
31 gennaio 2025 • 19 minuti di lettura
Innovation Law Insights
31 gennaio 2025Evento
DORA: Cosa sapere del D.Lgs. integrativo italiano?
Il DORA è in vigore, ma il quadro normativo deve essere completato dal Decreto Legislativo italiano che è ora disponibile in forma di bozza. I professionisti di DLA Piper affronteranno in questo webinar le principali criticità introdotte e forniranno le best practice per affrontarle. È possibile registrarsi QUI.
Pubblicazione
Diritto Intelligente - numero di gennaio
Il mese scorso abbiamo assistito a due tappe fondamentali, destinate a plasmare il futuro della compliance all'AI. Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha pubblicato un parere innovativo sull'addestramento dell'AI. Nel frattempo, il Garante Privacy ha preso una decisione storica contro un importante LLM. In questa edizione della rivista Diritto Intelligente di DLA Piper, affrontiamo questi temi e la nuova Direttiva UE sulla responsabilità dei prodotti e sulle sue implicazioni per l'AI, evidenziando l'ampliamento dell'ambito di responsabilità per includere il software e i sistemi di AI e il feedback della Commissione europea sul disegno di legge italiano sull'AI, in particolare la sua posizione sul diritto d'autore e il suo allineamento con le normative UE. Potete leggere la rivista QUI.
Podcast
Presentato il modello di divulgazione dei dati dell'AI Act
L'AI Office della Commissione europea ha appena pubblicato una bozza di modello che richiede ai fornitori di intelligenza artificiale di divulgare l'utilizzo dettagliato dei dati, dal pre-addestramento alla messa a punto, come parte degli obblighi previsti dall'AI Act. Quali sono le implicazioni per gli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale, per le aziende che intendono utilizzarli come parte delle loro attività, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale e per gli individui i cui dati personali potrebbero essere stati utilizzati per l'addestramento di un sistema di intelligenza artificiale? Scopriamolo nell'ultimo episodio del podcast (in inglese) Diritto al Digitale, disponibile QUI.
Artificial Intelligence
AI Act: scatta l’applicabilità della norma sui sistemi di AI vietati
Il 2 febbraio 2025 segnerà una data cruciale per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale ("AI"). In tale data diverrà pienamente applicabile l'articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"), che individua i sistemi di AI vietati.
Si tratta di un passaggio fondamentale, poiché da tale data la commercializzazione, l’uso o la messa in servizio di sistemi considerati incompatibili con i principi fondamentali dell’Unione Europea vietati sarà oggetto di sanzioni. Le violazioni più gravi – ivi incluso l’uso di sistemi proibiti – potranno comportare multe fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo, a seconda di quale cifra sia maggiore.
I sistemi vietati dall’articolo 5
L’articolo 5 dell’AI Act identifica con precisione i sistemi di AI che, per natura o finalità, sono considerati inaccettabili. Tra i divieti di maggiore interesse per le imprese private, si segnalano i seguenti:
- Sistemi di punteggio sociale basati su comportamento o caratteristiche personali
Sono vietati i sistemi di intelligenza artificiale progettati per valutare o classificare persone fisiche o gruppi sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali (note, previste o inferite), qualora tali valutazioni comportino:
- un trattamento sfavorevole o pregiudizievole in contesti non collegati a quelli in cui i dati sono stati originariamente generati; oppure
- un trattamento ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale osservato.
Un aspetto critico di questo divieto è la mancata specificazione del concetto di “trattamento sfavorevole o pregiudizievole”. Tale ambiguità lascia infatti spazio a interpretazioni divergenti. Adottando un’interpretazione restrittiva, il divieto si applicherebbe solo a decisioni con un impatto significativo, come la concessione di mutui o prestiti basati su classificazioni algoritmiche. Tuttavia, un’interpretazione estensiva potrebbe includere qualsiasi decisione rilevante fondata su valutazioni algoritmiche, come l'attribuzione di offerte commerciali personalizzate in base al comportamento online dell’utente. Considerata la portata di un approccio estensivo, è plausibile che l’applicazione venga limitata alle situazioni di maggiore impatto. Tuttavia, rimane fondamentale attendere chiarificazioni interpretative per comprendere l'effettiva portata di tale divieto.
- Sistemi basati sullo scraping indiscriminato di immagini facciali per creare banche dati per il riconoscimento facciale
Il Regolamento vieta l’uso di sistemi di AI che effettuano scraping indiscriminato di immagini facciali da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso, se finalizzato alla creazione o all’ampliamento di banche dati per il riconoscimento facciale.
In relazione a tale divieto, è fondamentale osservare che l'attività di scraping illegittima viene determinata in ragione delle finalità per cui è effettuata. Di conseguenza, lo scraping per finalità diverse dalla creazione di banche dati di riconoscimento facciale non è vietato dall’AI Act. Tuttavia, perché un’attività di scraping per finalità differenti (e.g. addestramento del sistema di A) possa definirsi lecita, rimarrà comunque fondamentale eseguire una approfondita analisi sia sotto il profilo dell'AI Act – in quanto il sistema potrebbe comunque essere, ad esempio, ad alto rischio – sia sotto il profilo privacy.
- Sistemi che inferiscono emozioni in determinati contesti
Sono vietati i sistemi di AI progettati per inferire emozioni delle persone nei contesti del luogo di lavoro o delle istituzioni educative, salvo per finalità mediche o di sicurezza.
Questo divieto si distingue per la sua rilevanza in ambito lavorativo, rafforzando tutele già previste da normative sulla privacy e giuslavoristiche. L’obiettivo è evitare l’impiego di tecnologie che possano monitorare lo stato emotivo dei dipendenti, prevenendo rischi di sorveglianza eccessiva o discriminazione fondata su dati sensibili non direttamente correlati alla prestazione lavorativa.
- Sistemi di AI manipolativi o che sfruttano vulnerabilità specifiche
Un ulteriore divieto rilevante riguarda i sistemi di AI che:
- utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli, capaci di influenzare il comportamento di una persona o di un gruppo senza che ne siano consapevoli, inducendoli a prendere decisioni che non avrebbero altrimenti preso, e che possano causare un danno significativo; oppure
- sfruttano le vulnerabilità di una persona fisica o di un gruppo dovute all’età, alla disabilità o alla condizione sociale o economica, con l’effetto di distorcere il loro comportamento, causando un danno significativo.
Queste disposizioni mirano a contrastare pratiche manipolative, ad esempio attraverso contenuti generati da sistemi di AI con finalità decettive. Tuttavia, è importante sottolineare che il divieto si applica solo quando l'azione indotta comporta un danno significativo per il soggetto che la compie. Questo requisito esclude potenzialmente situazioni in cui, pur essendo presente una manipolazione, il danno derivante dalla stessa risulti trascurabile. Ad esempio, un sistema di AI che persuada un consumatore a scegliere un prodotto specifico mediante tecniche subliminali potrebbe non rientrare nel divieto se il danno economico risulta minimo o irrilevante. Rimane dunque fondamentale attendere chiarimenti interpretativi per comprendere la reale portata di questa disposizione.
- Sistemi di categorizzazione biometrica per inferire determinate caratteristiche
L’AI Act vieta l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che classificano individui sulla base di dati biometrici al fine di inferire caratteristiche sensibili, quali razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose, vita sessuale o orientamento sessuale.
Questo divieto mira a garantire che decisioni attinenti a determinate caratteristiche non siano assunte esclusivamente sulla base di valutazioni algoritmiche biometriche, riducendo il rischio di discriminazioni o trattamenti ingiustificati. Tuttavia, lo scopo è limitato sulla base delle caratteristiche che il sistema intende inferire, di conseguenza è fondamentale valutare caso per caso sia le finalità del sistema sia le caratteristiche che intende inferire, al fine di determinarne la legittimità e l’eventuale compatibilità con il quadro normativo.
Azioni fondamentali per le imprese
L’entrata in vigore di questi divieti richiede alle imprese di adottare misure preventive per garantire la conformità all’AI Act. Tra le azioni prioritarie:
- Mappare tutti i sistemi di AI utilizzati, al fine di poter identificare correttamente i sistemi in uso, sia che siano stati sviluppati internamente che esternamente;
- Effettuare un’analisi approfondita di tutti i sistemi con particolare riguardo ai sistemi che compiono predizioni su comportamenti futuri o altre caratteristiche sensibili, che possano influire sul comportamento dell'utente o utilizzati in ambito lavorativo. Questi sistemi, infatti, potrebbero presentare un rischio maggiore di rientrare in una delle categorie di cui all'Art. 5 dell'AI Act.
- Valutare l’esclusione di quei sistemi che potrebbero qualificarsi quale vietati e condurre, per quei sistemi che pur non qualificandosi quali vietati risultino comunque ad alto rischio, una valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) e ogni altra attività necessaria ai sensi della normativa al fine di comprendere se e in quale misura tali sistemi possano essere utilizzati in modo legittimo.
Inoltre, rimane fondamentale monitorare attentamente l’evoluzione normativa e l’interpretazione delle disposizioni da parte delle autorità competenti, per verificare i margini di applicazione concreta dei divieti.
Conclusioni
L’applicabilità dei divieti previsti dall’articolo 5 dell’AI Act rappresenta il primo passo verso una regolamentazione più ampia dell’IA in Europa. Pur essendo molti dei sistemi vietati rivolti alle pubbliche amministrazioni, le implicazioni per le imprese private sono significative.
Alla luce di quanto sopra, è dunque fondamentale che le aziende avvino un processo volto a raggiungere piena conformità con l’AI Act, con un focus iniziale sui sistemi vietati, ma con una visione a lungo termine che includa la piena adesione agli obblighi futuri imposti dalla normativa.
Su un argomento simile può essere d'interesse l'articolo "Che Cos’è l’AI Act e Cosa Prevede?"
Autore: Federico Toscani
Intellectual Property
EPO: il Board of Appeal torna a pronunciarsi su post published data e clinical trials
Il Board of Appeal dell'EPO si è di recente pronunciato in materia di clinical trials con riferimento a un brevetto di seconda o ulteriore indicazione terapeutica avente ad oggetto un farmaco per il trattamento del rigetto anticorpo-mediato nel trapianto di rene. In particolare, la Commissione ricorsi si è trovata ad esaminare un caso in cui i dati della terza fase della sperimentazione clinica, pubblicati dopo il deposito della domanda di brevetto (post published data), ne mettevano a repentaglio la validità, in quanto sollevavano dubbi sull'efficacia della terapia rivendicata.
Malgrado, ai sensi dell'art. 83 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE), l’invenzione debba essere esposta nella domanda di brevetto in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla, nello specifico caso di rivendicazioni di uso medico, il titolare della domanda, al momento del deposito della domanda, ha il solo onere di rendere plausibile lo scopo perseguito. È infatti prassi in ambito industriale quella di depositare una domanda prima ancora di avere dati certi a sostegno della rivendicazione, soprattutto in quanto nel sistema europeo vige il principio "first to file", secondo cui ottiene tutela chi per primo deposita la domanda di brevetto. Anzi, talvolta la stessa domanda di brevetto costituisce il mezzo attraverso cui recuperare fondi e attuare le sperimentazioni, spesso costose, per dimostrare quanto ipotizzato.
Nell'eventualità in cui, come nel caso di specie, i dati pubblicati successivamente al deposito della domanda minino l'asserita efficacia dell'invenzione, nonché la sussistenza della sufficiente descrizione ex art. 83 CBE, l'onere di dissipare i dubbi grava sul titolare del brevetto.
In questa circostanza, il titolare dei diritti, a fronte delle obiezioni mosse contro l'invenzione, ha tentato di sostenere che l'efficacia del trattamento sarebbe potuta emergere grazie ad un follow up più lungo dei pazienti. Tanto non è bastato, infatti l'organo tecnico ha respinto tale argomentazione, ritenendo insufficiente il riferimento a potenziali effetti benefici che potrebbero presentarsi in futuro e revocando il brevetto nella sua interezza.
La pronuncia in esame mostra quindi la vulnerabilità delle privative in ambito farmaceutico, che possono essere invalidate anche se gli studi clinici resi accessibili in seguito al deposito della domanda non supportano la rivendicazione.
Su di un simile argomento può essere interessante l’articolo: Brevetti e plausibilità dell’invenzione: pubblicata decisione dell’EPO
Autrice: Noemi Canova
L'importanza dei diritti di proprietà intellettuale nell'economia dell'Unione Europea: uno studio EUIPO-EPO
La recente pubblicazione del rapporto congiunto dell'Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ("EUIPO") e dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ("EPO"), intitolato "Intellectual Property Rights and Firm Performance in the European Union" (2025), getta nuova luce sull'importanza strategica dei diritti di proprietà intellettuale ("DPI") nella crescita e nella competitività delle imprese europee. Questo studio, di grande rilevanza per chi opera nel settore legale e consulenziale in ambito IP, si propone di analizzare il legame tra il possesso di DPI – tra cui brevetti, marchi, disegni e modelli registrati – e le performance aziendali, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese ("PMI").
Principali evidenze del rapporto
- DPI e miglioramento della performance aziendali
Lo studio dimostra che le imprese titolari di DPI registrano una produttività sensibilmente superiore rispetto a quelle prive di tali diritti. Tra i principali indicatori:
- Produttività: le imprese con DPI presentano un ricavo per dipendente ("RPD") superiore del 23,8% rispetto alle aziende che non detengono diritti di proprietà intellettuale.
- Salari più elevati: le aziende titolari di DPI offrono retribuzioni mediamente più alte del 22,1%.
Questi dati sottolineano il ruolo cruciale dei DPI non solo come strumenti legali, ma come fattori chiave di crescita economica e posizionamento competitivo.
- Benefici per le PMI
Lo studio evidenzia che l'effetto dei DPI è particolarmente rilevante per le PMI, che rappresentano la spina dorsale dell'economia europea. Le PMI titolari di DPI registrano un incremento del 44% nel RPD rispetto alle PMI che non li detengono.
- Marchi e disegni e modelli come asset strategici
Tra i DPI analizzati, i marchi e i disegni e modelli registrati si rivelano strumenti chiave per il successo aziendale:
- Le imprese con marchi dell'UE vedono un aumento del RPD del 40,9%.
- Le imprese con disegni e modelli dell'UE registrati registrano un incremento del 29,3%.
Questi dati riflettono l'importanza di proteggere l'identità visiva e distintiva delle aziende per mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.
Considerazioni legali e strategiche
DPI come leva strategica per la competitività aziendale
Il rapporto EUIPO-EPO offre spunti significativi per l’elaborazione di strategie legali mirate alla valorizzazione dei DPI. La registrazione e il monitoraggio continuo dei diritti rappresentano passi fondamentali per garantire protezione e valorizzazione degli asset immateriali.
Un approccio proattivo deve comprendere:
- la consulenza sulla scelta dei DPI più adeguati ai modelli di business;
- l'assistenza nella registrazione e nel mantenimento dei diritti;
- la pianificazione di strategie per la monetizzazione dei DPI.
Accesso facilitato ai DPI per le PMI
Nonostante i benefici evidenti, molte PMI europee rimangono riluttanti ad avvalersi degli strumenti di protezione della proprietà intellettuale, spesso a causa di ostacoli economici o di una scarsa consapevolezza. In tale contesto, è essenziale:
- Incentivare la tutela degli asset immateriali: attraverso incentivi economici, riduzioni delle tasse di registrazione e programmi di sostegno dedicati.
- Diffondere consapevolezza: promuovere campagne informative e programmi di formazione specifici per le PMI, con l'obiettivo di sensibilizzare i titolari d'impresa sul valore strategico della proprietà intellettuale. Ciò include la formazione su come difendere efficacemente i propri diritti e su come affrontare eventuali controversie.
Protezione legale ed enforcement
Una tutela efficace dei DPI richiede strumenti legali adeguati ad affrontare le violazioni, tra cui:
- azioni di enforcement per tutelare brevetti, marchi, disegni e modelli;
- procedure di opposizione contro domande di registrazione confliggenti;
- consulenze preventive per garantire la compliance e prevenire controversie legali.
Conclusioni e prospettive future
Lo studio EUIPO-EPO ribadisce che i DPI rappresentano un elemento determinante per il successo economico delle imprese nell’UE. In un contesto economico sempre più competitivo, è imperativo che le aziende riconoscano il valore strategico dei DPI e adottino un approccio proattivo nella loro gestione.
Allo stesso tempo, è fondamentale che le istituzioni europee continuino a promuovere politiche a sostegno dell’innovazione e della tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle PMI. Solo attraverso una sinergia tra imprese, professionisti legali e istituzioni sarà possibile valorizzare appieno il potenziale dei DPI, favorendo la crescita economica e l’innovazione nell’Unione Europea.
Come studio legale specializzato in IP, siamo convinti che una consulenza mirata e una visione strategica possano fare la differenza, aiutando le aziende a crescere in un mercato sempre più competitivo.
Su un simile argomento potrebbe interessarvi l'articolo: Studio EUIPO sull’impatto economico della contraffazione nei settori dell’abbigliamento, cosmetici e giocattoli
Autrice: Maria Rita Cormaci
Technology Media and Telecommunication
Avvio di una consultazione pubblica di Infratel sul piano per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche
Lo scorso 21 gennaio, Infratel ha avviato una consultazione pubblica sul piano “Rafforzamento reti di backhaul aree bianche” ("Piano").
L'obiettivo del Piano è quello di sviluppare le infrastrutture di backhaul – ossia quelle porzioni della rete che collegano la rete principale alle reti locali – in particolare per intervenire nelle situazioni in cui la capacità di backhaul non supporta lo sviluppo delle reti di accesso fisse sulla base di quanto emerso nella mappatura.
Il finanziamento del Piano, che si inserisce nel contesto della Strategia nazionale per la banda ultralarga, è stato deliberato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD) lo scorso agosto.
Come noto, la Strategia nazionale per la banda ultralarga – "Verso la Gigabit Society" è stata prevista nell'ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal CiTD e ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gbp/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.
Al fine di dare attuazione al Piano, Infratel in primo luogo ha dovuto realizzare una mappatura delle reti di backhaul di rete fissa per individuare i casi in cui non esiste alcuna rete di backhaul o quelli in cui la rete (presente o pianificata) non è basata su fibra ottica o su altre tecnologie in grado di offrire lo stesso livello di prestazioni e affidabilità della fibra ottica.
A valle di tale mappatura – svolta tra dicembre 2023 e gennaio 2024 con il supporto degli operatori di telecomunicazioni – sono state individuate infine 578 aree di intervento (intese quali locazioni fisiche ove si potrà intervenire per realizzare dei rilegamenti di backhaul in fibra ottica).
L'intervento contemplato dal Piano prevede la realizzazione dell’infrastruttura passiva, come cavidotti e reti in fibra ottica, necessaria per collegare le aree del territorio nazionale che, in base a quanto emerso all'esito della mappatura, risultano prive di infrastrutture di rete adeguate.
Il Piano delinea, inoltre, i criteri di progettazione dell'infrastruttura e il modello di intervento c.d. diretto da seguire per la realizzazione della stessa che prevede l'affidamento dei relativi lavori mediante procedure ad evidenza pubblica e, segnatamente, mediante appalti di lavori.
Con la consultazione pubblica in commento, Infratel formula domande volte a ricevere i commenti da parte dei soggetti interessati in merito a:
- gli esiti della mappatura delle reti di backhaul: in particolare, viene chiesto ai partecipanti alla consultazione di verificare che l'esito della mappatura condotta da dicembre 2023 a gennaio 2024 sia coerente con le informazioni fornite al fine di realizzare la predetta mappatura, nonché di indicare eventuali intenzioni di modificare i piani privati per le reti di backhaul alla luce degli interventi proposti nell'ambito del Piano.
- Il perimetro dell'intervento: a tale riguardo, Infratel chiede ai partecipanti alla consultazione di indicare se si condivide l'orientamento del Governo di includere nel piano di intervento pubblico il rilegamento di backhaul in fibra ottica delle 578 aree individuate quali prive di infrastrutture di rete adeguate all'esito della mappatura.
- Il modello di intervento previsto nell'ambito del Piano: in particolare, viene chiesto ai partecipanti alla consultazione di esprimere la propria posizione circa il modello di intervento c.d. diretto previsto per l'affidamento dei lavori di realizzazione dei rilegamenti in fibra ottica delle aree.
I soggetti interessati possono presentare i propri contributi entro il 24 febbraio 2025.
Su un simile argomento può essere interessante l'articolo "Nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga per il triennio 2023-2026".
Autori: Massimo D'Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Noemi Canova, Gabriele Cattaneo, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Nadia Feola, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Marianna Riedo, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Federico Toscani, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.