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11 aprile 202421 minuti di lettura

Innovation Law Insights

11 aprile 2024
Webinar

Regolamento DORA, confrontiamoci per comprendere come conformarsi

La normativa DORA ha un impatto notevole su banche, assicurazioni, istituzioni finanziarie, provider di servizi crypto e loro fornitori, e la scadenza per la messa in conformità si avvicina. Per favorire un confronto tra gli operatori su come conformarsi a questa normativa, lo studio DLA Piper ha lanciato una serie di incontri sull’argomento quale parte dei propri Innovation Breakfast. Il terzo incontro – martedì 23 aprile - avrà al centro gli ITS e RTS, la cui entrata in vigore è attesa nel corso di quest’anno. Analizzeremo gli obblighi contenuti negli standard e valuteremo insieme come iniziare ad adeguarsi nell’attesa dell’approvazione finale. I posti sono limitati. Per agenda e iscrizioni qui.

 

Il nuovo regime concessorio dei giochi a distanza in Italia: Cosa bisogna sapere

Il gruppo DLA Piper International Gaming and Gambling è lieto di invitarla al nostro webinar sulla legislazione recentemente approvata nel settore del gioco online in Italia. Alla luce della recente approvazione della nuova legislazione sul quadro normativo del gioco d'azzardo e sul regime concessorio, insieme alla riorganizzazione dei giochi a distanza con vincite in denaro in Italia, il webinar fornirà preziose informazioni sia per gli operatori già presenti sul mercato che per i nuovi operatori sui cambiamenti e le implicazioni del nuovo panorama normativo in Italia. Il webinar si terrà il 16

aprile dalle 16 alle 17. È possibile registrarsi qui.

 

Data Protection & Cybersecurity  

Garante Privacy: nuove indicazioni per piattaforme che mettono in contatto pazienti e professionisti sanitari

A marzo 2024 il Garante Privacy ha varato un compendio per dare indicazioni ad app e siti che mettono in contatto i pazienti con i professionisti sanitari.

In particolare, il Garante ha voluto dare indirizzo a quelle piattaforme, che sono in grande espansione, che aiutano i medici ed i professionisti sanitari a mettersi in contatto con i pazienti come, per esempio, per la prenotazione di visite specialistiche. Nell’ambito di questo tema ha individuato tre macro-tipologie di trattamenti che possono essere effettuati da tali piattaforme:

1. Trattamento dei dati degli utenti, si tratta principalmente di quei trattamenti che avvengono nell’ambito della prestazione di servizi a carattere amministrativo all’utente dietro sua esplicita richiesta. Nell’ambito di questo trattamento il Garante specifica che vi potrebbero rientrare dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, per esempio, in relazione alla tipologia di prestazione sanitaria richiesta.

2. Trattamento dei dati personali dei professionisti sanitari, si tratta dei trattamenti che avvengono ogniqualvolta i professionisti sanitari si avvalgono delle piattaforme per entrare in contatto con possibili pazienti, vi rientrano anche le recensioni eventualmente espresse dagli utenti in relazione al professionista sanitario;

3. Trattamenti di dati sulla salute dei pazienti eventualmente effettuati dal professionista sanitario in qualità di titolare autonomo del trattamento (ad esempio la condivisione di documenti sanitari come prescrizioni e referti).

I 10 punti del Garante Privacy

In particolare, il Garante ha suddiviso il compendio in 10 punti, approfondendo vari aspetti privacy che potrebbero venire in risalto nell’ambito del trattamento effettuato dalle piattaforme che mettono in contatto professionisti sanitari e pazienti:

1. In merito alle finalità del trattamento, come anticipato, il Garante effettua una tripartizione di quelle che sono le macro-tipologie di trattamenti che possono venire in rilievo. In particolare, le finalità individuate dal garante sono: (i) offerta di un servizio di carattere amministrativo; (ii) esecuzione di un contratto tra la piattaforma ed il professionista sanitario; e (iii) trattamento per finalità di cura sotto la responsabilità di un professionista sanitario tenuto al segreto professionale (ex. art. 9 par. 2, lett. h GDPR).

2. Il Garante pone luce anche sul tema delle normative che regolano gli strumenti di sanità digitale che hanno finalità analoghe o strettamente connesse a quelle di cui al punto 1. Il Garante in particolare richiama la normativa sulla refertazione online e la normativa in tema di Fascicolo sanitario elettronico.

3. In riferimento alle basi giuridiche del trattamento, il Garante sottolinea che:

  • per il trattamento dei dati degli utenti, che utilizzano la piattaforma per scegliere e prenotare una prestazione con un professionista sanitario, il titolare è tenuto ad ottenere il previo consenso informato degli utenti (secondo l’art. 9 par. 2 lett. a GDPR). Questo non sarà dovuto nel caso in cui il trattamento sia riferito a dati non appartenenti alle categorie particolari (ad es. per la mera creazione dell’account);
  • per il trattamento dei dati personali dei professionisti sanitari che si avvalgono delle piattaforme per entrare in contatto con i pazienti si fa riferimento alla base giuridica dell’esecuzione di un contratto;
  • per il trattamento dei dati sulla salute dei pazienti, non sarà necessaria l’acquisizione del consenso, applicandosi l’art. 9 par. 2, lett. h, ovvero l’esimente al consenso per il trattamento di dati sanitari per finalità di cura.

4. In virtù del divieto di diffusione delle informazioni sullo stato di salute e di comunicazione delle medesime a terzi, il titolare del trattamento, nello sviluppare la piattaforma dovrà adottare appropriate misure tecniche ed organizzative che impediscano la diffusione dei dati sulla salute degli utenti.

5. In relazione alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, secondo il Garante questa sarà obbligatoria. Tale trattamento rientrerebbe difatti tra quelli ad alto rischio in considerazione della natura dei dati trattati e della potenziale numerosità dei soggetti interessati.

6. Per quanto riguarda i ruoli privacy, il Garante illustra tre possibili scenari, sulla base della propria esperienza:

  • in relazione ai trattamenti dei dati personali degli utenti, il proprietario/gestore della piattaforma assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati strettamente necessari che siano raccolti per la registrazione e la creazione degli account e per la fornitura di altri servizi messi a disposizione da quest’ultimo;
  • in relazione ai trattamenti dei dati personali dei professionisti sanitari il proprietario/gestore della piattaforma assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati strettamente necessari per l’esecuzione del contratto di servizi;
  • in relazione al trattamento di dati sulla salute dei pazienti eventualmente effettuati dal professionista per finalità di cura, il titolare del trattamento è lo stesso professionista, mentre il proprietario/gestore della piattaforma potrà qualificarsi come responsabile del trattamento qualora effettui trattamenti di tipo tecnico amministrativo per conto del professionista sanitario.

7. In relazione all’informativa privacy, il Garante sottolinea gli elementi necessari che debbono essere comunicati agli interessati:

  • per i trattamenti degli utenti che si registrano sulle piattaforme, è importante che siano chiaramente illustrati: (i) i trattamenti svolti dalla piattaforma quale titolare e quelli eventualmente svolti quale responsabile del trattamento; (ii) la natura transfrontaliera o meno del trattamento; e (iii) eventuali trattamenti con finalità ulteriori rispetto a quelle di cura.
  • in relazione al trattamento dei dati dei professionisti sanitari, bisognerà indicare: (i) i criteri in base ai quali viene visualizzato dall’utente l’elenco dei professionisti; (ii) eventuali trattamenti circa i giudizi di gradimento espressi dai pazienti;
  • in relazione al trattamento di dati sulla salute dei pazienti, il Garante evidenzia che la piattaforma, nella sua qualità di responsabile può consegnare ai pazienti l’informativa del professionista sanitario. Inoltre, i professionisti sanitari che volessero utilizzare apposite piattaforme per gestire la propria relazione con i pazienti, potranno offrire tali servizi solo a seguito di espressa richiesta da parte dell’interessato, debitamente informato.

8. Sulla scorta della sua esperienza, il Garante evidenzia che spesso i trattamenti effettuati da queste piattaforme avvengono al di fuori del territorio nazionale, e quindi il trattamento può assumere natura di trattamento transfrontaliero, del quale dovranno essere informati gli utenti assieme alla comunicazione dell’autorità di controllo competente.

9. Viene ribadita l’importanza dei principi di privacy by design e by default, soprattutto in relazione ai produttori di tali piattaforme;

10. In relazione alle misure tecniche ed organizzative, il Garante suggerisce una lista di misure di sicurezza che dovranno essere adottate dai proprietari/gestori della piattaforma quali: (i) unna procedura di adesione alla piattaforma da parte del professionista che preveda la verifica del possesso della qualifica professionale; (ii) una procedura di verifica del dato di contatto dell’utente; (iii) misure volte alla riduzione di errori di omonimia/omocodia; (iv) procedure di autenticazione informativa a più fattori; (v) meccanismi di blocco della app in caso di inattività o di chiusura della stessa; (vi) sistemi di monitoraggio anche automatici per rilevare accessi non autorizzati o anomali alle piattaforme.

Su un altro decalogo varato dal garante in tema sanità può essere d’interesse l’articolo: “Garante Privacy vara il decalogo sull’uso dell’Intelligenza Artificiale”.

 

Gaming & Gambling

Al via il riconoscimento dell'Errore Quota nelle Scommesse Sportive

Nel solco dei numerosi contenziosi che hanno interessato negli ultimi anni il mondo del gioco – e più nello specifico delle scommesse sportive -  l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con una Determinazione Direttoriale ha stabilito precise modalità e procedure per il riconoscimento dell'errore quota. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria.

L'errore quota si verifica quando la quota associata a un determinato esito di un evento sportivo è errata rispetto alle probabilità reali di quel risultato. Per garantire un trattamento equo e trasparente per tutti gli attori coinvolti, l'ADM ha definito regole dettagliate per la gestione di questo tipo di situazioni. L’errore quota è stato definito dalla Determinazione Direttoriale come l’ “errore materiale di indicazione della quota nel programma di accettazione predisposto dal concessionario, obiettivamente rilevabile dal giocatore e riconoscibile, al momento della scommessa a quota fissa, come errore sulla base del confronto tra la quota offerta e il relativo valore medio di mercato per la raccolta pre-match ovvero come errore sulla base del confronto tra le quote offerte dallo stesso concessionario per la raccolta live”.

Il processo di riconoscimento dell’Errore Quota

Il riconoscimento dell'errore quota può essere richiesto a seguito di una richiesta di verifica dell'errore quota utilizzando un'applicazione dedicata fornita dall'ADM. Questa richiesta deve essere inviata entro tre giorni dall'ultima data comunicata al totalizzatore nazionale per l'evento in questione. La richiesta deve includere informazioni dettagliate sull'evento, sulla tipologia di scommessa e sull'esito specifico per cui viene richiesto il riconoscimento dell'errore quota.

Individuazione dell'Errore Quota e modalità di ricalcolo

L'ADM utilizza un metodo specifico per individuare l'errore quota, che varia a seconda che l'errore si verifichi prima dell'inizio dell'evento (raccolta pre-match) o durante lo svolgimento dell'evento (raccolta live).

Inoltre, per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti minore di 20, ADM opera confrontando il valore soglia, indicato e stabilito da ADM sulla base di propri parametri, in corrispondenza della quota “errata” comunicata dal concessionario e il valore medio ponderato. ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se il valore medio ponderato è minore o uguale al valore soglia. Al contrario invece, per le tipologie di scommessa composte da un numero di esiti maggiore o uguale a 20, ADM certifica la sussistenza dell’errore quota se la quota errata comunicata dal concessionario è maggiore o uguale al valore medio ponderato moltiplicato per 4,00.  Questo processo coinvolge la comparazione delle quotazioni fornite dal concessionario con il valore medio ponderato delle quote registrate al totalizzatore nazionale. Sono previste delle percentuali di errore che possono definirsi “scusabili” e per cui l’errore non è da ritenersi evidente e riconoscibile ed in tali circostanze non sarà possibile fare riferimento alla disciplina dell’errore quota

Il valore medio ponderato viene calcolato utilizzando le sole quote registrate nell'intervallo di tempo comunicato dal concessionario. Questo valore è essenziale per determinare se vi è effettivamente un errore nella quotazione. Se viene confermato l'errore quota, le quote per tutti gli esiti pronosticati vengono ricalcolate utilizzando il valore medio ponderato. Le vincite vengono quindi rideterminate in base alle nuove quote calcolate.

Sarà onere dei concessionari fornire la prova documentale dell’errore. Più in particolare, la prova documentale deve dare evidenza della data, ora, minuto e secondo in cui si è verificato l’evento che ha generato l’errore quota e della data, ora, minuto e secondo in cui il concessionario è venuto a conoscenza dell’errore . In assenza di valide prove documentali, la richiesta di riconoscimento dell’errore quota è improcedibile.

Le modalità e le procedure stabilite dall'ADM per il riconoscimento dell'errore quota mirano a garantire la correttezza e l'equità nel settore delle scommesse sportive. Queste regole forniscono una guida chiara per i concessionari e assicurano una gestione trasparente delle scommesse per gli scommettitori.

Sulla stessa tematica può essere d’interesse l’articolo “Approvate le nuove regole per il settore del gioco on line e il nuovo bando di concessioni in Italia

 

Intellectual Property

Uso dei beni culturali: Nuove linee guida del MiC per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi

In data 21 marzo 2024, il Ministero della Cultura (MiC) ha emanato il nuovo decreto ministeriale n. 108/2024 "Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali". Il nuovo D.M. n. 108/2024 – il cui allegato, ai sensi dell'art. 1, sostituisce il contenuto delle "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali" (adottate con il decreto ministeriale n. 161/2023) – si propone di semplificare le precedenti linee guida, rendendole di più immediata e pratica fruizione.

Risalgono, ormai, a più di un anno fa le linee guida del MiC, adottate con D.M. n. 161/2023, con cui venivano determinati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato. Tali linee guida sono state adottate allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano "attraverso una adeguata remuneratività".

Il Decreto Ministeriale n. 161/2023 stabilisce che per utilizzare o riprodurre l'immagine di un bene culturale a fini di lucro è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva dall'autorità che ha il bene in consegna e pagare a quest'ultima il corrispettivo determinato. Le tariffe indicate nelle linee guida adottate con il D.M. n. 161/2023 – ora sostituite dalle nuove linee guida adottate con il D.M. 108/2024 – individuano i canoni e i corrispettivi minimi, riservando alle autorità competenti la possibilità di prevedere degli incrementi. Inoltre, il D.M. n. 161/2023 prevede espressamente che, indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l'uso e la riproduzione dei beni culturali è in ogni caso subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carattere storico-artistico del bene culturale. Tale ultimo principio, dunque, consentiva ai singoli di decidere a propria discrezione se negare ovvero concedere l’autorizzazione per gli usi e le riproduzioni ritenuti "inopportuni".

Più precisamente, dunque, le precedenti linee guida – così come le nuove, seppur con qualche differenza – individuavano, sulla base di differenti parametri, il quantum dovuto alle autorità competenti per la riproduzione a scopo di lucro delle immagini dei beni culturali e/o per l’utilizzo di spazi in consegna a istituti e luoghi della cultura nazionale.

Tuttavia, sin dall'origine della loro adozione, le linee guida sono state aspramente criticate, soprattutto da parte del mondo scientifico, delle consulte universitarie e da numerose associazioni. Tali linee guida, infatti, non chiarivano quali attività fossero da considerarsi a scopo di lucro (pur annoverando tra queste le pubblicazioni scientifiche), e fornivano complesse modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti.

Per tali motivi, in data 21 marzo 2024, il MiC ha emanato il nuovo D.M. n. 108/2024, sostituendo il contenuto del precedente allegato al D.M. n. 161/2023 con le nuove "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura".

In particolare, con riguardo alla riproduzione dei beni culturali, attraverso le nuove linee guida, il MiC determina gli importi dovuti dall’utente all'autorità competente, distinguendo:

1. i casi in cui l’utente ha già a sua disposizione/può eseguire in autonomia le riproduzioni dei beni culturali di suo interesse, dai casi in cui l'utente ha necessità di rivolgersi all'amministrazione competente per richiedere l'immagine del bene culturale sul supporto e nel formato d’interesse (ovvero, stampe fotografiche e fotocopie di diverse di misure, diapositive, immagini digitali, e microfilm); e

2. i casi in cui le riproduzioni e/o l'uso delle riproduzioni dei beni culturali siano effettuati a scopo di lucro, prevedendo in questa ipotesi il pagamento di un corrispettivo, dai casi di riproduzione e/o uso delle immagini senza scopo di lucro, riconoscendo la gratuità della riproduzione in queste ipotesi – salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione competente per eseguire le riproduzioni.

Nelle nuove linee guida, il MiC specifica espressamente che nelle seguenti ipotesi, le riproduzioni dei beni culturali e il loro riuso sono da considerarsi sempre gratuite:

  • per i volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
  • per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
  • per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
  • per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  • per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  • destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
  • eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
  • per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell’ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Con l’importante precisazione che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, dovendo invece valutare l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa.

Al contrario, ove invece le riproduzioni dei beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro, il richiedente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo da calcolarsi moltiplicando i seguenti fattori, esplicitati nelle tabelle riportate nell'Allegato al D.M. n. 108/2024:

  • la tariffa unitaria prevista per il rimborso per le riproduzioni, a seconda del tipo di supporto e di formato; per
  • un coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni (es. cataloghi d'arte, esposizione temporanea, esposizione permanente, proiezioni audiovisive, pubblicazioni in copertina, merchandising, uso promozionale e pubblicitario); per
  • un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi o relativo alla tiratura.

Invece, per quanto riguarda la concessione d’uso di spazi presenti nell'ambito delle strutture in consegna ad istituti e luoghi della cultura, le linee guida distinguono in base a:

  • uso degli spazi per finalità istituzionali: prevedendo, di regola, che nessun corrispettivo è dovuto al ricorrere di determinati requisiti;
  • uso individuale: prevedendo che i canoni vengano individuati dall'istituto concedente a seguito di una mappatura degli spazi oggetto di concessione, e in considerazione di una serie di parametri (tra cui, la quantificazione dei metri quadrati, la individuazione del livello di pregio del sito, la finalità della richiesta della concessione in uso, la natura dell'evento, la stagionalità e la valutazione comparativa delle tariffe del mercato). Rispetto all'uso individuale, le linee guida precisano che ove il richiedente preveda un biglietto d'ingresso, oltre al canone potrà essere previsto anche il pagamento in favore del concedente di una royalty da determinarsi in accordo tra le parti, sulla base del numero di biglietti venduti. Rimane in ogni caso gratuito l'uso degli spazi connesso alla riproduzione dei beni culturali nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  • eventi musicali e di spettacolo: su questo punto hanno innovato maggiormente le nuove linee guida, prevedendo che in caso di eventi musicali e/o di spettacolo realizzati da enti vigilati dal MiC e di particolare qualità artistica, l'autorità concedente – dopo un attento esame circa la valorizzazione, l'apporto della notorietà e della divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio – può valutare una riduzione o un azzeramento del canone. Tuttavia, per riduzioni consistenti del canone e per il suo azzeramento è sempre richiesto il parere dell'organo amministrativo di vertice del MiC.

Le nuove linee guida hanno inoltre modificato le ipotesi particolari in cui l'autorità che ha in consegna il bene potrà valutare una riduzione del canone, fermo restando che per le riduzioni consistenti e per l'azzeramento del canone è comunque richiesto il parere dell'organo amministrativo di vertice del MiC. Le ipotesi particolari previste dalle linee guida sono le seguenti: (a) istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico o ente del Terzo Settore; (b) riprese all'aperto con il solo drone; (c) contributi selettivi e "opere difficili"; (d) riproduzioni o riprese effettuate da microimprese e da imprese di nuova costruzione; (e) specificità territoriali; ed (f) prodotti editoriali, nel caso in cui vi sia una incidenza percentuale eccessiva del canone sul prezzo di copertina.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Le linee guida del Ministero della Cultura per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d’uso dei beni culturali.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Matteo Antonelli, Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Alessandra Faranda, Nadia FeolaLaura Gastaldi, Vincenzo GiuffréNicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Miriam Romeo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano TiberioGiulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su Transfer, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.