parla espressamente di “lavoro intellettuale”; la disciplina americana sul copyright è limitata alla tutela delle “concezioni intellettuali originali dell’autore”, e così via). Trattandosi comunque di discipline precedenti allo sviluppo di sistemi di AI sofisticati come quelli attuali, non mancano zone grigie e difficoltà interpretative, che verosimilmente costituiranno terreno fertile per possibili contenziosi.

  • Stati Uniti e Italia: due orientamenti contrastanti sulla tutela copyright dell’opera creata tramite AI

Questi primi mesi del 2023 ci hanno già dato la possibilità di osservare due casi, l’uno americano e l’altro italiano, da cui emergono due orientamenti contrastanti sulla tutela copyright dell’opera creata con l’ausilio degli strumenti di AI.

Da un lato, infatti, lo U.S. Copyright Office ha recentemente annullato un certificato di registrazione precedentemente concesso alla graphic novel “Zarya of the Dawn”, in quanto l’autrice del fumetto, Kristina Kashtanova, aveva utilizzato un noto software di generazione di immagini per creare la sequenza di disegni che componeva il fumetto.

Nella lettera inviata dallo U.S. Copyright Office veniva chiarito che Kristina Kashtanova “è l’autrice del testo dell’opera nonché della selezione, del coordinamento e della disposizione degli elementi scritti e visivi dell’opera. Ciò è protetto dal diritto d’autore. Tuttavia, come discusso di seguito, le immagini dell’opera generate dalla tecnologia […] non sono prodotto di un autore umano”. Pertanto, posto che solo alcuni elementi dell’opera erano suscettibili di tutela tramite copyright ai sensi del diritto americano, che protegge solo “i frutti del lavoro intellettuale”, l’ufficio ha ritenuto di annullare il certificato originale di registrazione, emettendone uno nuovo relativo al solo materiale effettivamente creato dall’autrice.

In Italia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha trattato, seppur in via incidentale, il tema della tutelabilità di un’opera creata con l’ausilio di un software. La vertenza prendeva le mosse dall’utilizzo da parte di RAI dell’immagine di un fiore digitale reperita sul web come fulcro della scenografia di Sanremo 2016, senza aver ottenuto l’autorizzazione dell’autrice.

L’emittente aveva proposto ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice. Contrariamente a quanto concluso dallo U.S. Copyright Office, la Corte di Cassazione ha precisato che l’utilizzo di un software è compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno, con la precisazione che in simili casi il tasso di creatività andrebbe scrutinato con rigore, al fine di poter verificare caso per caso se e in quale misura l’utilizzo dello strumento assorbe o sostituisce l’elaborazione creativa dell’artista. In altri termini, la Cassazione non esclude che le opere generate con un software o altri meccanismi informatici possano essere suscettibili di tutela autorale. Pertanto, qualora il sistema di AI sia considerato un mero strumento tramite cui un soggetto umano crea opere, stando a tale impostazione, il contenuto potrebbe essere comunque considerato espressione dell’attività intellettuale e della personalità del suo autore.

  • Plagio e contraffazione: la tutelabilità di opere create da AI ispirate o derivate da opere preesistenti

Ciò premesso, veniamo ora al secondo profilo, ossia l’ipotesi che un’opera dell’ingegno creata da AI risulti plagio o contraffazione di un’altra opera preesistente.

Una simile questione si è già posta dinanzi ai tribunali americani. In particolare, a gennaio 2023, le artiste Sarah Andersen, Kelly McKernan e Karla Ortiz hanno promosso una class action volta a contestare la legalità di alcuni software generatori di immagini in quanto, secondo la prospettazione del trio, tali sistemi di AI avrebbero attinto, per finalità di “training”, a miliardi di immagini e fotografie, tra cui le proprie, senza il consenso delle legittime titolari. I profili di illegittimità prospettati dalle artiste non si limitano alle modalità di apprendimento delle AI, ma si estendono anche agli output da esse generati, che rifletterebbero lo stile e le caratteristiche delle loro opere.

Sotto questo profilo, diviene rilevante la questione della tutelabilità delle opere ispirate o derivate da altre e del loro rapporto con l’opera originaria. Tale tematica non è certamente una novità e - soprattutto in campo artistico - può presentare rilevanti margini di incertezza.

L’ordinamento italiano dedica spazio a questa tipologia di opere all’art. 4 della Legge sul diritto d’autore, che protegge le elaborazioni di un’opera, senza che i diritti spettanti sull’opera originaria vengano pregiudicati. L’art. 7 della stessa legge, al comma 2, aggiunge che si considera come autore delle elaborazioni l’elaboratore stesso entro i limiti del proprio lavoro. Inoltre, l’art. 18 della Legge sul diritto d’autore prevede il diritto esclusivo di elaborazione spettante all’autore, il quale comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4, comportando la necessità del consenso dell’artista dell’opera originaria ad ogni successiva elaborazione creativa.

Ne discende che l’opera derivata godrà di autonoma tutela prevista dal diritto d’autore, in quanto elaborazione creativa, sempre che sia stata autorizzata dall’autore dell’opera originaria. Al contrario, non è necessaria autorizzazione nell’ipotesi in cui la nuova opera configuri una parodia, concetto che deve essere inteso in senso ampio, in quanto la giurisprudenza italiana ha chiarito che le opere parodistiche, burlesche o ironiche, e in generale le opere che rivisitano un’opera altrui, sono tali nella misura in cui mutano il senso dell’opera parodiata, così da assurgere al ruolo di opera d’arte indipendente e come tale degna di autonoma tutela. Per giungere a tale risultato occorre quindi considerare di volta in volta l’opera derivata nel suo complesso e valutare se, pur ispirandosi a quella originale, se ne discosti per trasmettere un messaggio diverso.

Quando l’attività modificativa avviene ad opera di sistemi di AI la questione si complica ulteriormente. Da un lato, torna il tema della tutela autorale di un’opera generata da AI, che impone di chiedersi se l’attività di una macchina possa effettivamente qualificarsi come “elaborazione creativa”, specialmente quando manca qualsiasi contributo umano. Dall’altro lato, in linea di principio, parrebbe difficile ipotizzare un’opera parodistica realizzata da AI, in quanto si dovrebbe ammettere che essa è in grado - da sola - di mutare il significato di un’opera preesistente. Se così fosse, saremmo di fronte a sistemi di AI dotati di capacità critica e, dunque, definibili a tutti gli effetti senzienti.

Su un simile argomento può essere di interesse: “La tutela dei prompt nei sistemi di intelligenza artificiale generativa”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

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