Abstract_Lights_P_0152

29 giugno 202319 minuti di lettura

Innovation Law Insights

29 giugno 2023
Podcast

Il dott. Ghiglia del Garante privacy sull’intelligenza artificiale e la loro prospettiva

Il dott. Agostino Ghiglia, membro del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha discusso nel podcast “Diritto al Digitale” con gli avvocati Giulio Coraggio e Tommaso Ricci dell’intelligenza artificiale generativa e della regolamentazione della privacy in questo ambito. L’episodio del podcast è disponibile qui.

 

Data Protection & Cybersecurity

L’EDPB adotta un template per reclami e nuove raccomandazioni sulle Binding Corporate Rules

L’EDPB ha adottato un template per la presentazione dei reclami da parte degli interessati, da utilizzarsi in tutti gli Stati membri e nuove raccomandazioni sulle Binding Corporate Rules.

L’obiettivo dichiarato del template per i reclami è quello di facilitare la successiva gestione dei reclami da parte delle Autorità europee di protezione dei dati personali, in caso di trattamenti transfrontalieri. La Presidente dell’EDPB, Anu Talus, ha infatti dichiarato che l’adozione del template rientra fra gli impegni assunti dai membri dell’EDPB durante la riunione tenutasi a Vienna nell’aprile 2022, al fine di incrementare la cooperazione nell’applicazione fra le autorità di controllo.

L’EDPB si aspetta infatti che il template faciliterà lo scambio transfrontaliero di informazioni sui reclami tra le diverse autorità di protezione dei dati e permetterà a tali autorità di gestire i casi di reclami relativi a trattamenti transfrontalieri in maniera più efficiente. Per questo, il template tiene conto delle differenze esistenti tra le leggi e le prassi dei vari Stati membri. Inoltre, il template è pensato per essere utilizzato sia ove il reclamo sia presentato dall’interessato personalmente, sia nel caso in cui il reclamo venga proposto da un altro soggetto (ad es. da un rappresentante legale o da un ente che agisce per conto dell'individuo).

Resta però il fatto che le autorità privacy di controllo lo utilizzeranno su base volontaria e potranno adattarlo alle rispettive esigenze nazionali.

L’EDPB ha inoltre adottato un template di avviso di ricevimento del reclamo indirizzato al reclamante, volto a fornire a quest’ultimo informazioni generali sulle fasi successive del procedimento ed evidenziare il diritto a ricorrere all’autorità giudiziaria contro una eventuale decisione sfavorevole di una autorità di controllo.

L’EDPB ha inoltre adottato la versione finale delle “Recommendations on the application for approval and on the elements and principles to be found in Controller Binding Corporate Rules (BCR-C)”, che erano state sottoposte a pubblica consultazione. Tali Raccomandazioni aggiornano i criteri per l’approvazione delle Binding Corporate Rules fra titolari del trattamento (c.d. “BCR-C”), chiarendo il contenuto necessario delle BCR-C e fornendo un modulo standard aggiornato per la loro approvazione, allineando inoltre le indicazioni esistenti ai requisiti della sentenza Schrems II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

A partire dal momento della loro pubblicazione, le Raccomandazioni si applicheranno a tutte le organizzazioni che le cui BCR-C hanno già ricevuto approvazione. Tali organizzazioni e quelle che richiederanno l’approvazione di nuove BCR-C in futuro dovranno adeguare le proprie BCR-C ai requisiti stabiliti nelle Raccomandazioni, durante il processo di richiesta o nell’ambito dell’aggiornamento annuale 2024.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “CGUE sulla produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali di terzi”.

 

Food & Beverages

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore dell’agro-alimentare e le sfide legali

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore agro-alimentare, ma il suo utilizzo nasconde dei rischi legali che devono essere adeguatamente gestiti.

Grazie alla sua capacità di elaborare e analizzare grandi quantità di dati, l’intelligenza artificiale può essere impiegata, tra le altre cose, per migliorare la qualità dei prodotti, ridurre gli sprechi, aumentare l’efficienza e rendere più piacevole l’esperienza del cliente a contatto con le aziende. Alla luce di ciò, sono molteplici gli utilizzi dell’AI che possono interessare alle aziende del settore Food and Beverage: basta pensare all’impatto della stessa su processi produttivi, logistica, analisi dei dati, ricerca e sviluppo, sicurezza alimentare, marketing e pubblicità.

  • L’ottimizzazione dei processi produttivi
    Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore alimentare è certamente la capacità di ottimizzare i processi produttivi, migliorando la qualità dei prodotti e riducendo gli sprechi. L’AI può essere utilizzata, ad esempio, per prevedere la domanda e il consumo di determinati prodotti agricoli, garantendo una maggiore efficienza nella produzione e riducendo gli impatti ambientali.

    Inoltre, le aziende possono utilizzare l’intelligenza artificiale per monitorare la produzione e l’elaborazione degli alimenti, identificando eventuali problemi o errori nel processo di lavorazione e riducendo i rischi per la salute dei consumatori. Tramite l’AI, le aziende possono rilevare eventuali problematiche nelle colture in modo molto più rapido ed efficiente rispetto ai soli esseri umani, analizzare il suolo e consentire agli operatori di ridurre la diffusione di eventuali patologie nelle piante, ad esempio, ovvero monitorare lo stato di salute del bestiame, identificando in tempi brevissimi potenziali comportamenti insoliti degli animali.
  • L’evoluzione della logistica con l’intelligenza artificiale
    Un altro settore in cui l’intelligenza artificiale rappresenta un rilevante fattore di crescita ed evoluzione è la logistica, che negli ultimi anni è divenuta un tema centrale per tutti gli operatori economici, dai colossi internazionali alle realtà più piccole. Mediante l’uso dell’AI si possono pianificare e ottimizzare i percorsi di consegna, ridurre i tempi di transito e i costi di trasporto e monitorare il trasporto degli alimenti (tanto di origine vegetale, quanto animale). Questo può ridurre gli sprechi e garantire una consegna tempestiva dei prodotti
  • L’analisi dei dati per finalità di marketing e sviluppo di nuovi prodotti
    L’analisi dei dati è poi un’altra area in cui l’intelligenza artificiale può fare la differenza. L’AI consente infatti di analizzare enormi quantità di dati provenienti da molteplici fonti, come sensori, sistemi di monitoraggio e feedback dei clienti, al fine di identificare tendenze e modelli e ottenere informazioni utili per prendere decisioni informate sulle strategie di marketing, sulle previsioni di domanda e sulla produzione dei prodotti. Ad esempio, le aziende possono utilizzare l’AI per analizzare i dati sui gusti dei clienti e suggerire prodotti correlati o personalizzati per soddisfare le loro esigenze. Ciò può aiutare le aziende a migliorare la propria offerta di prodotti e a soddisfare meglio le esigenze dei clienti.

    Inoltre, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per la scoperta di nuovi ingredienti, il perfezionamento delle ricette o dei sistemi di produzione già esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti basati sulle preferenze dei consumatori.

    È poi da prendere in seria considerazione l’impiego dell’AI anche per le iniziative di pubblicità e comunicazione con i consumatori, in quanto la tecnologia consente di analizzare i dati sui gusti e sulle preferenze dei clienti e realizzare vere e proprie campagne pubblicitarie personalizzate e targettizzate.
  • La relazione tra cliente e azienda: servizi personalizzati, pianificazione e investimenti
    Come visto, l’intelligenza artificiale ha moltissime applicazioni “interne” per le imprese del Food and Beverage, tra cui quelle menzionate sopra. Non bisogna però sottovalutare l’importanza che la stessa potrebbe avere nelle relazioni tra cliente ed azienda. L’uso di chatbot e altre interfacce conversazionali, che altro non sono che applicazioni di tecnologie AI, consente di fornire un servizio personalizzato per il cliente e di migliorare l’intera esperienza tra consumatore e produttore.

    Tuttavia, l’adozione dell’AI nel settore agro-alimentare, come per molti altri settori economici, richiede pianificazione e investimenti adeguati, nonché una formazione e una conoscenza avanzata dei sistemi di AI. È quindi opportuno che le imprese, prima di intraprendere dei processi di digitalizzazione di tutte o alcune delle attività menzionate sopra, e durante l’implementazione delle soluzioni AI, siano supportate da tecnici ed esperti giuridici del settore Food and Beverage e digitale, così da poter individuare le eventuali criticità produttive e/o giuridiche connesse alla rivoluzione intelligenza artificiale.

    Infatti, la figura del professionista legale è sempre più richiesta in questo ambito, in quanto svolge un ruolo chiave nell’assicurare che le imprese siano in grado di utilizzare l’AI in modo etico e vantaggioso per il loro business, in conformità con le norme applicabili. Inoltre, rivolgersi a tali professionisti può consentire alle imprese di negoziare in sicurezza i contratti con fornitori di tecnologie di AI, come software e robotica, e garantire che tali contratti rispondano ai reali interessi dell’impresa.

    Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “L’UE ha emesso l’autorizzazione all’immissione sul mercato della farina di grillo domestico”.

  

Intellectual Property

Elementi probatori reperibili online: come prevenire l’insorgenza di problematiche connesse alla loro affidabilità

Con una recente comunicazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) ha ripercorso i principali aspetti da considerare quando si intende fornire la prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto o, ancora, della notorietà del marchio per il tramite di elementi probatori reperibili online. L’obiettivo è quello di prevenire l’insorgenza di problematiche connesse all’affidabilità di questo genere di prove.

Di seguito, un breve recap dei principali accorgimenti.

  • Siti web
    Ai fini della prova dell’uso o della notorietà di un marchio è necessario presentare un estratto del sito web in cui compaiono i riferimenti alle date e al territorio di riferimento per cui si è chiamati a fornire prova. Non sarà dunque considerata sufficiente la semplice indicazione del collegamento ipertestuale a un sito web.

    Più nel dettaglio, rispetto ai siti web di condivisione di video e foto, l’EUIPO ha ribadito altresì che può essere utile presentare: i dati relativi a quando e dove il video è stato reso disponibile al pubblico; i commenti degli utenti; le informazioni sulla fonte in cui si trovano i contenuti; altre informazioni o rapporti di analisi sul numero di visualizzazioni.

    Attenzione, invece, agli elementi probatori fondati su informazioni reperibili online modificabili, quali ad esempio le informazioni tratte da Wikipedia. Tali elementi, infatti, non hanno di per sé alcun valore probatorio e l’EUIPO richiede che siano corroborate da altre fonti idonee a confermarne la veridicità.
  • Social media
    Fornire informazioni relative alle interazioni degli utenti è possibile, ma non è sufficiente.

    Informazioni quali il numero di «mi piace», followers, visualizzazioni, etc. devono essere corroborate da ulteriori elementi, quali ad esempio dati relativi alle vendite o rapporti di analisi che indichino la provenienza territoriale degli utenti.
  • Piattaforme di commercio elettronico
    Le recensioni sono annoverate tra gli elementi probatori reperibili online che possono essere prodotti ai fini della prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto e della notorietà del marchio. Più nel dettaglio, l’Ufficio ritiene che le recensioni siano utili per chiarire la data di riferimento della pubblicazione dei contenuti.

    Ad esempio, le recensioni possono essere utili per provare la data in cui il prodotto specifico contrassegnato dal marchio o i servizi coperti dal marchio sono stati messi in vendita per la prima volta.
  • Metadati
    L’Ufficio, con riferimento ai dati che descrivono altri dati, ribadisce la necessità di fornire indicazioni che chiariscano come sono stati ottenuti i metadati, il tipo di informazioni estratte e la loro fonte.
  • Pubblicità presenti online
    Infine, anche le pubblicità a pagamento presenti online possono essere utilizzate come prove, a condizione che si forniscano dati relativi alla «ricerca a pagamento» e alla «pubblicità sui social a pagamento», ossia sui servizi a pagamento che consentono di ottenere spazi pubblicitari in motori di ricerca o su piattaforme di social media.

    Concludendo, a valle della presente disamina, il principio generale che certamente si deduce è quello per cui, ai fini della prova dell’uso, del carattere distintivo accresciuto e della notorietà del marchio per il tramite di elementi probatori reperibili online, è necessario dimostrare le effettive interazioni online che coinvolgono il marchio, non essendo sufficiente la prova della mera presenza dello stesso in Internet. Tra i dati rilevanti figurano pertanto i dati relativi alla distribuzione geografica dei visitatori dei siti web, alle pagine consultate durante le visite, alla durata delle visite e, ancora, alle operazioni effettuate dagli utenti.

    Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La valenza probatoria degli screenshot ai fini della divulgazione di un disegno o modello comunitario”.

 

Violazione dei marchi UE di rinomanza: l'inibitoria paneuropea può essere concessa in automatico?

Con una recente decisione, il Tribunale Regionale Superiore di Amburgo (il "Tribunale Regionale") ha affrontato il tema della concessione di misure cautelari aventi efficacia su tutto il territorio dell'Unione Europea. In particolare, le riflessioni del Tribunale Regionale si sono concentrate nel valutare se, a seguito di violazione di un marchio UE di rinomanza, possa essere concessa in modo automatico un'inibitoria paneuropea.

A tal proposito, ricordiamo che la misura menzionata è prevista dall'art. 131, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1001 ("RMUE"), secondo cui “Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull’articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro”.

In particolare, gli effetti "cross border" delle misure disposte a tutela dei marchi UE discendono dal carattere unitario del titolo invocato. Come chiarito anche dalla Corte Giustizia UE ("CGUE"), "al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio dell’Unione europea nell’intero territorio dell’Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio", con la sola eccezione del caso in cui "il Tribunale dei marchi dell’Unione europea, sulla base degli elementi che il convenuto è tenuto in linea di principio a fornirgli, stabilisca l’assenza di un rischio di confusione in una parte dell’Unione", nel quale unico caso "il commercio legittimo risultante dall’uso del segno in esame in tale parte dell’Unione non può formare oggetto di divieto" (22.09.2016, combit Software GmbH / Commit Business Solutions Ltd, C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719, § 130-132)".

Nel caso in esame, un noto brand di abbigliamento titolare dell'omonimo marchio, riconosciuto dal pubblico a livello internazionale, conveniva in giudizio un negozio di abiti a basso costo che commercializzava abbigliamento sportivo recante un segno simile, se non identico, a quello di titolarità della stessa società attrice. Quest'ultima, allora, rivendicando la violazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), RMUE a tutela del marchio UE che gode di rinomanza all'interno del territorio comunitario, chiedeva, tra le altre cose, al Tribunale Distrettuale di Amburgo che fosse concessa un'inibitoria paneuropea contro l’uso del segno contestato.

La richiesta dell'attrice veniva accolta, ma avverso la decisione di primo grado parte soccombente proponeva ricorso al Tribunale Regionale.

Anzitutto, il Tribunale Regionale riconosceva che il marchio dell'attrice godesse di una certa reputazione in tutto il territorio tedesco, affermando altresì che il territorio della Germania dovesse essere considerato come parte sostanziale dell'Unione Europea. Sul punto, la decisione ribadiva il principio sancito dalla sentenza Iron & Smith della CGUE secondo cui "laddove sia accertata la notorietà di un marchio comunitario anteriore su una parte sostanziale del territorio dell’Unione, che può eventualmente coincidere con il territorio di un solo Stato membro, si deve ritenere che detto marchio goda di notorietà nell’Unione" (03.09.2015, Iron & Smith, C‑125/14, EU:C:2015:539, § 19 e 20; 06.10.2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, § 27-29-30).

In aggiunta, il Tribunale Regionale confermava che il marchio contestato fosse sufficientemente simile al marchio dell'attrice, tale da suscitare la medesima impressione generale nei consumatori, traendo così un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Infine, proprio con riferimento al tema della violazione dei marchi UE di rinomanza, il Tribunale Regionale confermava un ulteriore importante principio comunitario, secondo cui la "giurisprudenza [della CGUE] garantisce che il titolare di un marchio dell'UE possa avere diritto alla tutela rafforzata conferita dall'art. 9, comma 2, lett. c), RMUE in tutto il territorio dell'Unione europea, oppure che non possa avvalersene affatto. Di conseguenza, la portata della protezione conferita da un marchio dell'UE assume un carattere uniforme sull'intero territorio dell'Unione europea" (20.07.2017, Ornua, C‑93/16, ECLI:EU:C:2017:571, § 52).

Ebbene, nel confermare la decisione di primo grado, il Tribunale Regionale concludeva affermando che un'inibitoria basata su un marchio UE di rinomanza potesse essere concessa esclusivamente per l'intero territorio comunitario oppure che non potesse essere affatto concessa.

Alla luce di quanto sopra, questa recente decisione tedesca lascia quindi desumere che nei casi di violazione di un marchio UE di rinomanza potrebbe (o dovrebbe) essere consentito al titolare dello stesso marchio di ottenere un'inibitoria paneuropea proprio perché oggetto della richiesta è un segno che, per definizione, gode di rinomanza nell'intero territorio dell'Unione Europea.

È chiaro che la sentenza esaminata solleva un interrogativo fondamentale riguardo alla portata geografica di un'inibitoria basata su un marchio UE di rinomanza e, in particolare, se tale protezione debba essere "sempre" concessa per l'intero territorio comunitario. Allo stesso tempo, però, questa decisione rappresenta un approccio all'avanguardia nella tutela dei segni distintivi notori, che ha tenuto conto della percezione del pubblico rilevante e ha fornito al titolare del diritto le misure più appropriate per proteggere il proprio marchio comunitario.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo "Confusione tra marchi: alcuni criteri utili ai fini della valutazione dalla Corte di Giustizia".

 

Technology, Media and Telecommunications

Commissione europea: sviluppi nell’attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G

Con comunicato stampa del 15 giugno 2023 la Commissione europea ha annunciato la pubblicazione del secondo progress report sull’implementazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza delle reti 5G, ossia la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per l’attuazione di tale pacchetto di strumenti, realizzata dagli Stati Membri, con il supporto della Commissione e dell’Agenzia UE per la cibersicurezza. La Commissione ha anche annunciato l’adozione della Comunicazione con la quale esprime le proprie valutazioni in merito ai risultati del progress report.

Il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza, adottato nel 2020, include una serie di misure finalizzate ad attenuare le minacce informatiche e i rischi di cibersicurezza per le reti 5G.

Come precisato dalla Commissione nella Comunicazione, l’attuazione del pacchetto di strumenti dell’UE per la cybersicurezza costituisce una “componente essenziale della strategia per l’Unione della sicurezza e sostiene il più ampio quadro politico europeo per l’autonomia strategica e il rafforzamento della resilienza, nonché il quadro specifico per la protezione delle reti di comunicazione elettronica e di altre infrastrutture critiche”. In particolare, il pacchetto costituisce attuazione dell’articolo 40 della Direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che prevede che gli operatori “adottino misure adeguate e proporzionate di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi”. Tali principi sono recepiti a livello nazionale dall’art. 40 del d.lgs. n. 259/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 207/2021, con il quale è stato trasposto in Italia il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Alla luce dei risultati del progress report, la Commissione, come si legge nella Comunicazione, “nutre forte preoccupazione per i rischi per la sicurezza dell’Unione posti da alcuni fornitori di apparecchiature per la comunicazione su rete mobile”, dal momento che la relazione sottolinea – come osservato dalla Commissione – “il chiaro rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, con conseguenze potenzialmente gravi per la sicurezza degli utenti e delle imprese in tutte l’UE e per le infrastrutture critiche dell’Unione”. La Commissione sottolinea in particolare come i fornitori 5G siano influenzati da “specifici paesi terzi in cui vigono leggi in materia di sicurezza e governo societario che rappresentano un rischio potenziale per la sicurezza dell’Unione”.

In considerazione di tali rischi la relazione include una serie di raccomandazioni indirizzate agli Stati Membri finalizzate a: (i) assicurare che essi abbiano a disposizione informazioni complete e dettagliate dagli operatori mobili riguardanti le infrastrutture 5G attualmente impiegate e in programma di essere adottate; (ii) valutare il profilo di rischio dei fornitori (di infrastrutture e apparecchiature 5G) e, se del caso, imporre restrizioni sui fornitori ad alto rischio; (iii) garantire che le restrizioni coprano gli asset critici e altamente sensibili; (iv) non autorizzare gli operatori ad installare nuove infrastrutture e apparecchiature che ricadano nel campo di applicazione delle predette restrizioni; (v) vigilare sull’applicazione di misure tecniche, quali requisiti e standard tecnici in materia di sicurezza delle reti.

Con la Comunicazione la Commissione parallelamente esorta gli Stati membri che ancora non hanno attuato il pacchetto di strumenti per il 5G ad adottare “con urgenza misure pertinenti, secondo quanto raccomandato nel pacchetto di strumenti dell'UE, per affrontare in modo rapido ed efficace i rischi, tenendo conto delle misure già adottate dagli Stati membri” in linea con il pacchetto di strumenti e con le valutazioni espresse nella Comunicazione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Le nuove iniziative presentate dalla Commissione europea per la trasformazione del settore della connettività nell’UE ”.

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna AngillettaGiordana BabiniCarolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila CrisciCristina Criscuoli, Tamara D’AngeliChiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila EleziChiara Fiore, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo GrondonaNicola LandolfiGiacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara MastrangeloMaria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.