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6 dicembre 202320 minuti di lettura

Innovation Law Insights

6 dicembre 2023
Podcast

How Your Board Can Deal with Risks relating to AI, Privacy and Cybersecurity

Explore the intersection of privacy, cybersecurity and artificial intelligence related risks and board liabilities with Andy Serwin on our podcast. You can listen to the podcast here.

 

Data Protection & Cybersecurity

Approvato il Data Act dell'UE per rivoluzionare l'economia digitale

È stato approvato il Data Act dell'UE, una normativa fondamentale che mira a rimodellare l'equa distribuzione del valore generato dai dati nell'economia digitale.

Il 27 novembre 2023, il Consiglio dell'Unione Europea ha compiuto un passo significativo nella politica digitale approvando il Data Act. In questo articolo, approfondiamo gli aspetti principali della legge.

  • Il Data Act: Obiettivi e impatti

Il Data Act impone ai fornitori di servizi e ai produttori di prodotti di consentire agli utenti di accedere ai dati dei loro servizi e di riutilizzarli. Ciò include la condivisione dei dati con terze parti e il miglioramento della portabilità dei dati in tutti i settori economici. Si applica sia ai dati personali che a quelli non personali, sottolineando un maggiore controllo per gli individui e le imprese.

Uno degli obiettivi principali è stimolare un mercato dei dati competitivo. Facilitando l'accesso ai dati, apre nuove porte all'innovazione e garantisce pratiche di condivisione dei dati eque, ragionevoli e non discriminatorie. La legge sui dati distingue tra dati di prodotto e dati di servizio correlati, fornendo una solida protezione per i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale.

  • Contesto futuro e attuazione

Il Data Act integra la legge sulla governance dei dati, con l'obiettivo di creare un'economia basata sui dati entro il 2030. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE è prevista a breve, le sue disposizioni entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e la piena applicazione dopo 20 mesi.

  • Conclusione

L'approvazione del Data Act segna un passo importante nel panorama normativo digitale dell'UE. Rappresenta un passo significativo verso un futuro digitale equo e innovativo, ponendo le basi per un decennio di trasformazioni nell'economia digitale.

Su un tema simile, potete leggere l'articolo Digital Services Act (DSA): Obblighi per le grandi piattaforme online in vigore.

Pay or Ok su Facebook e Instagram: le associazioni segnalano importanti violazioni dei diritti degli utenti

È passata ormai qualche settimana da quando i social network del gruppo Meta hanno inaugurato la loro nuova politica ad-free. Tuttavia, il cambio della strategia di business Facebook e Instagram desta non poche preoccupazioni tra le associazioni europee che lamentano presunte violazioni di diritti degli utenti.

La nuova politica di gruppo è il prodotto di una lunga battaglia che nell’ultimo anno ha coinvolto le Autorità Garanti europee e il colosso di Menlo Park. Infatti, Meta è stata più volte sanzionata alla luce delle modalità con cui raccoglie e tratta i dati degli utenti sui social network Facebook e Instagram; attività che sono risultate contrarie alle leggi europee sulla protezione dei dati personali.

È ormai da quasi un mese che Facebook e Instagram hanno inaugurato la loro nuova campagna di abbonamenti: gli utenti europei sono stati chiamati a scegliere se accettare di sottoscrivere un abbonamento premium ad-free (del costo di EUR9,99 o EUR12,99) o se acconsentire a ricevere pubblicità targettizzata, continuando ad utilizzare la versione gratuita.

Dal punto di vista privacy, la nuova scelta ha le sue radici in un importante cambiamento della base giuridica per il trattamento dei dati personali. In passato, la base giuridica sulla quale Meta fondava il trattamento dei dati della sua pubblicità mirata è stata il legittimo interesse che, come anticipato, è stato giudicato inadeguato dalle Autorità. Per questo motivo, Meta ha deciso di modificare la base giuridica identificandola ora nel consenso dell’utente. Da ora in avanti i cittadini europei saranno costretti a prestare il loro consenso alla raccolta e al trattamento dei loro dati a fini pubblicitari. Chi non acconsentirà, ha deciso Meta, sarà costretto a pagare.

La decisione di Meta è stata, come ci si poteva aspettare, largamente criticata sia dalle autorità che dai consumatori e ha già spinto alcune associazioni a presentare reclami.

La prima associazione a schierarsi contro le politiche del gruppo è stata None of Your Business (noyb), fondata dall’attivista Max Schrems, che da sempre si fa promotrice di numerose battaglie a tutela del diritto alla privacy dei cittadini europei.

In un comunicato del 28 novembre 2023, noyb ha annunciato di aver presentato un reclamo all’Autorità Garante austriaca, al contempo paragonando la nuova strategia di business di Facebook e Instagram all’istituzione di una vera e propria tassa privacy.

Noyb argomenta il suo reclamo nel suo comunicato stampa spiegando che in base al diritto europeo, il consenso è valido solo se è liberamente prestato. Ciò allo scopo di garantire che gli utenti rinuncino al loro diritto fondamentale alla privacy solo se sono stati veramente liberi di farlo.

Secondo Max Schrems, la scelta a cui sono chiamati gli utenti non sarebbe invece libera. L’associazione evidenzia come il costo di un abbonamento a Facebook e Instagram potrebbe arrivare a costare fino a EUR251,88 all'anno. Se paragonato al ricavo annuo che Meta ha per ciascun utente europeo, pari a soli EUR62,88 ciò renderebbe il canone mensile decisamente sproporzionato.

Alcune ricerche condotte dall’associazione mostrano che in futuro la protezione dei dati potrebbe arrivare a costare EUR35.000 per una famiglia.

«Se Meta riuscirà a difendere questo nuovo approccio, sarà probabile che si scateni un effetto domino. Già ora, TikTok starebbe testando un abbonamento senza pubblicità al di fuori degli Stati Uniti. Altri fornitori di app potrebbero seguirli nel prossimo futuro, rendendo la privacy online inaccessibile. Secondo Google, una persona media ha 35 app installate sul proprio smartphone. Se tutte queste app seguissero l'esempio di Meta e applicassero una tariffa simile, le persone dovrebbero pagare una tassa sui diritti fondamentali” di EUR8.815,80 all'anno» ha dichiarato noyb.

Di un simile avviso è anche l’Organizzazione Europea dei Consumatori (Beuc), che sostenuta dalle autorità di 18 paesi membri, ha presentato un reclamo per presunta violazione del diritto dei consumatori. In un comunicato stampa, Beuc ha definito le pratiche commerciali del colosso di Menlo Park «unfair, deceptive and aggressive», oltre che preoccupanti dal punto di vista della protezione dei dati. Il reclamo dell’associazione è fondato su quattro principali argomentazioni:

  • Inibendo temporaneamente l’utilizzo di Facebook e Instagram, il gruppo starebbe attuando una pratica commerciale aggressiva. «Through persistence and by creating a sense of urgency, Meta pushes consumers into making a choice they might not want to take»;
  • Presentando la scelta tra opzione gratuita e opzione a pagamento Meta starebbe ingannando i consumatori fornendo informazioni fuorvianti. Il servizio non sarebbe infatti gratuito, perché gli utenti continuerebbero in ogni caso a pagare, ma con i propri dati personali;
  • Alla luce del grande potere di mercato che detengono Facebook e Instagram i consumatori non avrebbero in realtà una vera scelta, perché se abbandonassero i servizi perderebbero tutti i contatti e le interazioni costruiti nel corso degli anni. «The very high subscription fee for ‘ad-free’ services is also a deterrent for consumers, which means consumers do not have a real choice»;
  • È probabile che molti consumatori pensino che, optando per l'abbonamento a pagamento così come viene presentato, otterranno un'opzione rispettosa della privacy che comporta meno tracciamento e profilazione, mentre in realtà, è probabile che Meta continuerà a raccogliere e utilizzare i dati personali degli utenti, ma per scopi diversi dalla pubblicità.

Non ci resta ora che attendere gli ulteriori sviluppi di questa vicenda, su cui continueremo a tenervi aggiornati. Nel frattempo, per saperne di più sulla vicenda potete consultare i seguenti articoli: Meta lancia la versione premium e ad-free dei suoi social e Pubblicità targetizzata: Meta su consenso come base giuridica.

 

Intellectual Property

La Divisione centrale di Milano dell’UPC: competenze e prospettive future

Il 26 giugno 2023 il Comitato amministrativo dell'UPC ha annunciato la scelta di Milano come terza sede della Divisione centrale dell'UPC. Il risultato è frutto di mesi di trattative avviate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UPCA quale conseguenza della Brexit. La decisione di istituire la terza divisione centrale a Milano, che affiancherà quelle di Parigi e Monaco di Baviera e sarà operativa a partire da giugno 2024, segna dunque ufficialmente il passaggio di testimone da Londra, originariamente designata.

Il negoziato che ha preceduto l’assegnazione è stato a lungo incentrato anche sulla devoluzione delle competenze alla sede milanese, con un braccio di ferro che ha portato a riconoscere a Milano un ambito più ridotto di competenze rispetto a quello inizialmente previsto per la corte inglese. Da un punto di vista generale, la suddivisione delle competenze tra le tre divisioni centrali è guidata dalla classificazione internazionale IPC (International Patent Classification). Per quel che riguarda Milano, la divisione centrale sarà competente per le controversie relative ai brevetti che rientrano nella categoria A della suddetta classificazione IPC, avente ad oggetto le Necessità umane, ad esclusione dei certificati di protezione complementare (CPC).

Ma cosa si intende con necessità umane?

È interessante notare come tale categoria non sia circoscritta ai soli brevetti farmaceutici, ma abbracci privative attinenti a settori ulteriori ed eterogenei, tra cui quello dell’agricoltura, dei prodotti alimentari, del tabacco, di articoli sanitari e medico-veterinari, articoli domestici, sport e giocattoli.

Si tratta di un ventaglio di materie davvero variegato, che offre all’Italia l’opportunità unica, da un lato, di consolidare la sua posizione di leadership in diversi settori industriali e, dall’altro lato, di affacciarsi in settori brevettuali ancora in parte inesplorati, divenendo punto di riferimento per i contenziosi aventi ad oggetto nuove tecnologie. Particolarmente promettente, ad esempio, sarà la possibilità di attrarre cause relative a prodotti e procedimenti del settore alimentare innovativi e di sempre maggiore interesse, tra cui quelli connessi alla fabbricazione di carne sintetica, le vertenze aventi ad oggetto dispositivi medici o, ancora, quelle attinenti alle tecnologie per la pulizia domestica, sempre più delegata a dispositivi all’avanguardia.

Al di là del riparto delle competenze, che ha fatto a lungo discutere, la scelta di Milano rappresenta dunque senz’altro un’opportunità irripetibile per l’Italia e per il futuro industriale del nostro Paese. Non ci resta che attendere che la divisione centrale milanese, per cui tanto è stato fatto, diventi operativa.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: Il nuovo manuale UPC edito da Wolters Kluwer.

Inosservanza di un provvedimento: l’UPC delinea i criteri di determinazione della penale (e non solo)

Il 18 ottobre scorso, l’UPC ha ingiunto per la prima volta il pagamento di una penale per l'inosservanza di un provvedimento cautelare precedentemente emesso. Oltre a chiarire i criteri per la quantificazione della sanzione, la Corte si è espressa anche circa i contorni della nozione di offerta al pubblico di un prodotto.

In data 22 giugno 2023, in seguito al ricorso presentato lo stesso giorno da myStromer AG, contitolare di un brevetto rivendicante una struttura di combinazione di telaio della bicicletta e mozzo a motore (EP2546134), la divisione locale di Düsseldorf aveva emesso un provvedimento cautelare di inibitoria e sequestro inaudita altera parte avente ad oggetto un modello di bicicletta elettrica commercializzato dalla società Revolt Zycling AG. L’ordinanza era assistita da una penale – fino ad EUR250.000 – per ogni ulteriore violazione.

Il provvedimento era stato notificato alla resistente il giorno seguente, durante la fiera Eurobike 2023 svoltasi a Francoforte.

Successivamente, myStromer AG ha nuovamente adito la divisione locale di Düsseldorf, dolendosi del fatto che la controparte non avrebbe correttamente adempiuto all’ordine di inibitoria e chiedendo, ai sensi dell’art. 82 UPCA e 354 Rules of Procedure, di condannare la società al pagamento di una penale.

In particolare, nonostante l’ordinanza fosse stata notificata alla resistente intorno alle 15.30, quest’ultima avrebbe rimosso le biciclette oggetto dell’inibitoria – ancorché prontamente private della struttura rivendicata dal brevetto – soltanto in serata, e avrebbe atteso il giorno successivo per eliminare un post Instagram mediante il quale veniva pubblicizzata la possibilità di prenotare una prova delle biciclette. Inoltre, la società avrebbe nelle settimane successive consegnato a un negozio in Germania una bicicletta affinché venisse esposta in occasione di un evento promozionale, e indirizzato ai propri rivenditori una lettera con cui confermava la possibilità di proseguire la commercializzazione delle biciclette.

Fatta eccezione per l’invio della lettera ai rivenditori - riferita invero alle sole vendite in Belgio, ove il brevetto non aveva effetti -, la Corte ha ravvisato nelle condotte di Revolt Zycling AG una violazione del precedente provvedimento e conseguentemente ingiunto alla stessa il pagamento di una somma di EUR26.000. Di questi, EUR25.000 sono stati imputati alla consegna della bicicletta al rivenditore tedesco, EUR1.000 all’intempestiva rimozione dei prodotti dallo stand fieristico ed EUR500 alla tardiva rimozione del post di Instagram.

Quanto ai criteri per la determinazione della penale, oltre a rammentare il principio di proporzionalità rispetto all’importanza della decisione da eseguire (cfr. Art. 82(4) UPCA), la Corte ha evidenziato che possono assumere rilievo la natura, l’entità e la durata della violazione, il grado di colpevolezza del suo autore, il vantaggio che quest’ultimo ha tratto dalla condotta e la pericolosità degli atti pregressi e futuri per il titolare del diritto. Ciò, attesa anche la duplice funzione – deterrente e sanzionatoria – della penale.

Non da ultimo, l’UPC ha fornito anche alcuni chiarimenti in ordine alla nozione di offerta in vendita e ai presupposti affinché questa possa dirsi illecita a mente dell’Art. 25 UPCA.

Al riguardo, da un lato la Corte ha statuito che anche l’esposizione di un prodotto può costituire un’offerta, dovendosi come tale intendersi qualsiasi atto preparatorio volto a consentire o a promuovere la conclusione di una successiva transazione. Dall’altro, i giudici hanno rilevato che non è sempre necessario che tutte le caratteristiche rivendicate siano mostrate nel prodotto in concreto pubblicizzato ove, considerando oggettivamente le circostanze del caso, si possa presumere che il prodotto mostrato corrisponda a quanto oggetto del brevetto. In applicazione di quest’ultimo principio, e non avendo peraltro la resistente neanche allegato che le biciclette esposte potessero essere configurate diversamente, la Corte ha concluso che le stesse – ancorché in seguito alla notifica dell’ordinanza private del meccanismo interferente con il brevetto in questione – fossero inevitabilmente destinate ad essere completate, prima di essere vendute, con il meccanismo oggetto della vertenza.

Su un simile argomento può essere di interesse: UPC: divisione centrale Monaco su accesso Registro da parte terzi

 

Commercial

Verso un nuovo diritto alla riparazione e maggiori oneri per i venditori: come potrebbe cambiare il diritto dei consumatori?

Lo scorso 21 novembre 2023, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale su alcune misure atte a rafforzare il diritto alla riparazione, con il fine ultimo di ridurre l'impatto ambientale del consumo di massa e incentivare l’economia circolare. In particolare, con 590 voti favorevoli, 15 contrari e 15 astensioni, il Parlamento ha approvato il mandato per i negoziati con i governi dell'Unione Europea riguardo a un nuovo diritto alla riparazione, con l’obiettivo di favorire un consumo più sostenibile, facilitando la riparazione di prodotti difettosi, riducendo i rifiuti e sostenendo il settore della riparazione dei beni.

La posizione negoziale del Parlamento europeo consiste in emendamenti alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che rafforzano il diritto dei consumatori alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente, modificando il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La posizione del Parlamento europeo potrebbe incidere profondamente sui rimedi e le garanzie riconosciute ai consumatori dal diritto europeo. In particolare, la proposta legislativa ha l’ambizione di garantire ai consumatori il diritto di richiedere la riparazione di prodotti quali lavatrici, aspirapolveri, smartphone e biciclette, anche dopo la scadenza della garanzia, oltre che alla creazione di una gerarchia fra i vari rimedi disponibili al consumatore in caso di difetti di conformità, prediligendo la riparazione alla sostituzione dei prodotti.

In particolare, secondo il testo adottato dal Parlamento:

  • durante il periodo di garanzia legale, i venditori potranno essere tenuti a dare priorità alla riparazione se è più conveniente o se costa quanto la sostituzione del prodotto, a meno che non risulti impossibile o scomodo per il consumatore;
  • la garanzia legale potrà essere prorogata per un anno dopo l’avvenuta riparazione;
  • per rendere la riparazione più conveniente per il consumatore e disincentivare quindi la sostituzione, i produttori dovranno offrire dispositivi sostitutivi per tutta la durata della riparazione, e, nel caso un prodotto non possa essere riparato, se ne potrà proporre uno ricondizionato.

La proposta del Parlamento potrebbe incidere significativamente anche sul mercato dei riparatori indipendenti nonché professionisti del ricondizionamento: infatti, la proposta legislativa prevede che questi ultimi, oltre che agli utenti finali, possano accedere a tutti i pezzi di ricambio, alle informazioni e agli strumenti necessari per una riparazione a un costo ragionevole. L’obiettivo è di superare gli ostacoli che incontrano i consumatori, ai quali viene spesso sconsigliato di far riparare un prodotto a causa dei costi elevati, della difficoltà di accedere ai servizi di riparazione o delle caratteristiche di progettazione che ne impediscono la riparazione.

Per quanto concerne, infine, l’iter legislativo, il Parlamento è pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio sul testo legislativo finale, una volta che il Consiglio avrà adottato la sua posizione negoziale.

Sul tema del diritto dei consumatori, potrebbero interessarvi gli articoli Come indicare prezzi e sconti dei prodotti: le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus e l’impatto nel settore della moda” e Abuso del diritto di recesso nel settore della moda: i rischi per professionisti e consumatori.

Technology, Media and Telecommunications

Consultazione pubblica del BEREC sulle comunicazioni machine-to-machine e sul roaming permanente

Con comunicato stampa del 27 novembre 2023, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC) ha reso noto di aver avviato una consultazione pubblica sulle comunicazioni machine-to-machine (M2M) e sul roaming permanente.

Il BEREC è un organismo indipendente – istituito con il Regolamento (CE) n. 1211/2009 – i cui componenti (uno per ciascuno Stato membro dell’UE) provengono dalle varie Autorità di regolazione per le comunicazioni elettroniche nazionali. Il principale obiettivo perseguito dal BEREC è quello di garantire un’attuazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell’UE.

Come si apprende dal comunicato stampa, la consultazione in oggetto muove dalla considerazione secondo cui il roaming permanente sta assumendo un’importanza sempre maggiore in relazione alle comunicazioni machine-to-machine (M2M) e Internet of Things (IoT) in quanto molti dispositivi per lunghi periodi restano connessi a reti al di fuori del proprio paese o della propria rete di origine.

Con l’espressione roaming permanente ci si intende riferire a un servizio che offre la possibilità di usufruire della connettività dati a livello internazionale senza restrizioni temporali e con quella di comunicazioni machine-to-machine ci si intende riferire a servizi di comunicazione non interpersonale che prevedono il trasferimento di informazioni tra dispositivi e applicazioni in maniera prevalentemente automatizzata e senza (o con una marginale) interazione umana.

Con la consultazione pubblica in commento, in linea con il suo programma di lavoro per il 2023, il BEREC intende investigare gli sviluppi relativi alle tematiche sopra citate con l’obiettivo di pervenire alla redazione di un report relativo alle comunicazioni machine-to-machine e al roaming permanente (Report on M2M and permanent roaming). Come si apprende dal comunicato stampa, il BEREC prevede di pubblicare un draft report per il mese di giugno 2024.

La consultazione pubblica in commento è volta a raccogliere i contributi dei partecipanti sottoponendo loro sia quesiti di carattere generale – rivolti a tutti i partecipanti – sia domande diversificate in base alle caratteristiche dei rispondenti.

Più nello specifico, la consultazione pubblica prevede quesiti differenti a seconda che il partecipante alla consultazione sia (i) un access seeker, ossia un operatore che richiede servizi di roaming all'ingrosso da fornire i propri clienti che utilizzano dispositivi machine-to-machine al di fuori del loro paese di origine; ovvero (ii) un access provider, quindi un operatore di rete mobile (Mobile Network Operators – MNO) che fornisce l’accesso a tali dispositivi machine-to-machine utilizzati all'estero.

I soggetti interessati a partecipare alla consultazione potranno presentare i propri input entro il 26 gennaio 2024.

Su un simile argomento può essere di interesse: Il Report del BEREC sull’Internet Ecosystem


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Edoardo BardelliCarolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Nadia Feola, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso RicciMiriam Romeo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su Transfer, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.