
30 novembre 2023 • 20 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
30 novembre 2023Podcast
Andrea Renda sui negoziati europei relativi all’AI Act
Esplorate lo stato attuale dei negoziati in sede europea sull’AI Act e i potenziali impatti sui mercati globali dell'intelligenza artificiale con Andrea Renda nella puntata del nostro podcast Diritto al Digitale. Potete ascoltare il podcast qui.
Data Protection & Cybersecurity
CyberItalia: la proposta di Cyber Solidarity Act per rafforzare la cooperazione europea nella lotta ai cyberattacchi transfrontalieri
Il Cyber Solidarity Act si annovera, accanto al Cyber Resilience Act, tra le più recenti proposte nel pacchetto di resilienza cibernetica dalla Commissione europea, che ha l’obiettivo di potenziare la collaborazione tra Stati membri attraverso l’istituzione di meccanismi di contrasto europeo agli attacchi cyber transfrontalieri. Potete leggere il contributo qui.
Qualsiasi dispositivo di tracciamento richiede il consenso ai sensi della Direttiva ePrivacy?
Lo European Data Protection Board ha emesso la bozza di linee guida sull’applicabilità dell’articolo 5(3) della Direttiva ePrivacy.
La Direttiva ePrivacy nella sua formulazione originale doveva regolare principalmente i cookies. Tuttavia, una portata molto più ampia emerge dalla recente bozza di linee guida del European Data Protection Board sull’applicabilità dell’articolo 5(3) della Direttiva ePrivacy. Infatti, secondo la posizione dei garanti privacy comunicati sembra che qualsiasi dispositivo di tracciamento possa richiedere il consenso ePrivacy.
Le autorità di protezione dei dati dell’UE stanno prendendo una posizione ferma, affermando che il consenso ePrivacy è necessario per:
- Web e Tracking Pixel, comunemente utilizzati per misurare il successo delle e-mail di marketing;
- URL tracking, fondamentale per l’attribuzione dei ricavi nella pubblicità online;
- IoT reporting, con implicazioni potenzialmente maggiori delle categorie precedenti perché si applica alla condivisione di dati IoT su Internet con i produttori e quindi a qualsiasi dispositivo di telematica.
Questa interpretazione si basa su un’ampia interpretazione di termini come ‘accesso’, ‘memorizzazione’ (che include la cache temporanea) e ‘apparecchiatura terminale’ (più dei soli dispositivi degli utenti finali). Le implicazioni per le aziende quindi sono enormi!
Curiosamente, non si parla più di recente della bozza di approvazione del Regolamento ePrivacy. Al contrario, sembra che i garanti europei stiano prendendo la questione sotto il loro controllo, ampliando il campo di applicazione della Direttiva ePrivacy in modi inizialmente non previsti.
La bozza è attualmente in consultazione e le aziende potranno considerare di partecipare alla stessa per evitare l’applicazione di un regime estremamente rigoroso.
Su di un simile argomento, il seguente articolo può essere di interesse “Paywall e cookie wall: l’Autorità Garante tedesca prende posizione”.
Indagine del Garante privacy sull’uso del web scraping per l’addestramento dei sistemi di Intelligenza Artificiale
Il Garante ha annunciato l’avvio di una indagine conoscitiva sui siti Internet per verificare l’adozione di misure di sicurezza adatte ad impedire la raccolta massiva di dati personali. Tale pratica nota come web scraping è stata già oggetto di diversi provvedimenti del Garante, ma per la prima volta l’interesse si rivolge all’utilizzo che ne fanno i sistemi di intelligenza artificiale (AI).
Con questa recente indagine, il Garante ha voluto mettere in evidenza il crescente rischio per la protezione dei dati personali derivante dall’espansione incontrollata dei sistemi di intelligenza artificiale (AI). Come ben sappiamo, tali sistemi dipendono da enormi quantità di dati durante la fase di addestramento per affinare e potenziare le loro capacità di elaborazione del linguaggio. Grandi modelli di elaborazione del linguaggio si basano principalmente su una conoscenza composta in gran parte da dati, alcuni dei quali possono essere di natura personale, provenienti da Internet.
È importante notare che esistono misure tecniche che consentono di limitare la raccolta di dati da questi sistemi. Ad esempio, alcuni giornali francesi hanno già adottato iniziative per evitare che i contenuti da loro pubblicati fossero utilizzati senza controllo per lo sviluppo dei sistemi di AI. In questo contesto, l’indagine condotta dal Garante mira a raccogliere commenti e contributi rilevanti sulle misure di sicurezza già adottate e su quelle che possono essere implementate per contrastare la raccolta massiva di dati personali presenti sui siti web.
Il Garante nel febbraio 2022 ha già sanzionato Clearview AI, anche per l’attività di web scraping, la società operava un monitoraggio e una raccolta di dati biometrici all’interno del territorio italiano con l’utilizzo di sistemi di AI. La società è infatti specializzata nel servizio di ricerca che consente la creazione di profili basati su dati biometrici presenti nelle immagini e da altre informazioni connesse. Quel che consente a Clearview di creare questi profili è l’imponente database di circa 10 miliardi di immagini, estratte attraverso il web scraping da fonti web pubbliche – tra cui siti di notizie, social media e video online - su cui si fonda la conoscenza del sistema di AI utilizzato.
Il rinnovato interesse del Garante verso la pratica del web scraping potrebbe concludersi con l’emissione di provvedimenti d’urgenza indirizzati a tutti gli operatori, privati e non, che pubblicano dati personali sui propri siti web. Tali provvedimenti conterranno specifiche misure di sicurezza per evitare una raccolta incontrollata di dati dai propri siti web. Se attuate, queste misure rappresenterebbero al contempo un freno significativo per lo sviluppo dei sistemi di AI e una tutela in più per gli individui cui dati personali sono pubblicati su Internet. L’intramontabile contrasto tra innovazione tecnologica e la tutela dei diritti sui dati personali continua ad evolversi in nuove forme.
Sull’attività del Garante sul web scraping potrebbe interessarvi l’articolo “IA e media: in Francia blocco al web crawling di ChatGPT”.
Intellectual Property
Entra in vigore il regolamento UE sulla protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali: prime informazioni utili
È entrato in vigore il Regolamento europeo sull’identificazione geografica (IG) dei prodotti artigianali e industriali, che consente di estendere la suddetta tutela anche ai prodotti non agricoli.
Il processo di formazione del regolamento in analisi si inserisce nel più ampio Piano d’Azione per la Proprietà Intellettuale, fulcro d’intervento fortemente voluto dalla presidenza francese della Commissione nel 2022. A seguito dell’adozione della proposta, il 18 ottobre 2023, i presidenti del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo hanno firmato il regolamento.
Il testo normativo, entrato in vigore il 16 novembre 2023, si pone l’obiettivo di tutelare il know-how e l’inestimabile patrimonio culturale delle tradizioni artigianali europee, al fine di rendere più attrattiva le professioni del settore. Nel corso degli anni, infatti, si è attestata una riduzione nel numero di lavoratori delle imprese artigiane, elemento che inevitabilmente comporta una progressiva perdita di conoscenze che rischiano di non essere più tramandate nel ricambio generazionale.
Proprio al fine di supplire alle problematiche appena esposte, il legislatore europeo è intervenuto per riconoscere e tributare il necessario valore alle opere artigianali e industriali maggiormente rinomate, che altro non sono se non l’esito della conoscenza comune sviluppata in un determinato territorio all’interno dell’Unione. Ne sono illustri esempi, tra i tanti: il vetro di Murano, le porcellane di Limoges, il marmo di Carrara, i coltelli di Solingen e il ricamo di Madeira.
L’operazione di estensione svolta consentirà pertanto di richiedere la tutela delle indicazioni geografiche non solo per alimenti e bevande spiritose, ma mutatis mutandis anche per pietre naturali, oggetti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana, cuoi e pelli e cotone grezzo.
Fino ad oggi, infatti, la tutela IG era riconosciuta a livello europeo solo per i beni del settore alimentare e beverage, più in generale, per i prodotti agricoli (vedasi il Prosciutto di Parma o anche lo Champagne). I prodotti artigianali e industriali, al contrario, erano tutelati esclusivamente da alcuni Stati all’interno dei propri confini, costringendo i produttori a trovare modalità alternative per tutelarsi. Il regolamento interviene in un quadro normativo frammentario e, oltre a colmare la disparità di trattamento tra i due settori, favorisce altresì l'internazionalizzazione dei prodotti artigianali e industriali dell’UE, fornendo protezione nelle relazioni commerciali internazionali, in particolare nei Paesi che fanno parte dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle Denominazioni di Origine e sulle Indicazioni Geografiche, gestito dalla World Intellectual Property Organization (WIPO). Ciò con la finalità di contrastare, quanto più possibile, la contraffazione dei prodotti IG anche fuori dai confini europei.
A livello pratico e operativo, la competenza è stata affidata all’EUIPO, che, per celebrare l’evento, ha lanciato un IG Hub riportante tutte le informazioni sulle indicazioni geografiche nell’UE. A partire dal 1° dicembre 2025 sarà infatti possibile presentare domande di registrazione per i nomi di prodotti artigianali e industriali che posseggano i requisiti necessari: (i) Il prodotto deve essere originario di un luogo, di una regione o di un paese specifici; (ii) la qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto devono essere essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; (iii) almeno una delle fasi di produzione deve avvenire nell'area geografica definita.
Il processo di registrazione si sostanzia in due fasi: inizialmente, i produttori presenteranno le loro domande alle autorità competenti degli Stati membri per una valutazione a livello nazionale, per poi essere inoltrate all’EUIPO per ulteriori valutazioni e approvazioni. I produttori che usufruiranno di una IG registrata, potranno apporre il logo ufficiale di “indicazione geografica protetta” sui loro prodotti, facilitando per i consumatori l’identificazione di prodotti con caratteristiche specifiche legate all’origine geografica. Quanto ai prodotti che hanno già ottenuto protezione specifica nazionale delle IG sarà possibile estendere il riconoscimento a livello europeo, ai sensi dell’articolo 70 del presente regolamento.
In conclusione, il nuovo Regolamento europeo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali rappresenta un significativo passo avanti nel riconoscimento e nella valorizzazione dell'autenticità e della tradizione che caratterizzano questi prodotti. Estendendo la protezione già esistente per i prodotti agricoli, questo regolamento non solo tutela i diritti dei produttori e la qualità dei loro prodotti, ma contribuisce anche allo sviluppo economico e alla conservazione delle competenze tradizionali nelle regioni europee. Con l’entrata in vigore del regolamento, l’Europa si posiziona come leader nella protezione della proprietà intellettuale a livello globale, assicurando al contempo che i consumatori possano facilmente riconoscere e scegliere prodotti di qualità garantita.
Su un simile argomento può essere di interesse: “Raggiunto un accordo europeo sulle indicazioni geografiche”.
Vantaggi e limiti dell’utilizzo dell’AI nella gestione della proprietà intellettuale avanti gli Uffici Marchi
Stiamo assistendo ad un uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale (AI) in molteplici settori, compreso quello della registrazione dei marchi. Gli uffici marchi stanno, infatti, adottando strumenti di AI per migliorare la qualità e l’efficienza dei loro servizi. L’AI offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità che possono semplificare notevolmente le attività quotidiane degli uffici marchi, migliorando il processo di registrazione dei marchi e riducendo i tempi di attesa per la concessione dei marchi.
Grazie all’uso dell’AI, gli uffici marchi possono, infatti, analizzare grandi volumi di dati in modo rapido e preciso, individuando eventuali irregolarità nelle domande di marchio o raccogliere i dati per le relazioni di ricerca, ove il richiedente della nuova domanda ne abbia fatto richiesta. Pertanto, l’utilizzo di strumenti di AI consente principalmente di migliorare l’efficienza degli uffici marchi.
Vi sono, tuttavia, dei limiti all’efficacia degli strumenti di AI. Infatti, sebbene gli strumenti di AI siano sempre più utilizzati dagli uffici marchi per semplificare e automatizzare alcune attività di gestione dell’iter di registrazione dei diritti di IP, ci sono – e per fortuna – alcune tipologie di analisi che richiedono una valutazione soggettiva e la discrezionalità umana. Ad esempio, la valutazione del carattere distintivo di un marchio, della rinomanza di un marchio o della sussistenza di un rischio di confusione dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso, che non possono essere comprese e analizzate esclusivamente dagli strumenti di AI attuali. Pertanto, l’intervento umano rimane essenziale.
L’ambito di utilizzo degli strumenti di AI è, quindi, attualmente diretto ad agevolare il lavoro umano ove vi siano dei parametri oggettivi, come può essere nel caso della classificazione dei prodotti e dei servizi nelle classi pertinenti, un esame preliminare della descrittività del marchio e del rispetto dei principi della morale e della somiglianza tra i segni, che poi dovrà esser integrato dall’intervento dell’uomo.
- Gli strumenti messi a disposizione dall’OMPI e dall’EUIPO
Tra i più conosciuti, la banca dati “Global Brand Database” dell’OMPI è un esempio di strumento di AI che migliora l’efficienza della ricerca e della valutazione dei marchi e offre agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse strategie di ricerca, come la valutazione della somiglianza di marchi denominativi basata su diversi criteri quali l’esatta identità, le corrispondenze fuzzy o fonetiche, le corrispondenze embedded quando i risultati contenenti il termine ricercato o basate sullo stemming e cioè quando vi è corrispondenza con la radice o la desinenza del termine ricercato. Inoltre, il database utilizza l’AI per identificare la somiglianza tra marchi figurativi dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista della somiglianza della forma, dei colori o attraverso un’analisi composita basata su informazioni incrociate relative a colori e bordi. Grazie a questo strumento, è possibile individuare in modo più efficiente i segni potenzialmente confliggenti e concentrarsi sui risultati più rilevanti.
Gli strumenti messi a disposizione dall’OMPI forniscono anche suggerimenti sulle classi merceologiche pertinenti della Classificazione di Nizza quando l’utente inserisce i prodotti e i servizi di interesse, indicando anche le classi rilevanti per prodotti e servizi identici o affini. Ad esempio, se si cerca un software o un hardware, lo strumento suggerirà sia la classe 9 sia le classi 42 e 45.
Anche l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha implementato recentemente una serie di strumenti basati sull’AI per semplificare il processo di registrazione dei marchi. Tali strumenti includono la traduzione automatica delle decisioni, la ricerca di immagini in eSearch e TMview e un’applicazione basata sull’AI per la classificazione dei prodotti e dei servizi. Quest’ultima consente, inoltre, un confronto semantico dei termini, facilitando la scelta della protezione adeguata al marchio in questione.
Il processo di implementazione e potenziamento degli strumenti utilizzati dall’EUIPO è in continua evoluzione, consentendo – ad oggi – un confronto più rapido e preciso tra i segni e una previsione dell’esito della controversia con un’accuratezza superiore al 90%. Grazie ai risultati sempre più precisi forniti dall’AI, gli utenti possono, quindi, prendere decisioni con maggiore cognizione di causa. Inoltre, l’EUIPO offre anche la possibilità di utilizzare un assistente virtuale tramite chatbot nella sezione Easy Filing, rendendo il processo di deposito dei marchi ancora più semplice ed efficiente. L’adozione di strumenti basati sull’AI rappresenta nel complesso un importante passo avanti per l’EUIPO nel fornire un servizio più efficiente ed efficace.
In definitiva, l’utilizzo degli strumenti di AI negli uffici marchi sta rivoluzionando la gestione della proprietà intellettuale. Questi strumenti aiutano a velocizzare il processo di ricerca e valutazione dei marchi, migliorando l’efficienza degli uffici e riducendo gli arretrati. Tuttavia, nonostante i benefici, l’intervento umano rimane sempre necessario per prendere decisioni di natura giuridico e per interpretare i dati estrapolati dagli strumenti di AI. L’AI può essere uno strumento utile per semplificare alcuni aspetti dell’esame dei marchi ma non può sostituire completamente la sensibilità e l’esperienza umana e la comprensione del contesto giuridico in cui gli strumenti sono utilizzati.
Su un simile argomento può essere di interesse: “Marchi registrati e la complessità delle convivenze sul mercato”.
Life Sciences
L’utilizzo di celebrità e influencer nella pubblicità dei medicinali
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un considerevole incremento della pubblicità online. La natura interattiva di Internet agevola infatti la comunicazione e lo scambio di opinioni tra consumatori e aziende, rendendo l’utilizzo dei social media uno strumento sempre più comune per promuovere un gran numero di prodotti. In questo contesto, le celebrità – quali ad esempio personaggi dell’industria cinematografica, musicale e sportiva – e gli influencer rivestono un ruolo cruciale nella promozione di prodotti e servizi. Sempre più imprese sfruttano infatti la notorietà e la capacità attrattiva di questi personaggi per raggiungere il loro pubblico di riferimento.
Tuttavia, l’utilizzo di celebrità e influencer per promuovere i medicinali presenta profili peculiari, dal momento che la pubblicità di tali prodotti è soggetta a regole specifiche volte a garantire che le informazioni fornite siano accurate e sicure.
- Cosa prevede la normativa dell’Unione europea
Ai sensi della Direttiva 2001/83/CE (Direttiva sui Medicinali), rientrano nella nozione di “pubblicità” tutte le iniziative informative, le attività di ricerca della clientela o di incitamento che mirano a favorire la prescrizione, la fornitura, la vendita o l’utilizzo di medicinali.
La Direttiva sui Medicinali pone un divieto generale di utilizzare nella promozione al pubblico qualsiasi materiale che faccia riferimento a raccomandazioni da parte di scienziati, operatori sanitari o personaggi noti.
È ora interessante osservare come tale disposizione della Direttiva sui Medicinali è stata interpretata in Italia, facendo un rapido confronto con le normative vigenti in alcuni altri paesi dell’Unione europea.
- L’utilizzo di celebrità e influencer nella pubblicità dei medicinali in Italia
In Italia, la Direttiva sui Medicinali è stata implementata dal Decreto Legislativo 219/2006 (Decreto Legislativo). Il Decreto Legislativo replica la previsione della Direttiva sui Medicinali, vietando l’uso nella pubblicità rivolta al pubblico di raccomandazioni da parte di scienziati, operatori sanitari o persone largamente note.
La giurisprudenza, nello specifico il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio), ha a più riprese fornito un’interpretazione di tale disposizione. In particolare, il TAR Lazio ha ritenuto l’utilizzo di celebrità nella pubblicità dei medicinali ammissibile nella misura in cui la loro partecipazione si limiti a svolgere un ruolo di supporto nella comunicazione pubblicitaria, senza assumere un ruolo attivo di accreditamento del prodotto (sentenza n. 8943/2014 e sentenza n. 5859/2016).
Per quanto concerne gli influencer, invece, non esiste una chiara previsione o interpretazione riguardo al loro possibile utilizzo come testimonial di medicinali. Pur essendo sostenibile che gli influencer ricadano tra le “persone largamente note al pubblico” – e siano quindi soggetti agli stessi limiti previsti per le “celebrità” – manca una casistica esaustiva che possa fornire un’interpretazione univoca sul punto.
L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha affrontato ripetutamente la questione dell’utilizzo degli influencer nella pubblicità, focalizzandosi però principalmente sulla promozione di integratori e cosmetici. In tal senso, la Digital Chart dello IAP stabilisce l’obbligo di evidenziare in modo chiaro la natura promozionale dei contenuti online, inclusi gli endorsement da parte di celebrità, influencer e utenti comuni. A tal fine, la Digital Chart impone l’utilizzo di dichiarazioni e hashtag specifici che palesino la natura pubblicitaria o sponsorizzata del contenuto in questione.
Da ultimo, è rilevante menzionare che la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ha ricevuto segnalazioni riguardo a pratiche di comunicazione sui social media da parte di farmacisti. Tali segnalazioni hanno evidenziato come diversi farmacisti usino i social media per fornire valutazioni e consigli su medicinali sia da banco che soggetti a prescrizione medica, spesso identificati tramite il loro nome commerciale. Per tale ragione, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, con una nota emanata lo scorso aprile, ha rammentato che:
- il Codice Deontologico richiede ai farmacisti di garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare attenzione all’uso appropriato dei medicinali;
- il Decreto Legislativo vieta la pubblicità al pubblico di medicinali:
- da banco, se la pubblicità non è autorizzata dal Ministero della Salute;
- soggetti a prescrizione medica;
- a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La situazione negli altri paesi dell’Unione europea
Mentre, come si è detto, in Italia il TAR Lazio ha ritenuto ammissibile il ricorso a celebrità come testimonial a condizione che le stesse non svolgano un ruolo attivo di accreditamento del prodotto, altri paesi dell’Unione europea hanno dato diverse interpretazioni del generale divieto – previsto dalla Direttiva sui Medicinali – di utilizzare raccomandazioni di personaggi noti nella pubblicità di medicinali rivolta al pubblico.
In particolare, e senza pretesa di esaustività, segnaliamo che:
- in Germania, vi è disaccordo sull’applicazione agli influencer della normativa sulla pubblicità dei medicinali. Alcuni ritengono che non dovrebbero esservi differenziazioni, mentre altri suggeriscono che il divieto dovrebbe riguardare solo gli influencer con un numero significativo di follower. In ogni caso, anche gli influencer con un seguito più limitato sono soggetti a restrizioni in alcuni casi;
- nei Paesi Bassi e in Slovacchia manca una definizione specifica di “persone largamente note al pubblico”. Tuttavia, l’interpretazione prevalente sottolinea la necessità che tali persone siano conosciute dai media e dà rilevanza alla notevole capacità degli influencer nel modellare il comportamento del pubblico, suggerendo la possibilità che agli influencer possa applicarsi la normativa sulla pubblicità dei medicinali;
- in Ungheria, gli influencer – anche se con un seguito limitato – sono considerati persone note al pubblico e la loro presenza nella pubblicità di medicinali non è ammessa. Tuttavia, esiste un’eccezione nel caso la voce della persona in questione sia udita senza che la stessa sia visibile o menzionata per nome;
- in Polonia e nella Repubblica Ceca, ogni caso viene valutato singolarmente, tenendo conto di fattori come il numero di follower.
Su un simile argomento può essere di interesse: “Linee guida IFPMA e EFPIA su uso social media per farmaceutiche”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.
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Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.