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12 febbraio 2026

Innovation Law Insights

12 febbraio 2026
Legal Break

Le novità della Digital omnibus

In questo episodio di Legal Break, Alessandro Ferrari approfondisce la Digital Omnibus e le principali novità e semplificazioni introdotte. Puoi guardare l’episodio qui.

 

Privacy and Cybersecurity 

Il consenso preventivo del GEPD e la tutela dei dati personali nelle istituzioni UE: analisi della Decisione 2026/199

La Decisione 01/2026 del Garante Europeo della Protezione dei Dati (GEPD), adottata il 16 gennaio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 gennaio 2026, rappresenta un intervento normativo di rilievo nel quadro della protezione dei dati personali all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione Europea. La decisione disciplina in modo puntuale l’applicazione del consenso preventivo del GEPD quale condizione imprescindibile per la rimozione dall’incarico dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD), rafforzando la funzione di garanzia e l’indipendenza di tali figure.

Il contesto normativo di riferimento è costituito dal Regolamento (UE) 2018/1725, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, e che prevede espressamente la designazione di un RPD per ogni istituzione. Il Regolamento sancisce il principio secondo cui il RPD deve essere in grado di esercitare le proprie funzioni con autonomia e indipendenza, senza subire pressioni o condizionamenti che possano incidere sull’efficacia della tutela dei diritti degli interessati. In questo contesto, la Decisione 01/2026 chiarisce le modalità procedurali che le istituzioni e gli organismi devono osservare ogniqualvolta intendano procedere alla rimozione di un RPD, prevedendo un obbligo vincolante di acquisire il preventivo consenso del GEPD prima di procedere all’effettiva revoca dall’incarico.

La procedura delineata dalla Decisione impone alle istituzioni di trasmettere al GEPD una richiesta formale, corredata di tutte le informazioni necessarie a consentire una valutazione completa e ponderata. Tali informazioni comprendono le motivazioni alla base della richiesta di rimozione, la documentazione relativa al contesto operativo del RPD, la durata residua del mandato e l’eventuale impatto sulle funzioni di vigilanza dei dati personali. Il GEPD, nell’esaminare la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni sia all’istituzione interessata sia al RPD stesso, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una valutazione completa e accurata, nonché valuta se la rimozione sia supportata da ragioni oggettive, proporzionate e documentate, assicurando che l’azione non comprometta l’indipendenza del RPD né pregiudichi l’efficacia della protezione dei dati all’interno dell’istituzione. Il consenso preventivo, quindi, funge da strumento di garanzia essenziale, impedendo rimozioni arbitrarie o motivate da ragioni estranee alla tutela dei dati personali.

La Decisione individua altresì le condizioni in base alle quali il GEPD può concedere o negare il consenso. L’organo di vigilanza considera la fondatezza delle motivazioni addotte, la conformità della procedura interna seguita dall’istituzione, la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato e la coerenza dell’azione con i principi di trasparenza e imparzialità. In presenza di ragioni giustificate, il GEPD può concedere il consenso alla rimozione; in assenza di tali condizioni, il consenso viene negato, rendendo impossibile la revoca del RPD fino al rispetto dei requisiti prescritti. Tale meccanismo consolida la funzione di tutela dell’indipendenza dei RPD, garantendo che le istituzioni dell’Unione non possano incidere in modo discrezionale sulla figura di garanzia incaricata della vigilanza dei trattamenti di dati personali.

La Decisione 01/2026 assume un valore esemplare per la governance interna dell’Unione Europea: l’obbligo del consenso preventivo del GEPD riduce al minimo la discrezionalità nell’esercizio delle prerogative amministrative e garantisce che la tutela dei dati personali non sia subordinata a logiche politiche o organizzative contingenti. In questo modo, la decisione contribuisce a consolidare un sistema di controllo interno efficace, che assicura la corretta gestione delle informazioni sensibili e il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati. Non si limita, quindi, a definire procedure formali, ma rafforza concretamente i meccanismi di vigilanza e accountability istituzionale, elevando gli standard di protezione dei dati personali e assicurando che le istituzioni operino nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e continuità nella tutela dei diritti dei cittadini.

Autore: Giovanni Chieco

 

Intellectual Property

Marchi figurativi e limiti della tutela: il segno registrato come unico parametro di confronto

Con la sentenza del 21 gennaio 2026, causa T-43/25, il Tribunale dell’Unione Europea è tornato a pronunciarsi sui limiti della tutela dei marchi figurativi composti da elementi grafici semplici, riaffermando un principio cardine del diritto dei marchi dell’Unione: la valutazione della somiglianza deve essere condotta esclusivamente sulla base della rappresentazione del segno così come registrato, senza che possano assumere rilievo le modalità concrete o potenziali di utilizzo del marchio sui prodotti.

La controversia ha visto contrapposte Puma SE e la società cinese Ningbo Gongfang Commercial Management, a seguito della domanda di registrazione, da parte di quest’ultima, di un marchio figurativo dell’Unione Europea per prodotti della classe 25, comprendente abbigliamento e calzature.

Il contesto della controversia

Il segno oggetto della domanda di registrazione si compone di una striscia bianca curva, affiancata da un triangolo irregolare rovesciato, il tutto inscritto in un rettangolo nero. Puma ha proposto opposizione fondandosi su tre marchi figurativi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza di strisce curve bianche orientate verso l’alto e progressivamente assottigliate, elementi che, secondo la ricorrente, costituiscono un tratto distintivo consolidato della propria identità visiva.

L’EUIPO, sia in fase di esame sia in sede di ricorso, ha respinto l’opposizione, ritenendo che, nonostante l’identità dei prodotti, i segni presentassero differenze visive tali da escludere un rischio di confusione. Tale conclusione è stata integralmente confermata dal Tribunale dell’Unione Europea.

Le doglianze di Puma e il richiamo all’orientamento del segno

Nel ricorso dinanzi al Tribunale UE, Puma ha sostenuto che il pubblico di riferimento, abituato nel settore dell’abbigliamento sportivo alla presenza di marchi fondati su motivi “a strisce”, tenderebbe a non percepire differenze di dettaglio tra segni composti da elementi grafici analoghi.

Inoltre, la ricorrente ha insistito sulla necessità di tener conto delle forme d’uso ragionevolmente prevedibili dei segni, sottolineando come, in assenza di un orientamento “naturale” − a differenza, ad esempio, di marchi raffiguranti animali o figure riconoscibili − tali segni possano essere applicati sui prodotti in posizioni diverse o addirittura ruotati. Da ciò deriverebbe il rischio che il marchio contestato venga percepito dal consumatore in un orientamento tale da accrescerne la somiglianza con i marchi anteriori di Puma. Analoga considerazione è stata svolta con riferimento allo sfondo nero del segno richiesto, che potrebbe risultare poco visibile su capi scuri.

Il principio affermato dal Tribunale: rileva solo il segno come registrato

Il Tribunale ha respinto in modo netto tali argomentazioni, ribadendo che il confronto tra segni deve essere effettuato esclusivamente sulla base della loro rappresentazione grafica così come depositata, senza che possano essere prese in considerazione ipotesi di utilizzo futuro, rotazioni, adattamenti o condizioni particolari di applicazione del marchio sui prodotti.

Sotto il profilo visivo, i giudici hanno rilevato differenze strutturali marcate: i marchi anteriori di Puma trasmettono un’impressione complessiva di movimento fluido e continuo, con un andamento ascendente e progressivamente assottigliato, mentre il segno contestato presenta un aspetto spiccatamente angolare e frammentato, caratterizzato da uno spessore variabile che si amplia verso destra. L’inversione della curvatura e la presenza del triangolo irregolare concorrono a delineare una configurazione geometrica autonoma, chiaramente distinguibile anche da parte di un consumatore medio, pur dotato di una memoria imperfetta.

Quanto allo sfondo nero, il Tribunale ha sottolineato che esso costituisce parte integrante del segno e non può essere ignorato sulla base di mere congetture circa la sua visibilità su determinati supporti. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, il modo concreto di utilizzo del marchio non rientra tra i fattori pertinenti nella valutazione globale del rischio di confusione e può, semmai, assumere rilievo nell’ambito di eventuali azioni per contraffazione.

Considerazioni conclusive

Con il rigetto integrale del ricorso di Puma, il Tribunale dell’Unione Europea ha ulteriormente consolidato un orientamento giurisprudenziale volto a delimitare con precisione l’estensione della tutela accordata ai marchi figurativi astratti. In assenza di somiglianza visiva, e mancando qualsivoglia affinità fonetica o concettuale, l’identità dei prodotti e la notorietà del marchio anteriore non sono idonee a colmare il divario tra i segni.

La decisione conferma, in definitiva, la necessità di preservare un equilibrio tra la tutela dei diritti esclusivi e l’esigenza di evitare che il diritto dei marchi si traduca in un controllo eccessivo su soluzioni grafiche elementari, particolarmente diffuse nel settore dell’abbigliamento e dello sportswear.

Autrice: Maria Vittoria Pessina

 

Intellectual Property

New gTLD Program 2026: cosa cambia per aziende e istituzioni

Dopo oltre un decennio dal primo round, ICANN riapre le candidature per i nuovi generic Top-Level Domain. Con l'apertura prevista per aprile 2026, si tratta di un'opportunità che interessa non solo grandi corporation, ma anche enti territoriali, associazioni di categoria e realtà che vogliono costruire una presenza digitale distintiva.

Il New gTLD Program 2026 consente di registrare estensioni personalizzate oltre ai classici .com o .it. Parliamo di estensioni come .moda, .wine o il brand della propria azienda. Nel primo round del 2012, l'Italia ha visto la partecipazione di realtà come .roma, .milano, .lamborghini.

Il nuovo round 2026 si presenta con regole più chiare e procedure semplificate, frutto dell'esperienza maturata. Comprendere il framework normativo è essenziale per valutare adeguatamente questa opportunità.

I requisiti di candidatura: aspetti tecnici e finanziari

ICANN valuta tre aspetti fondamentali nella candidatura:

Capacità tecnica: il candidato deve dimostrare di poter gestire un registro DNS conforme agli standard internazionali. Molti si affidano a backend operators specializzati per garantire l'infrastruttura necessaria.

Solidità finanziaria: servono garanzie economiche che coprano non solo il lancio, ma la gestione continuativa per anni. I business plan devono essere realistici e documentati, con proiezioni che dimostrano la sostenibilità del progetto.

Conformità normativa: le policy di registrazione devono rispettare i requisiti ICANN in materia di protezione dati, dispute resolution, e tutela dei diritti di terzi.

L'investimento complessivo va ben oltre le application fee, includendo costi tecnici, legali e di gestione operativa continuativa.

Protezione dei marchi: il Trademark Clearinghouse

Il Trademark Clearinghouse rappresenta lo strumento principale di tutela per i titolari di marchi registrati. Iscrivendo i propri segni distintivi nel database, si acquisiscono diritti di priorità durante i periodi sunrise dei nuovi gTLD.

Come funziona il Trademark Clearinghouse

Il TMCH opera come registro centralizzato dove i titolari di marchi possono validare e proteggere i propri diritti su scala globale. Una volta iscritto un marchio nel TMCH, questo beneficia di:

  • Sunrise period: possibilità di registrare domini corrispondenti al proprio marchio prima dell'apertura generale del gTLD
  • Claims service: notifiche automatiche quando qualcuno tenta di registrare un dominio identico o simile al marchio protetto
  • Tutela continuativa: validità della registrazione per tutti i nuovi gTLD che verranno lanciati, non solo per uno specifico

L'iscrizione nel TMCH richiede la presentazione di documentazione che provi l'esistenza e la validità del marchio, inclusi certificati di registrazione presso uffici marchi nazionali o internazionali. I marchi devono essere registrati e non possono essere semplicemente in fase di domanda.

UDRP e URS: strumenti di tutela post-registrazione

Le procedure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) e URS (Uniform Rapid Suspension) offrono meccanismi di contrasto al cybersquatting. Chi presenta candidatura per stringhe che richiamano marchi altrui deve aspettarsi opposizioni formali, gestibili ma costose in termini di tempo e risorse.

La registrazione preventiva nel Trademark Clearinghouse consente di tutelare i marchi in modo proattivo, prima che nuovi gTLD vengano lanciati. Si tratta di uno strumento essenziale per chi vuole proteggere il proprio brand nell'ecosistema digitale, particolarmente importante considerando che il round 2026 potrebbe portare al lancio di centinaia di nuove estensioni.

Gestione delle controversie e conflitti tra candidature

Quando più soggetti richiedono la stessa stringa, si attivano meccanismi di contention resolution. Nel 2012 molte dispute si sono risolte con accordi privati prima dell'asta finale. La negoziazione diretta resta spesso la via più economica ed efficace.

Le obiezioni formali possono basarsi su:

  • Conflitto con diritti di proprietà intellettuale
  • Violazione di norme di ordine pubblico
  • Confusione con altre stringhe

Ogni obiezione segue procedure specifiche davanti a panel di esperti, con tempi che possono superare l'anno. La preparazione di una strategia difensiva adeguata fin dalla fase iniziale può fare la differenza tra successo e fallimento della candidatura.

Quando ha senso candidarsi

Un gTLD può rappresentare un investimento strategico per:

  • Brand internazionali che vogliono controllo totale del proprio spazio digitale
  • Enti territoriali interessati a digitalizzazione e promozione
  • Associazioni di settore che vogliono creare community certificate
  • Operatori di nicchia con mercati definiti e strategia chiara

Preparazione e tempistiche

Con l'apertura delle candidature prevista per aprile 2026, il tempo per prepararsi è limitato. Chi è interessato dovrebbe:

  1. Avviare subito le valutazioni preliminari: identificare la stringa desiderata, verificare potenziali conflitti, valutare la fattibilità economica
  2. Iscrivere i marchi nel Trademark Clearinghouse: per garantire protezione immediata e diritti di priorità
  3. Coinvolgere team multidisciplinari: competenze legali, tecniche e finanziarie sono tutte essenziali
  4. Analizzare potenziali conflitti con marchi esistenti e altre candidature prevedibili
  5. Sviluppare business plan realistici a lungo termine con proiezioni dettagliate

La complessità del processo rende necessario un approccio strutturato che consideri tutti gli aspetti dell'operazione, dai requisiti tecnici alle implicazioni legali di lungo periodo. Considerando che la preparazione di una candidatura completa può richiedere diversi mesi, iniziare le valutazioni ora è fondamentale per arrivare preparati all'apertura.

Considerazioni finali

Il New gTLD Program 2026 rappresenta un'opportunità concreta per chi ha obiettivi strategici chiari e risorse adeguate. Il framework normativo è più maturo rispetto al 2012, ma la complessità dell'operazione rimane elevata.

L'esperienza accumulata in questi anni mostra che il successo richiede visione strategica, solidità finanziaria e capacità di navigare un quadro normativo articolato. Per chi è in grado di affrontare questa sfida con la dovuta preparazione, i benefici possono essere significativi in termini di brand protection, controllo dello spazio digitale e costruzione di community dedicate.

La finestra temporale per prepararsi si sta chiudendo: con l'apertura prevista per aprile 2026, è il momento di valutare concretamente questa opportunità e, se del caso, iniziare il percorso di candidatura con il giusto supporto e la giusta strategia.

Su un simile argomento potrebbe interessarvi l'articolo: Contrasto alla contraffazione e il rafforzamento dell’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: le raccomandazioni della Commissione Europea sui nomi di dominio

Autorice: Maria Rita Cormaci

 

Technology, Media and Telecommunications

Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCom relativo ai primi nove mesi dell'anno

L'AGCom ha pubblicato l'Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2025, contenente i dati relativi ai primi nove mesi dell'anno.

I dati riportati nell'Osservatorio mostrano che il numero totale di accessi diretti in rete fissa a fine settembre 2025 non presenta sostanziali variazioni, attestandosi su un valore pari a 20,49 milioni di linee. Su base trimestrale, si è registrata una diminuzione quantificabile in 52.000 accessi, mentre, rispetto al corrispondente periodo del 2024, si è assistito ad un aumento quantificabile in 21.000 accessi (pari allo 0,1% in più rispetto al settembre 2024).

L'AGCom osserva inoltre che le linee basate su tecnologie in rame si sono ridotte di circa 150.000 unità su base trimestrale e di 640.000 rispetto al mese di settembre 2024. Nell’ultimo quadriennio, invece, si è registrata una diminuzione quantificabile in poco più di 3,4 milioni di accessi.

Rispetto alle linee basate su tecnologie più avanzate, si sono osservati aumenti su base trimestrale, sebbene i valori risultino in calo rispetto allo scorso anno. Infatti, le linee broadband complessive sono stimate in circa 19,26 milioni di unità a settembre 2025, con un aumento su base trimestrale stimabile in 22.000 accessi e una diminuzione su base annua quantificabile in 160.000 accessi. 

Gli accessi alla rete in tecnologia FTTC – Fiber To The Cabinet registrati a settembre 2025 sono pari a 8,52 milioni, con una flessione su base annua quantificabile in 778.000 linee, e quindi con una diminuzione del 8,4%, rispetto al corrispondente mese del 2024. Gli accessi in tecnologia FTTH – Fiber To The Home, pari a 6,74 milioni a settembre 2025, sono aumentati su base trimestrale di oltre 240.000 unità e di 1,22 milioni su base annua, mentre rispetto al corrispondente periodo del 2021 l’incremento è di poco superiore a 4,2 milioni di linee. In aumento (circa 264.000 unità su base annua) risultano le linee FWA – Fixed Wireless Access, che, alla fine del mese di settembre 2025, erano pari a circa 2,56 milioni di accessi.

Questa tendenza dimostra un ulteriore aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata, in quanto nel periodo compreso tra settembre 2021 e settembre 2025 il peso delle linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito dal 59,2% al 81,8% rispetto al totale. Tra settembre 2021 e settembre 2025, le linee commercializzate con capacità trasmissiva pari o superiore a 1GB/s sono invece passate dal 11,5% al 32,4% del totale.

I dati dell'Osservatorio confermano il trend in aumento del consumo di dati. Il traffico medio giornaliero in termini di volume complessivo nel periodo gennaio-settembre 2025 ha segnato una crescita del 7,8% rispetto ai primi nove mesi del 2024 e del 49% rispetto al corrispondente valore del 2021. Questi dati si riflettono sul traffico giornaliero per linea broadband: i dati unitari di consumo, infatti, sono aumentati del 44,4% rispetto al 2021, passando da 6,81 a 9,83 GB per linea in media al giorno.

Con riferimento al segmento della rete mobile, l’AGCom riporta che il numero complessivo di SIM attive a fine settembre 2025 (sia human, ossia “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono interazione umana, che M2M, ossia “machine-to-machine”) è pari a poco più di 110 milioni, in crescita di 1.908.000 unità su base annua. In particolare, le SIM M2M sono aumentate di 852.000 unità su base annua, attestandosi a 31,3 milioni di unità. Le SIM human, pari a 79,3 milioni a settembre 2025, hanno registrato un aumento di 1.056.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2024. Secondo i dati riportati dall'AGCom, il 14,6% delle SIM human a settembre 2025 era costituito da SIM per la clientela "affari" (cd. business) e, per il restante 85,4% da SIM destinate alla clientela residenziale (cd. consumer).

Secondo quanto riportato dall'AGCom, le SIM human che hanno prodotto traffico dati nel corso dei primi nove mesi del 2025 sono valutabili in circa 61,3 milioni. Questi dati mostrano che il traffico dati medio giornaliero relativo alla telefonia mobile continua la sua crescita; infatti, il traffico registrato a settembre 2025 è aumentato del 14,5% rispetto al corrispondente periodo del 2024 e di oltre il 113% rispetto al 2021. Corrispondentemente, il consumo medio unitario giornaliero nel primo semestre dell’anno è stimabile in circa 0,98 GB.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCom relativo al primo semestre del 2025”.

Autori: Massimo D'Andrea, Matilde Losa, Arianna Porretti

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo BardelliCarolina Battistella, Noemi CanovaGiovanni Chieco, Maria Rita CormaciCamila CrisciCristina CriscuoliTamara D’AngeliChiara D’OnofrioFederico Maria Di VizioEnila EleziLaura GastaldiVincenzo GiuffréNicola LandolfiGiacomo LusardiValentina MazzaLara MastrangeloMaria Chiara MeneghettiGiulio Napolitano, Andrea Pantaleo, Deborah ParacchiniMaria Vittoria PessinaTommaso RicciMarianna Riedo, Rebecca RossiRoxana SmeriaMassimiliano TiberioFederico Toscani, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Matilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui, e consultare il nostro magazine mensile Diritto Intelligente interamente dedicato all'AI qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.