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3 novembre 2025

Innovation Law Insights

3 novembre 2025
Artificial Intelligence 

Digitalizzazione, IA e gestione algoritmica del lavoro: dal monitoraggio alla regolazione

Lo studio pubblicato il 24 ottobre 2025 dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo analizza l’integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e dei sistemi di gestione algoritmica (Algorithmic Management, AM) nei luoghi di lavoro europei, evidenziandone la diffusione estesa ben oltre l’ambito originario del lavoro su piattaforma.

Il documento combina analisi normativa, interviste a stakeholder e casistiche di settore (ad esempio, logistica, sanità, telecomunicazioni, automotive e manifattura), mettendo in luce un quadro regolatorio frammentato e lacune di tutela causate dall'inadeguatezza degli strumenti generali.

L’indagine stima che l’esposizione dei lavoratori ad AM, oggi pari a circa il 42,3%, potrebbe salire al 55,5% nel medio periodo. Tale traiettoria apre spazi di efficienza e produttività – automatizzazione di mansioni manageriali, scheduling dinamico, enforcement automatico della conformità – ma genera al contempo rischi qualificati in termini di condizioni di lavoro, autonomia decisionale, equilibrio vita-lavoro e salute psico-fisica. Il contributo positivo di IA e AM sul fronte della sicurezza fisica (sostituzione in attività pericolose, prevenzione data-driven) convive infatti con il principale fattore di rischio: l’intensificazione psico-sociale dovuta a monitoraggio continuo, metriche di performance automatizzate e riduzione del margine discrezionale del management umano.

Il quadro giuridico UE oggi rilevante – Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), acquis in materia di salute e sicurezza (EU-OSHA), Direttiva (UE) 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali – offre un livello minimo di protezione ma non costituisce un regime coerente e “workplace-specific”.

Le criticità emergono su fronti diversi: copertura personale disomogenea (la nozione di “lavoratore” varia per Stato membro), obblighi di informazione e consultazione non calibrati sui sistemi AM e spesso inapplicabili alle PMI, frammentazione e asimmetrie di enforcement tra autorità competenti, mancanza di garanzie specifiche contro bias algoritmico non riconducibile a categorie protette, assenza di limiti espressi alla schedulazione algoritmica fuori dall’ambito della Direttiva (UE) 2024/2831, debolezza delle tutele collettive nel contesto del trattamento automatizzato.

Lo studio valuta tre opzioni di intervento: una raccomandazione non vincolante del Consiglio; una riforma “a pacchetto” della normativa esistente (EU-OSHA, informazione e consultazione, orario di lavoro, condizioni trasparenti e prevedibili, PWD); l’adozione di un nuovo strumento legislativo dedicato alla gestione algoritmica. Le prime due opzioni presentano limiti evidenti in termini di certezza del diritto, proporzionalità e costi di compliance, oltre al rischio di disomogeneità applicativa tra Stati. La terza – un atto normativo mirato su AM – risulta, secondo l’analisi, lo strumento più idoneo a colmare i gap senza perturbare settori non interessati, assicurando un perimetro chiaro di obblighi, controlli e rimedi.

Dal punto di vista politico-regolatorio, l’intervento a livello UE viene qualificato come necessario non solo per ragioni di tutela dei lavoratori – uniformità di protezione, riduzione dei rischi psico-sociali, garanzia dei diritti fondamentali in contesti di sorveglianza pervasiva – ma anche per esigenze di mercato: evitare la frammentazione normativa, preservare level playing field, ridurre incertezza legale e costi di adattamento per le imprese transnazionali.

Il messaggio di policy che emerge è netto: l’AM è ormai una tecnologia di organizzazione del lavoro generalizzata, non più un tratto settoriale del platform work. Il perimetro giuridico attuale, costruito su strumenti generali e frammentati per obiettivo, non è sufficiente a governarne gli effetti sistemici.

L’orizzonte della regolazione del lavoro nell’era dell’IA non è più se intervenire, ma dove collocare la linea di legittimità tra efficienza algoritmica e dignità lavorativa, e con quali meccanismi di governance – individuali e collettivi – presidiare quella linea.

Su un argomento simile: L'Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale: approvato DDL AI

Autrice: Dorina Simaku

 

Data Protection & Cybersecurity

Bruxelles rafforza il legame tra DMA e GDPR: prime linee guida congiunte per i mercati digitali

Il 9 ottobre 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) e la Commissione Europea hanno pubblicato le prime linee guida congiunte che chiariscono l’interazione tra il Digital Markets Act (DMA) e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Si tratta di un’iniziativa senza precedenti, frutto della collaborazione tra due delle principali autorità regolatorie europee, finalizzata a favorire un’applicazione coerente delle normative e a garantire maggiore certezza giuridica per gatekeeper, utenti professionali, beneficiari e cittadini.

L’iniziativa si colloca nel quadro della Strategia 2024–2027 dell’EDPB e risponde agli obiettivi delineati nella Helsinki Statement, volti a semplificare la conformità al GDPR e a promuovere uniformità nell’applicazione delle regole. Come ha sottolineato la Presidente dell’EDPB, Anu Talus, queste linee guida rappresentano il frutto di una collaborazione proficua e costituiscono il primo esempio di documento di indirizzo preparato congiuntamente dai due organismi. Secondo la Presidente, l’approccio congiunto aumenta l’utilità pratica delle indicazioni, rendendo più agevole la conformità per le imprese e rafforzando la certezza legale.

Il DMA e il GDPR condividono l’obiettivo di proteggere gli individui nell’ambiente digitale, ma lo fanno perseguendo finalità complementari: il GDPR tutela i diritti fondamentali e la privacy, mentre il DMA interviene sui rischi sistemici dei mercati digitali, promuovendo equità e competitività. Diverse attività disciplinate dal DMA implicano il trattamento di dati personali da parte dei gatekeeper, e alcune disposizioni fanno esplicito riferimento a definizioni e concetti già presenti nel GDPR. Le linee guida congiunte offrono indicazioni pratiche su come implementare le misure previste dal DMA rispettando al contempo i requisiti di protezione dei dati. Un esempio concreto riguarda l’articolo 5(2) del DMA, in relazione al consenso specifico e valido richiesto dal GDPR, fornendo orientamenti su come combinare o utilizzare dati personali in modo lecito nei servizi core delle piattaforme. Le indicazioni riguardano anche altri ambiti con impatto sulla protezione dei dati, tra cui la distribuzione di app di terzi e app store, la portabilità dei dati, le richieste di accesso e l’interoperabilità dei servizi di messaggistica.

Per garantire un ampio coinvolgimento degli stakeholder, l’EDPB e la Commissione hanno lanciato una consultazione pubblica sul testo preliminare delle linee guida, aperta fino al 4 dicembre 2025. Tutti i contributi saranno resi pubblici sul sito del DMA, con un collegamento dal portale dell’EDPB, e le osservazioni raccolte saranno integrate nel testo finale, che sarà adottato congiuntamente dalle due istituzioni.

Il lavoro non si fermerà qui: i due organismi stanno già pianificando ulteriori linee guida congiunte per chiarire il nuovo contesto regolatorio trasversale e garantire un’applicazione coerente delle tutele in materia di dati personali. In particolare, l’EDPB collabora con l’AI Office della Commissione per sviluppare indicazioni relative all’interazione tra l’AI Act e le normative UE sulla protezione dei dati, con l’obiettivo di preservare la coerenza normativa e rafforzare le garanzie di compliance.

Va ricordato che il Digital Markets Act rappresenta uno dei primi strumenti regolatori dell’UE pensati per contrastare le pratiche sleali dei gatekeeper, ovvero le grandi piattaforme digitali che offrono servizi core come motori di ricerca, app store e sistemi di messaggistica, e per rendere i mercati digitali più equi e contestabili.

Su un argomento simile: Linee guida EDPB su indicazioni operative richieste Paesi terzi

Autore: Gabriele Cattaneo

 

Intellectual Property

Contraffazione e validità dei marchi nel settore moda: il caso Dr. Martens dinanzi alla Corte d’Appello di Bruxelles

Lo scorso 30 settembre 2025, la Corte d’appello di Bruxelles (decisione 65557/2025) si è pronunciata sulla controversia tra Airwair International Ltd., titolare dei marchi “Dr. Martens”, e Retail Distribution Concepts BV (Redisco), distributore delle catene Mano e Pronti, cui si è contestata la commercializzazione calzature che riproducevano elementi distintivi delle celebri Dr. Martens.

La vicenda trae origine dalla decisione emessa il 22 dicembre 2022 dal Tribunale commerciale di Bruxelles, con cui erano state respinte le domande di Airwair volte all'accertamento della contraffazione di alcuni dei propri marchi.  In quella sede, era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale di nullità di Redisco avente ad oggetto tre marchi di titolarità di Airwair: infatti era stato dichiarato nullo il marchio di forma della suola per mancanza di carattere distintivo.

Airwair ha proposto appello, domandando la riforma della decisione e l'accertamento della contraffazione dei propri marchi da parte di Redisco.

La Corte d’Appello di Bruxelles, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha esaminato i quattro marchi invocati dalla società, il primo dei quali aveva ad oggetto la “cucitura gialla su bordo nero” caratteristica delle calzature Dr. Martens.
Tale marchio era già stato oggetto di un distinto procedimento dinanzi alla Seconda Sezione della Corte di giustizia del Benelux, che, con sentenza del 6 febbraio 2024, ne aveva dichiarato la nullità per difetto di carattere distintivo intrinseco e acquisito.
A seguito di tale decisione, Airwair ha proposto ricorso dinanzi alla Prima Sezione della medesima Corte, con effetto sospensivo della pronuncia impugnata.
In considerazione di ciò, la Corte d’Appello di Bruxelles ha sospeso il giudizio sulla domanda relativa a questo marchio, in attesa della decisione definitiva della Corte di giustizia del Benelux.

Il secondo marchio oggetto del procedimento era invece a tutela del disegno della suola DMS ed era stato dichiarato nullo e non contraffatto in primo grado. La Corte d'Appello ha riformato la decisione sul punto: secondo la Corte, che si è avvalsa anche delle prove documentali fornite dall'appellante, il disegno della suola presenta un aspetto unico e riconoscibile, che si discosta in modo significativo dai modelli comunemente presenti sul mercato: il marchio è pertanto da considerarsi valido. Con riguardo alla contraffazione, la Corte ha riconosciuto che i modelli di scarpe venduti da Redisco presentano una forte somiglianza con il marchio registrato, tale da generare rischio di confusione per il consumatore medio.

Con riguardo al terzo marchio al centro del giudizio, marchio di posizione a tutela della "cucitura gialla nel bordo tra tomaia e suola”, Redisco aveva invocato la nullità sostenendo che la cucitura fosse solo un elemento decorativo e funzionale. La Corte, riconosciuta la valenza tecnica della cucitura, realizzata secondo il tipico modello sartoriale "Goodyear", ha però accertato che Airwair ne ha fatto un uso costante per decenni, al punto che, ad oggi, la “cucitura gialla” è segno distintivo del brand e il relativo marchio non può essere dichiarato nullo.

Quanto all'ultimo marchio controverso, figurativo: «Rettangolo con iscrizione "Oil fat acid petrol alkali resistant"», la Corte ha riconosciuto che il segno usato da Redisco sulle calzature “Rolling Business” presenta una somiglianza visiva e fonetica con il marchio registrato, riproducendo gli stessi elementi verbali nella medesima configurazione.
Tenuto conto dunque dell'identità dei prodotti, del carattere distintivo del marchio e del livello di attenzione, mediamente basso, prestato dal pubblico di riferimento, sussiste un rischio di confusione. Pertanto, il marchio è da considerarsi contraffatto.

Nel complesso, la decisione contribuisce a rafforzare la tutela dei marchi non convenzionali nel settore della moda e della calzatura, riconoscendo il valore giuridico di segni distintivi che, attraverso un uso prolungato e sistematico, sono diventati indicatori affidabili dell’origine commerciale del prodotto agli occhi del consumatore.

Su un argomento simile: Confronto tra marchi nei giudizi di nullità e contraffazione

Autrice: Noemi Canova


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo BardelliCarolina Battistella, Noemi Canova, Giovanni ChiecoMaria Rita CormaciCamila CrisciCristina CriscuoliTamara D’AngeliChiara D’OnofrioFederico Maria Di VizioEnila EleziLaura GastaldiVincenzo GiuffréNicola LandolfiGiacomo LusardiValentina MazzaLara MastrangeloMaria Chiara MeneghettiGiulio Napolitano, Andrea Pantaleo, Deborah ParacchiniMaria Vittoria PessinaTommaso RicciRebecca Rossi, Marianna Riedo,  Roxana SmeriaMassimiliano TiberioFederico Toscani, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

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