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16 gennaio 202517 minuti di lettura

Innovation Law Insights

16 gennaio 2025
Podcast

Perché Meta non può rinunciare al fact checking in Europa

La mossa di Zuckerberg di alleggerire la moderazione potrebbe funzionare negli Stati Uniti, ma sarà Meta in grado di replicarla in base al restrittivo Digital Services Act europeo. Ascolta l'ultimo episodio del nostro podcast Diritto al Digitale su Apple Podcast, Spotify, YouTube e sul nostro blog.

 

Data Protection & Cybersecurity

La scarsa trasparenza sul trattamento dei dati può costituire una pratica commerciale scorretta

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato ha confermato un approccio di maggiore tutela per gli utenti delle piattaforme digitali, sancendo che un difetto di trasparenza nella raccolta dei dati personali possa, in determinati casi, integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Il caso sulla scarsa trasparenza come pratica commerciale scorretta

Al centro della vicenda vi è una nota società di tecnologia e servizi digitali, già destinataria di una sanzione amministrativa pari a 10 milioni di euro da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’istruttoria antitrust aveva rilevato una informativa non adeguata sulla finalità commerciale dei dati raccolti, nonché meccanismi ritenuti complicati per rifiutare o revocare il consenso alla profilazione e al marketing.

In sostanza, l’utente si trovava a dover fornire (o dover successivamente revocare con difficoltà) il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing, come condizione necessaria per accedere ad alcune funzionalità fondamentali.

Il provvedimento dell’AGCM, inizialmente riformato dal TAR del Lazio, è stato in parte ripristinato dal Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il difetto di trasparenza informativa nei confronti dell’utente come elemento integrante di una pratica commerciale ingannevole.

I punti chiave della pronuncia

  • Valore intrinseco dei dati: il Consiglio di Stato riconosce come i dati personali (e i dati di navigazione) possiedano un valore intrinseco anche economico (in quanto considerati alla base di attività come la profilazione degli utenti e marketing personalizzato), con la decisione dell’utente di fornire i propri dati all’atto della creazione dell’ID della piattaforma che integrerebbe una “decisione di natura commerciale” rilevante ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo. Di conseguenza, la loro raccolta è suscettibile di rientrare a pieno titolo nelle pratiche commerciali soggette alla disciplina consumeristica.
  • Informative “multilivello” e facilità di revoca del consenso: la sentenza sottolinea la necessità di informative chiare, semplici e facilmente consultabili, ribadendo come il consenso alla profilazione e al marketing deve poter essere revocato con la stessa facilità con cui viene prestato. L’utilizzo di informative c.d. “multilivello” troppo complesse può costituire un ostacolo a quanto sopra, generando confusione nell’utente in merito all’effettivo utilizzo dei propri dati.
    Nel caso di specie, l’informativa è stata ritenuta troppo complessa in quanto: i) richiedeva all’utente di aprire un link presente sulla prima schermata, che apriva una nuova schermata in cui l’utente era informato solo del fatto che avrebbe potuto ricevere e-mail di marketing e che avrebbe potuto disattivare il servizio di ricezione di email; (ii) al fine di ottenere maggiori informazioni circa il modo in cui sarebbero stati utilizzati i dati rinvenienti dall’uso della piattaforma, richiedeva all’utente di accedere allo store digitale dell’organizzazione, aprendo i link posizionati sotto una specifica icona,
  • Codice del Consumo e GDPR: il difetto di trasparenza in materia di dati personali non costituisce soltanto una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), ma può anche configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. Ne discende una tutela duplice per i consumatori, che vengono protetti tanto sotto il profilo dei dati personali quanto da possibili prassi ingannevoli o aggressive.

Implicazioni pratiche

  • Per le piattaforme digitali: la sentenza stabilisce come la gestione dei dati personali non possa prescindere da un’adeguata trasparenza nei confronti degli utenti. Pratiche come la presentazione di una informativa frammentata o la profilazione “occulta” rischiano di esporre le aziende a sanzioni sia sotto il profilo della tutela del consumatore, sia sotto quello del GDPR.
  • Per i consumatori: aumenta la consapevolezza del valore economico dei propri dati e, al contempo, la possibilità di fare leva sulle norme in materia di pratiche commerciali scorrette quando si riscontrano carenze informative o procedure di acquisizione del consenso complesse.

Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato evidenzia come la tutela dei dati personali e la salvaguardia del consumatore siano connesse, riconoscendo ai dati un valore intrinseco (anche) economico e imponendo che siano trattati in modo trasparente. Le piattaforme digitali dovranno quindi assicurarsi di fornire una informativa comprensibile, tenendo sempre presente il rispetto della volontà dell’utente, pena l’applicazione di sanzioni tanto da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati quanto di quelle che vigilano sulla correttezza delle pratiche commerciali.

In tema di recenti decisioni da parte del Garante, può essere di interesse la lettura de "Il Garante ha pubblicato una sanzione per l’accesso alla posta elettronica dei dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

Autore: Gabriele Cattaneo

 

Intellectual Property

La tutela dell'aesthetic di un profilo social: diritto d'autore e concorrenza sleale

Nell’era digitale, l'aestethic di un profilo sui social media è diventata un elemento distintivo e di grande valore economico e creativo. Questo concetto di "aesthetic", che racchiude l’insieme delle scelte visive e stilistiche di un profilo social, come combinazioni di colori, font, immagini e atmosfere, contribuisce a definire l’identità visiva di un creator e a determinarne il successo e la riconoscibilità. Tuttavia, la tutela giuridica di questa estetica complessiva solleva questioni complesse e non ancora del tutto risolte. Il presente articolo intende analizzare alcune possibili forme di tutela giuridica del l'aestethic sui social media, focalizzandosi principalmente sulle soluzioni offerte dal diritto d'autore.

Con il termine “aesthetic” ci si riferisce all'estetica complessiva di un profilo social, ovvero ad una rappresentazione che va oltre i singoli contenuti per abbracciare la coerenza visiva e l'atmosfera generale del feed. La costruzione di un'aesthetic accattivante richiede creatività, tempo e strategia, trasformandola in un vero e proprio asset per influencer e brand.

Tuttavia, individuare strumenti di tutela efficaci per questa estetica globale risulta particolarmente complesso.

Infatti, il diritto d'autore protegge esclusivamente le espressioni creative tangibili, come fotografie, video, grafiche o loghi. Non estende invece la sua tutela a concetti astratti, idee o stili. Pertanto, mentre è possibile proteggere singoli contenuti di un profilo social, come immagini o video originali, l'aesthetic complessiva del profilo social rimane generalmente esclusa dalla protezione offerta dal diritto d'autore. Si considera, infatti, che l'estetica complessiva sia troppo generica o comune per essere protetta. Ad esempio, l’uso di determinate combinazioni cromatiche o layout visivi non può essere considerato una violazione del diritto d'autore, a meno che non si dimostri la copia diretta di elementi specifici e protetti. Questa lacuna rende difficile per i creator difendere il proprio stile distintivo, specialmente quando gli elementi visivi utilizzati sono diffusi e facilmente replicabili.

Un esempio recente che ha messo in luce queste problematiche è la disputa legale tra le influencer americane Sydney Nicole Gifford e Alyssa Sheil. Gifford ha accusato Sheil di aver copiato il suo stile distintivo, noto come "clean girl aesthetic", e caratterizzato, in particolare, da tonalità neutre come il crema e il beige, e da un'estetica minimalista e raffinata. Secondo Gifford, successivamente ad un incontro avvenuto nel 2022, Sheil avrebbe iniziato a replicare vari aspetti distintivi del suo profilo social, tra cui le angolazioni della fotocamera, le scelte di font, l'arredamento dell'appartamento mostrato nei contenuti, e persino il taglio di capelli. Gifford sostiene che questa condotta costituisca violazione del diritto d'autore, appropriazione indebita dell'immagine e concorrenza sleale. Per tali ragioni, ha chiesto un risarcimento di 150.000 dollari e la rimozione dei contenuti di Sheil dalle piattaforme social.

Sheil si è difesa affermando che l'aesthetic del suo profilo è stata sviluppata autonomamente e, in ogni caso, non è esclusiva di Gifford, poiché si tratta di uno stile ampiamente diffuso.

Il caso evidenzia l’attuale difficoltà di proteggere l'aesthetic di un profilo social. La legge sul diritto d'autore, infatti, si limita a tutelare espressioni creative tangibili (quali, ad esempio, fotografie, video, grafiche, loghi) e non concetti generici (quali, ad esempio, idee, stili, layout o, appunto, la vibe o l'aestethic di un feed). Questo lascia aperto un vuoto normativo che rende complesso difendere il lavoro di un creator contro l'imitazione da parte di un collega.

Quando il diritto d'autore non può essere applicato, un'alternativa può essere rappresentata dalla normativa sulla concorrenza sleale. In Italia, ad esempio, l’art. 2598 n. 3 c.c. disciplina la cosiddetta concorrenza parassitaria, ovvero l'imitazione sistematica delle idee e delle iniziative altrui al fine di appropriarsi del valore economico e creativo generato da un concorrente. Nel contesto dei social media, si può ritenere che la concorrenza parassitaria si verifichi quando un influencer replica l'aesthetic di un altro, utilizzando ad esempio le medesime combinazioni cromatiche, e così sfruttandone il successo e la riconoscibilità per ottenere un vantaggio competitivo. Questo tipo di condotta non si limita dunque a trarre ispirazione, ma mira a confondere il pubblico, causando un danno economico al creator originale.

Su un argomento simile può essere di interesse l'articolo: "L’intersezione tra i social media e la normativa su disegni e modelli"

Autrice: Carolina Battistella

 

Gaming and Gambling

Nuova Licenza SIAE per Videogiochi, Metaverso e Realtà Aumentata

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha introdotto un nuovo modello di licenza specificamente pensato per i servizi online che distribuiscono videogiochi e applicazioni all’interno del metaverso e degli ambienti di realtà aumentata (AR). Questa licenza copre l’uso della musica protetta da copyright gestita da SIAE, affrontando sia i diritti di riproduzione (ai sensi dell’Articolo 13 della Legge sul Diritto d’Autore) sia i diritti di comunicazione e messa a disposizione del pubblico (ai sensi dell’Articolo 16 della stessa legge).

Una Licenza Pensata per il Futuro
Questo modello di licenza innovativo risponde alla rapida evoluzione del mercato digitale. È uno strumento sperimentale progettato per soddisfare le esigenze dei nuovi contesti digitali, senza creare precedenti per futuri accordi. Rappresenta invece un primo passo significativo verso una regolamentazione più chiara e flessibile in questi ambiti emergenti.

L’approccio di SIAE è lungimirante, poiché si riserva il diritto di aggiornare e modificare la licenza in linea con gli sviluppi del settore a livello internazionale e con le innovazioni tecnologiche. Questo garantisce che le condizioni di licenza rimangano pertinenti e adattabili ai cambiamenti nelle modalità di consumo e distribuzione dei contenuti musicali.

Supporto alla Creatività nei Contesti Innovativi
L’iniziativa di SIAE riflette il suo impegno nel sostenere la creatività e nel proteggere il diritto d’autore nei contesti più innovativi. Collaborando con gli utenti, SIAE mira a creare un ecosistema equilibrato e sostenibile. Questo nuovo modello di licenza non solo tutela i diritti dei creatori, ma incoraggia anche la crescita e lo sviluppo delle piattaforme digitali che integrano la musica nelle loro offerte.

L’introduzione di questa licenza segna un momento cruciale nel panorama dei diritti digitali. Riconosce le sfide e le opportunità uniche presentate dai videogiochi, dal metaverso e dalla realtà aumentata. Affrontando in modo proattivo queste esigenze, SIAE sta creando un precedente per altre organizzazioni che gestiscono diritti d’autore a livello globale.

Disposizioni Chiave:

  • Limitazioni del Mandato e Riserva di Collocamento (Articolo 3): i titolari dei diritti possono richiedere il ritiro del mandato per la gestione dei diritti online, e le riserve di collocamento per determinate opere possono essere comunicate tramite il sito web di SIAE.
  • Diritti Concessi e Limiti di Autorizzazione (Articolo 5): la licenza consente la registrazione, la riproduzione e la comunicazione delle opere per uso privato, ma non si estende a esecuzioni pubbliche o altri usi non specificati nella licenza.
  • Divieto di Sub-licenza e Intermediazione: la licenza proibisce esplicitamente la sub-licenza o il trasferimento di diritti a terzi senza il previo consenso scritto di SIAE. La violazione comporta la risoluzione del contratto e possibili danni. Inoltre, il licenziatario non può agire come intermediario per opere protette salvo qualifica di organismo di gestione collettiva, rimanendo comunque responsabile del rispetto delle leggi sul diritto d’autore.
  • Esclusioni di Diritti: dalla licenza sono esclusi i diritti morali degli autori, le modifiche tecniche delle opere e la creazione di opere derivate come traduzioni o adattamenti. Diritti come la sincronizzazione, la riproduzione grafica e la riproduzione di testi e spartiti sono anch’essi al di fuori del campo di applicazione della licenza.
  • Uso per l’Addestramento di Sistemi di Intelligenza Artificiale: la licenza vieta l’utilizzo del repertorio SIAE per addestrare sistemi di intelligenza artificiale o processi di apprendimento automatico volti a generare nuove opere.

In conclusione, il nuovo modello di licenza di SIAE rappresenta un passo iniziale verso un futuro in cui i diritti digitali sono gestiti con flessibilità. Sottolinea l’importanza di aggiornare i quadri normativi sul diritto d’autore per tenere il passo con i progressi tecnologici, garantendo al contempo la tutela dei diritti dei creatori e sfruttando il potenziale delle nuove frontiere digitali.

Su un argomento simile può essere di interesse l'articolo: " Esposto dell’Associazione Europea Consumatori nel Settore dei Videogiochi"

Autore: Vincenzo Giuffrè

 

Technology Media and Telecommunication

Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCom relativo ai primi nove mesi del 2024

L'AGCom ha pubblicato l'Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2024, contenente i dati relativi ai primi nove mesi dell'anno.

I dati riportati nell'Osservatorio mostrano che il numero totale di accessi diretti in rete fissa a fine settembre 2024 non presenta sostanziali variazioni rispetto al dato registrato a giugno 2024, attestandosi su un valore pari a 20,25 milioni di linee. Su base annuale, si è registrato un aumento quantificabile in 64.000 accessi e, rispetto al corrispondente periodo del 2020, si è assistito ad un aumento quantificabile in 487.000 accessi (pari al 2,46%).

L'AGCom osserva inoltre che le linee basate su tecnologie in rame si sono ridotte di circa 150.000 unità su base trimestrale e di 700.000 rispetto al settembre 2023. Nell’ultimo quadriennio, invece, si è registrata una diminuzione quantificabile in 4,6 milioni di accessi.

Continuano ad aumentare le linee basate su tecnologie più evolute. Infatti, le linee broadband complessive sono stimate in circa 19,2 milioni di unità, risultando pertanto in crescita sia su base trimestrale che su base annua, registrando un aumento quantificabile, rispettivamente, in 38.000 e 217.000 unità.

Gli accessi alla rete in tecnologia FTTC – Fiber To The Cabinet registrati a settembre 2024 sono pari a 9,3 milioni, con una flessione su base annua quantificabile in 670.000 linee, e quindi con una diminuzione del 6,7%, rispetto al corrispondente mese del 2023. Gli accessi in tecnologia FTTH – Fiber To The Home, pari a 5,53 milioni a settembre 2024, sono aumentati su base trimestrale di oltre 290.000 unità e di 1,18 milioni su base annua, mentre rispetto al settembre 2020 l’incremento è di 3,86 milioni di linee. In aumento, anche se in misura più contenuta (circa 220.000 unità su base annua), risultano le linee FWA – Fixed Wireless Access, che, alla fine del mese di settembre 2024, erano pari a circa 2,3 milioni di accessi.

Questa tendenza dimostra un consistente aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata, in quanto nel periodo compreso tra settembre 2020 e settembre 2024 il peso delle linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito dal 48,8% al 76,5% rispetto al totale. Tra settembre 2020 e settembre 2024, le linee commercializzate con capacità trasmissiva pari o superiore a 1GB/s sono invece passate dal 7,6% al 26,2% del totale.

I dati dell'Osservatorio confermano il trend in aumento del consumo di dati. Il traffico medio giornaliero in termini di volume complessivo nel periodo gennaio-settembre 2024 ha segnato una crescita del 16,2% rispetto al corrispondente valore del 2023 e del 68,8% rispetto al corrispondente valore del 2020. Questi dati si riflettono sul traffico giornaliero per linea broadband: i dati unitari di consumo, infatti, sono aumentati del 58,3% rispetto al 2020, passando da 5,88 a 9,30 GB per linea in media al giorno.

Con riferimento al segmento della rete mobile, l’AGCom riporta che il numero complessivo di SIM attive a fine settembre 2024 (sia human, ossia “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono interazione umana, che M2M, ossia “machine-to-machine”) è pari a 109 milioni, in crescita di 509.000 unità su base annua. In particolare, le SIM M2M sono aumentate di 730.000 unità su base annua, attestandosi a 30,4 milioni di unità. Le SIM human, pari a 78,6 milioni a settembre 2024, hanno registrato una flessione di 221.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2023. Secondo i dati riportati dall'AGCom, il 13,7% delle SIM human a settembre 2024 era costituito da SIM per la clientela "affari" (cd. business) e, per il restante 86,3% da SIM destinate alla clientela residenziale (cd. consumer).

Secondo quanto riportato dall'AGCom, le SIM human che hanno prodotto traffico dati nel corso dei primi nove mesi del 2024 sono valutabili in circa 58,9 milioni, con un aumento di circa 1,6 milioni di unità rispetto al corrispondente periodo del 2023. Questi dati mostrano che il traffico dati medio giornaliero relativo alla telefonia mobile registrato a settembre 2024 è aumentato del 15,6% rispetto al corrispondente periodo del 2023 e del 160,8% rispetto al 2020. Il consumo medio unitario giornaliero nel primo semestre dell’anno è stimabile in circa 0,86 GB, in crescita del 12,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023 e del 150,9% rispetto al 2020, quando il consumo giornaliero di dati risultava stimabile in 0,34 GB.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCom per il primo semestre del 2024”.

Autori: Massimo D'Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa, Arianna Porretti


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Noemi CanovaGabriele Cattaneo, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Nadia FeolaLaura Gastaldi, Vincenzo GiuffréNicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Marianna Riedo, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Federico ToscaniGiulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia PernaMatilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su Transfer, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.