Abstract_Lights_P_0152

20 giugno 202416 minuti di lettura

Innovation Law Insights

20 giugno 2024
Podcast

Psicologi AI e il futuro della salute mentale

Gli psicologi AI sembrano rivelare nuove opportunità ma anche sfide future, anche da un punto di vista legale, ne abbiamo parlato con Reina Balestrello di Unobravo. Potete ascoltare qui.

 

Artificial Intelligence

Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: sfide nel fast fashion

Una recente controversia negli Stati Uniti ha riportato all'attenzione pubblica un noto marchio di fast fashion cinese, accusato di violazione sistematica dei diritti di proprietà intellettuale. L'azione legale è stata avviata contro varie società affiliate alla holding principale, mettendo in luce un problema sempre più diffuso nel settore.

Un rinomato artista multimediale ha denunciato la riproduzione non autorizzata delle sue opere, pubblicate dal 1990, su numerosi prodotti venduti sulla piattaforma del marchio cinese. Questo caso è solo l'ultimo di una serie di controversie che hanno coinvolto il colosso del fast fashion, già accusato in passato da brand internazionali di rilievo. La particolarità di questa vicenda risiede nell'uso di algoritmi di Intelligenza Artificiale per identificare opere di artisti indipendenti e riprodurle senza autorizzazione o compenso. Il caso è stato presentato alla Corte Distrettuale del Sud dello Stato di New York, e la volontà dell'artista è di trasformare la causa in una class action per sottolineare di come non si tratti di un fenomeno circoscritto, bensì ricorrente.

L'analisi del modus operandi dell’azienda di fast fashion evidenzia un metodo produttivo basato su quattro fasi principali: analisi delle tendenze, prototipazione, monitoraggio delle vendite e produzione di massa. In primo luogo, vengono studiati le tendenze di mercato e i prodotti con alto potenziale commerciale attraverso le preferenze degli utenti online. I risultati delle analisi sono quindi utilizzati per creare prototipi dei prodotti selezionati. Questi prototipi sono poi messi in vendita sulla piattaforma, il cui andamento viene monitorato al fine di analizzare la risposta dei consumatori. Infine, a fronte di una risposta positiva del mercato, si dà avvio alla produzione su larga scala.

Le caratteristiche di questo metodo produttivo sono state analizzate anche in altre cause. Tra queste, senza dubbio degna di nota è quella avviata dalla nota società giapponese Uniqlo avanti al tribunale di Tokyo per vedere confermata la contraffazione, tramite l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, dell'iconico modello di "Round Mini Shoulder Bag".

L'Unione Europea, attraverso il nuovo AI Act, sta affrontando il problema delle violazioni di proprietà intellettuale facilitate dall'intelligenza artificiale. L'Italia è tra i primi paesi ad adottare questo regolamento, con un disegno di legge che estende e aggiorna la tutela del diritto d'autore. Gli articoli 23-25 del disegno di legge italiano mirano a garantire che le opere generate tramite Intelligenza Artificiale rispettino le leggi sul diritto d'autore e prevedono responsabilità penale per chi riproduce o estrae testi o dati da opere disponibili in rete senza autorizzazione. L'implementazione di queste nuove normative rappresenta un passo cruciale verso la protezione dei diritti di artisti e creativi contro le nuove forme di usurpazione rese possibili dalla tecnologia AI.

Sullo stesso argomento può essere interessante l’articolo Uniqlo vs. Shein: contraffazione e intelligenza artificiale

Autrice: Maria Vittoria Pessina

 

Data Protection & Cybersecurity  

Il Garante ha aggiornato le linee guida in relazione alla conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le linee guida sui programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati (abbiamo trattato la versione precedente qui), a seguito di una consultazione pubblica iniziata il 16 marzo 2024. Di seguito delineiamo le principali novità:

Innanzitutto, il Garante sottolinea che le linee guida aggiornate chiariscono la normativa esistente piuttosto che imporre nuovi obblighi ai datori di lavoro. Si concentrano sull'intersezione tra le leggi sulla protezione dei dati e l'uso della tecnologia nei luoghi di lavoro, fornendo ai datori di lavoro linee guida sulla gestione dei metadati per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema di posta elettronica senza innescare procedure specifiche del diritto del lavoro.

Chiarimento del concetto di metadati

Questo aggiornamento restringe la portata del provvedimento iniziale, chiarendo che i soli metadati a cui si fa riferimento nelle linee guida corrispondono alle informazioni registrate nei log generati dai sistemi server che gestiscono e instradano la posta elettronica (noti come Mail Transport Agent) e dalle postazioni nelle interazioni tra i vari server interagenti, nonché tra questi server e i terminali che inviano i messaggi (noti come Mail User Agent).

Ciò significa che le linee guida non si riferiscono alle informazioni contenute o integrate nel corpo dei messaggi di posta elettronica, che costituiscono l'insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l'instradamento, l'origine e altri parametri tecnici del messaggio. Queste informazioni sono inseparabili dal messaggio in questione e rimangono a disposizione del dipendente nella casella di posta elettronica assegnata.

Aggiornamento del periodo di conservazione dei dati

Le linee guida aggiornate confermano che la conservazione dei metadati necessari per il funzionamento dell'infrastruttura del sistema di posta elettronica è consentita per un periodo limitato di alcuni giorni, non superiore a 21 giorni. Questo estende il periodo di conservazione precedentemente indicato di 7 giorni, ma il Garante non chiarisce perché indica specificamente un termine di 21 giorni, affermando semplicemente che è un termine indicativo.

Pertanto, la conservazione generalizzata dei metadati per un periodo di tempo più lungo può avvenire solo con il previo accordo con le rappresentanze sindacali o con la previa autorizzazione dell'Ufficio Territoriale del Lavoro, senza pregiudizio per la necessità di garantire il rispetto del principio di limitazione della conservazione.

Il Garante sottolinea inoltre l'importanza di informare i dipendenti sulla raccolta e l'uso dei loro metadati di posta elettronica, inclusi i periodi di conservazione ed il potenziale monitoraggio.

Inoltre, i fornitori di servizi devono implementare misure adeguate per garantire che i titolari del trattamento siano in grado di soddisfare i loro obblighi ai sensi delle linee guida.

Considerazioni finali

Sebbene il Garante evidenzi che le linee guida aggiornate servono a chiarire la normativa esistente piuttosto che introdurre nuovi obblighi, aderire a queste linee guida richiede che i datori di lavoro implementino le seguenti misure:

  1. verificare che i programmi di gestione delle e-mail in uso consentano di conformarsi ai requisiti delle linee guida;
  2. se intendono conservare i metadati per più di 21 giorni, stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Territoriale del Lavoro;
  3. aggiornare l'informativa sulla privacy per i dipendenti, indicando specificamente il periodo di conservazione applicabile ai metadati delle e-mail;
  4. condurre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e un test di bilanciamento (LIA); e
  5. aggiornare la politica di conservazione dei dati e il registro del trattamento dei dati.

DLA Piper ha partecipato alla consultazione pubblica in relazione alle linee guida, per saperne di più potrebbe essere d’interesse Il contributo di DLA Piper alla consultazione del Garante sulla conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti

Autrici: Cristina Criscuoli e Roxana Smeria

 

Intellectual Property

Il Tribunale UE dichiara la decadenza del marchio “Big Mac” per i prodotti a base di pollo

Con la recente sentenza del 5 giugno 2024 (causa T-58/23), il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato parzialmente la decisione adottata dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”), escludendo la protezione del marchio "Big Mac" per i prodotti a base di pollo, a fronte della presentazione di un corredo probatorio insuffiente a provare l’utilizzo effettivo per detti prodotti.

I fatti

In data 11 aprile 2017, la Ricorrente, una catena di fast food irlandese in attività dal 1978, presentava all’EUIPO una domanda di decadenza per il marchio dell'Unione Europea "Big Mac" (den.), registrato nel 1996 da una nota catena di fast food americana.

Sulla base del disposto dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (ora articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 (di seguito, “RMUE”), l’istanza di decadenza veniva presentata relativamente ai prodotti e servizi contenuti nelle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza, di seguito elencati.

  • Classe 29: Alimenti a base di carne, carne di maiale, pesce e pollame, panini con carne, panini con pesce, panini con carne di maiale, panini con pollo, frutta e verdura conservata e cotta, uova, formaggio, latte, prodotti base latte, sottaceti, dessert.
  • Classe 30: Panini commestibili, panini alla carne, panini al maiale, panini al pesce, panini al pollo, biscotti, pane, dolci, biscotti, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, fiocchi d'avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero.
  • Classe 42: Servizi forniti o connessi alla gestione e al franchising di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e drive-in; preparazione di pasti da asporto; progettazione conto terzi di tale tipologia di ristoranti, stabilimenti ed altre infrastrutture; progettazione e consulenza per la realizzazione di ristoranti, per conto terzi.

Nel gennaio 2019, l’istanza veniva poi accolta dalla Divisione di annullamento dell’EUIPO (di seguito, la “Divisione”). Il marchio della nota catena statunitense veniva quindi dichiarato decaduto per tutti i prodotti e servizi suindicati, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di decadenza. In tale sede, secondo la Divisione le prove prodotte dalla catena statunitense non erano sufficienti a provare l’effettivo utilizzo del marchio per i prodotti e servizi contrassegnati.

In data 8 marzo 2019, la catena statunitense impugnava, quindi, la decisione della Divisione proponendo ricorso dinanzi all’EUIPO, a valle del quale è poi intervenuta la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO (di seguito, la “Commissione”), che ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla dichiarazione della decadenza del marchio per i seguenti prodotti e servizi: classe 29, per “alimenti a base di carne e pollame, panini con carne, panini con pollo”; classe 30, per “panini commestibili, panini con carne, panini con pollo”, e, infine, classe 42, per “servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e drive-in; preparazione di pasti da asporto”. La decadenza della registrazione veniva confermata per le restanti voci di prodotti e servizi.

Si approdava poi alla sede del più recente sviluppo, ossia il Tribunale dell’Unione Europea, dinanzi al quale la Ricorrente impugnava la decisione della Commissione chiedendone l’annullamento, con la sola eccezione della voce di prodotti contenuta nella classe 30 “panini con carne”. A fondamento della richiesta, si poneva l’asserita violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e quanto disposto dall’attuale articolo 18, paragrafo 1, primo comma, RMUE, che recita: “Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso”.

La sentenza del Tribunale UE

Ripercorrendo brevemente i seguenti principi a fondamento delle valutazioni che si sono rese necessarie:

i) il titolare è dichiarato decaduto dai soli diritti relativi ai prodotti o servizi in questione se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (art. 51, pa. 2., del regolamento n. 207/2009, ora art. 58, pa. 2, RMUE);

ii) secondo la giurisprudenza, si parla di uso effettivo quando il segno è utilizzato in funzione di marchio, ossia quando viene utilizzato quale indicatore di origine commerciale dei prodotti e servizi contrassegnati, escludendosi, quindi, casi di utilizzo di carattere simbolico aventi il solo scopo di mantenere i diritti conferiti dal marchio;

iii) la valutazione della portata dell'uso del marchio deve basarsi su tutti i fatti e le circostanze atti a dimostrare l'effettiva realtà dello sfruttamento commerciale dello stesso nella vita professionale, tenendo conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d'uso e della durata del periodo durante il quale gli atti d'uso sono stati compiuti, la frequenza di tali atti e, infine, del rapporto di interdipendenza tra detti fattori (Sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, punti 29 e 31);

iv) l’uso effettivo di un marchio relativamente al mercato di riferimento può desumersi esclusivamente dalla disamina di elementi concreti e oggettivi, non essendo sufficienti a provare l’uso effettivo probabilità o presunzioni (Sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, punto 28).

si è giunti, infine, alla sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in commento, che ha accolto le istanze della catena di fast food irlandese (i) riconoscendo che la catena di fast food americana non ha prodotto un quantitativo di prove sufficienti a dimostrare l’utilizzo effettivo del marchio “Big Mac” per contrassegnare i prodotti designati “panini a base di pollo”, “alimenti a base di pollo” e i servizi “forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in, preparazione di piatti da asporto", e (ii) dichiarando, quindi, l’annullamento parziale e la riforma della decisione della Commissione. In tale sede, decisiva è stata l’assenza di materiale probatorio relativo alla portata dell’utilizzo effettivo del marchio e, più nel dettaglio, al volume delle vendite, la durata, la frequenza e le effettive iniziative commerciali attuate.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “New trademark revocation and invalidity proceedings in Italy

Autrice: Tamara D’Angeli

Applicabilità dell'UPCA alle azioni nazionali di contraffazione: una prima decisione dalla Germania

Sin dall’avvio del sistema UPC, una delle questioni più controverse è stata l’applicabilità delle norme sostanziali previste dall’UPCA alle vertenze nazionali aventi ad oggetto la contraffazione di brevetti europei.

Se da un lato prima dell’inaugurazione dell’UPC la violazione di porzioni nazionali di brevetti europei veniva valutata alla luce della normativa dello Stato ove il giudizio pendeva, da un anno a questa parte non è più automatico che ciò avvenga, quanto meno per i Paesi che hanno sottoscritto e ratificato l’UPCA.

Ai sensi dell’articolo 3, lett. c) UPCA, quest’ultimo “si applica a qualsiasi brevetto europeo [...], fermo restando quanto previsto dall’articolo 83 UPCA”; si potrebbe dunque sostenere che le disposizioni sostanziali dell’UPCA trovino anche applicazione nelle controversie nazionali in materia di contraffazione.

Tale interpretazione non è tuttavia pacifica, almeno secondo il Tribunale Regionale Superiore di Karlsruhe (decisione del 14 febbraio 2024, N. 6 U 232/22).

I giudici tedeschi hanno infatti statuito che l'UPCA non si applica ai procedimenti nazionali aventi ad oggetto la contraffazione di un brevetto europeo, che devono seguire esclusivamente la normativa nazionale. Ciò, ad avviso della Corte, trova conforto nell’articolo 24 UPCA, a mente del quale le fonti normative ivi elencate, tra cui l’UPCA, trovano applicazione “nelle controversie promosse innanzi ad esso (n.d.r.: l’UPC) ai sensi dell’Accordo”. Dunque, non anche nelle vertenze nazionali.

Sarà interessante vedere se le altre corti nazionali seguiranno o smentiranno l’orientamento tracciato dal Tribunale Regionale Superiore di Karlsruhe.

Sempre in materia di UPC può essere interessante l’articolo “Procedimenti davanti all’UPC: un aggiornamento a marzo 2024”.

Autrice: Camila Francesca Crisci


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Matteo Antonelli, Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Alessandra Faranda, Nadia FeolaLaura Gastaldi, Vincenzo GiuffréNicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Miriam Romeo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano TiberioGiulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su Transfer, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.