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Fabrizio Caretta di Dolce & Gabbana su NFT e metaverso nella moda

Fabrizio Caretta, General Counsel di Dolce & Gabbana, discute di come vede il presente e il futuro degli NFT e del metaverso nella moda e di quali sono state le principali problematiche legali che ha dovuto affrontare in questi progetti. Trovate l’episodio di Diritto al Digitale sia in formato video, nonché in formato podcast qui.

Di cosa si è proprietari con gli NFT?

Nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it, Giulio Coraggio discute di quali diritti vengono acquisiti tramite un NFT e che utilizzi se ne può fare. L’episodio è disponibile qui.

Privacy

La Corte di giustizia riconosce il diritto per le associazioni dei consumatori di intentare cause per presunte violazioni del GDPR

Con sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (“CJEU”) del 28 aprile 2022 resa nella causa C-319/20, la Corte afferma che le associazioni a tutela dei consumatori possono esercitare azioni contro lesioni per presunte violazioni del GDPR, anche in assenza di delega specifica della persona danneggiata.

La pronuncia si pone in un quadro interessante: la vicenda, infatti, trattata dalla CJEU, ha riguardato la società Meta Platforms Ireland (ex Facebook) che avrebbe proposto sulle sue piattaforme giochi gratuiti messi a disposizione degli utenti. Alcune associazioni di consumatori tedesche avrebbero dunque contestato la violazione di norme relative alla privacy, alla lotta contro la concorrenza sleale e alla tutela dei consumatori. Il principale problema affrontate dai giudici, però, riguarda una questione giuridica che potrebbe significare un punto di svolta importante per le associazioni dei consumatori: è infatti possibile per un’associazione di consumatori agire in giudizio per violazioni del GDPR, indipendentemente dalla violazione concreta di diritti di soggetti individualmente interessati e in assenza di un mandato conferito da questi ultimi? La risposta della Corte è sì: “l’RGPD non osta ad una normativa nazionale, la quale permetta ad un’associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio, in assenza di un mandato che le sia stato conferito a questo scopo e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, contro il presunto autore di un atto pregiudizievole per la protezione dei dati personali, facendo valere la violazione del divieto delle pratiche commerciali sleali, la violazione di una legge in materia di tutela dei consumatori o la violazione del divieto di utilizzazione di condizioni generali di contratto nulle, qualora il trattamento di dati in questione sia idoneo a pregiudicare i diritti che delle persone fisiche identificate o identificabili si vedono riconosciuti dal regolamento summenzionato”.

Dunque, per la Corte, un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori rientra nella nozione di organismo legittimato ad agire ai sensi del GDPR in quanto persegue un obiettivo di interesse pubblico consistente nell’assicurazione i diritti dei consumatori, dunque anche senza mandato specifico. Per la CJEU ogni stato europeo può attuare l’art. 80 GDPR e prevedere che un’associazione abbia il diritto di proporre un’azione civile e anche un reclamo alle autorità di controllo per violazioni del GDPR: tuttavia, affinché questa azione senza mandato possa essere esercitata, deve essere prevista da una normativa nazionale.

Questa previsione potrebbe ampiare la portata delle class action che, a seguito della recente riforma, possono essere esperite anche per violazioni relative alla normativa sul trattamento dei dati personali, senza una limitazione per materia che era prevista precedentemente. Tuttavia, la class action prevede la creazione della classe prima di agire, mentre l’azione prevista dalla Corte di Giustizia europea è indipendente dalle azioni dei singoli individui.

Si potrebbe però trattare di una sentenza pericolosa: mentre nelle class action è necessario provare l’identità del danno subito dai componenti della classe, che cosa si prevederà invece per le azioni delle associazioni dei consumatori? Si tratta di una mera azione inibitoria, come quella già prevista dal Codice del Consumo, o le associazioni potranno chiedere anche il risarcimento di un danno?

Su un simile argomento, potrebbe essere interessante il seguente articolo: “Lloyd vs Google segna la fine della class action nella privacy?

Gaming&Gambling

Il mercato degli esports è a rischio con sequestri per un errore interpretativo della normativa?

I sequestri in alcune sale c.d. LAN dedicate agli esports da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mettono a rischio un intero mercato solo a causa di errori interpretativi dell’attuale normativa che non tengono conto delle peculiarità di un settore che è decisamente nuovo.

La disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è l’autorità incaricata di verificare la conformità con la normativa applicabile non solo ai giochi con vincita in denaro (il c.d. gambling e betting), ma anche agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (e.g. flipper, biliardi, calcio balilla, il gioco delle ruspe e videogame basati unicamente sulla abilità per il quale la durata della partita può durare a seconda dell’abilità del giocatore).

Questi giochi sono sottoposti ad un regime stringente con una omologa/certificazione, la necessità di un titolo autorizzatorio (il c.d. nulla osta) e l’obbligo di pagamento di una imposta sugli intrattenimenti. Inoltre, la normativa dettata da ADM disciplina anche le tipologie dei punti di offerta presso i quali è consentita l’installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, nonché i parametri numerici e i criteri di installazione. La violazione di questa normativa da parte dell’esercente dell’esercizio, è punita con una sanzione amministrativa tra € 5.000 e € 50.000 per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.

Apparentemente, quale conseguenza della crescita del numero delle sale LAN di esports, i gestori di sale da gioco hanno deciso depositare un esposto ad ADM lamentando la “concorrenza sleale” da parte delle sale LAN dove sono installati pc, simulatori di guida e console che consentono ai giocatori di partecipare a competizioni di esports con altri giocatori collegati tramite Internet attraverso una rete LAN. Questo esposto è stato apparentemente seguito poi da un interpello ad ADM.

L’attuale incertezza interpretativa sulla normativa sugli esports che deve essere superata

Nell’articolo “Le aree grigie della normativa sugli esports che ne limitano la crescita” avevo già denunciato i rischi interpretativi che potevano derivare dalla mancanza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore sull’argomento. Purtroppo le mie previsioni si sono avverate…

A seguito dell’esposto e dell’interpello sopra indicati, la situazione ora è “precipitata”. A causa dell’erronea interpretazione della normativa applicabile agli esports, venerdì 29 aprile 2022, ADM ha incominciato i primi sequestri di tutte le apparecchiature da gioco nelle sale LAN dedicate agli esports, anche nei casi in cui i giochi venivano offerti gratuitamente.

Questi sequestri delle sale esports derivano dall’erronea assimilazione dell’attività, dei giochi messi a disposizione nelle sale LAN e conseguentemente della relativa normativa a quelle di mere sale da gioco, ignorando del tutto, tra gli altri, che

  1. i giochi e le piattaforme di gioco messi a disposizione nelle sale LAN sono i medesimi commercializzati al pubblico sia online che tramite negozi, e le sale LAN forniscono una mera “interfaccia” tramite cui è possibile collegarsi a queste piattaforme. Il gestore della sala non ha il controllo sul gioco perchè non è il fornitore dello stesso, a differenza di un tradizionale videogioco da sala;
  2. i giochi messi a disposizione nelle sale LAN sono i medesimi che un giocatore potrebbe acquistare autonomamente ed utilizzare presso la propria abitazione, anche collegandosi a piattaforme accessibili tramite Internet. Quindi se il legislatore ritiene che i controlli esistenti per la commercializzazione al pubblico di tali giochi sono sufficienti, non si capisce perchè non dovrebbe valere lo stesso quando questi giochi sono messi a disposizione nelle sale LAN;
  3. l’assimilazione degli esports a semplici videogiochi da sala significa ignorare del tutto l’aspetto competitivo degli stessi che è stato di recente riconosciuto dallo stesso CONI che ha avviato nel maggio 2020 un processo per il riconoscimento degli esports come sport, anche se la corretta qualificazione a mio giudizio sarebbe di mera attività di intrattenimento soggetta nel caso di offerta a giocatori non professionsti alla normativa a tutela dei consumatori e in ogni caso regolata dalla normativa applicabile a qualsiasi software;
  4. l’aspetto relativo alla concorrenza sleale è del tutto infondato perchè certamente le sale LAN operano in conformità con principi della correttezza professionale e non hanno l’intento di danneggiare le sale da gioco rispetto alle quali non si sentono in competizione, anche perchè la tipologia di giocatori è del tutto diversa. In ogni caso la condotta non può essere “sleale” se avviene in conformità con il quadro normativo; e
  5. l’estensione del regime autorizzatorio previsto per gli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro agli apparecchi da esports installati nelle sale LAN introdurrebbe un regime autorizzatorio che non ha precedenti in nessuna altra giurisdizione a livello mondiale.

In particolare, rispetto all’ultimo punto, è di rilievo che DLA Piper ha eseguito uno studio sulla normativa applicabile agli esports in 45 giurisdizioni a livello mondiale nel proprio report “eSports Laws of the World“. Dal report emerge la conferma dell’assenza di un regime autorizzatorio o addirittura di certificazione dei giochi nelle altre giurisdizioni.

La Francia ha una normativa ad hoc per i tornei di esports fisici secondo cui l’importo totale delle quote d’iscrizione o del contributo finanziario dovuto dal partecipante non devono superare il 100% del costo totale dell’organizzazione dell’evento, compreso l’importo totale dei guadagni o dei premi offerti. Quando l’importo totale dei guadagni o premi offerti supera i 10.000 euro, gli organizzatori devono giustificare l’esistenza di uno strumento o di un meccanismo che garantisca che i guadagni e i premi siano interamente ridistribuiti. Ebbene, nonostante la Francia preveda una normativa così dettagliata, al fine di favorire la crescita del mercato degli esports è stata prevista unicamente una mera notifica alle autorità competenti senza alcuna forma di previa autorizzazione o certificazione.

I gestori delle sale LAN hanno promesso di agire in giudizio contro questi sequestri. La speranza è però che il legislatore ed ADM si rendano conto dell’errore interpretativo e prendano prontamente una posizione in merito alla normativa applicabile agli esports, escludendo categoricamente l’estensione di quella che regola gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Ogni presa di posizione differente rischierebbe di danneggiare pesantemente un mercato che sta crescendo velocemente, generando nuovi posti di lavoro e nuove attività di business e conseguentemente contribuendo alla crescita dell’economia del nostro paese.

Intellectual Property

NFT e portata dei diritti di proprietà intellettuale nel metaverso

NFT è stata proclamata parola dell'anno e il suo utilizzo nel 2021 è aumentato dell'11 mila %. Il dizionario britannico Collins li definisce come "un certificato digitale unico, registrato in una blockchain, che viene utilizzato per registrare la proprietà di un bene come un'opera d'arte o un oggetto da collezione" ed è ormai chiaro che il loro vero valore è dato dal fatto che essi sono considerati degli status symbol, che assicurano ai loro proprietari riconoscibilità e appartenenza ad una community esclusiva, esattamente come accade con i beni di lusso nel mondo reale.

Data l'elevata quantità di denaro in gioco, specialmente quando parliamo di marchi o collezioni di successo, assistiamo alla proliferazione di NFT contraffatti che includono opere e marchi altrui senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, così come di falsi account su cui questi vengono venduti.

Infatti, poiché le piattaforme non hanno un sistema per autenticare i propri utenti e verificare che abbiano effettuato una clearance dei diritti prima di creare e/o vendere l’asset digitale, gli NFT possono garantire la proprietà ma non l'autenticità perché se le informazioni originariamente inserite sono false o errate, gli NFT perpetueranno l’illecito in tutte le loro vendite future. Solo per dare un’idea del fenomeno, OpenSea ha recentemente riferito di aver riscontrato un aumento "esponenziale" di "uso improprio" del suo strumento di free minting e che "più dell'80% degli oggetti creati con questo strumento erano opere plagiate, collezioni false e spam". Come possibile soluzione per superare questo rischio, le piattaforme che vendono NFT dovrebbero quindi considerare di verificare l’identità dei venditori, così come fanno i principali social media con i propri utenti.

Un altro problema che le aziende si trovano ad affrontare nel caso di NFT venduti da terzi che includono i loro diritti di proprietà intellettuale è dato dalla portata effettiva dei diritti di marchio. Entrambe le questioni sono emerse con evidenza nel caso dell’NFT "Baby Birkin", un'animazione di un bambino che cresce all'interno dell’iconica borsa Birkin creata da due artisti, recentemente venduto all'asta per l'equivalente di 23.500 dollari, senza però che il brand avesse alcuna affiliazione né ricevesse alcuna royalty per la vendita di tale NFT. Infatti, la famosa casa di moda francese ha registrato il marchio "Birkin" per la pelletteria e le borse di pelle ma non per le opere digitali e gli artisti potrebbero dunque sostenere che i diritti di marchio del legittimo titolare non si estendono anche agli NFT.

È interessante notare che in questo caso la società ha deciso di non intraprendere le vie legali, mentre più recentemente una causa è stata intentata dalla maison negli Stati Uniti contro lo stesso artista per aver offerto la collezione di 100 NFT "MetaBirkins" raffiguranti diverse versioni della celebre borsa realizzate in pelliccia. Infatti, questa volta la società ha rivendicato la violazione dei suoi diritti di marchio per aver utilizzato il famoso marchio denominativo "Birkin" e il relativo trade dress senza il suo consenso, aggiungendo semplicemente il prefisso generico ʻmeta', riferito al mondo virtuale in cui vengono scambiati beni digitali come gli NFT. La decisione è probabilmente dovuta anche al fatto che mentre per l’NFT “Baby Birkin” si trattava di un’unica opera che includeva un certo grado di rielaborazione artistica, nel caso delle “MetaBirkins” si tratta di una vera a propria collezione digitale di 100 NFT, in cui è dunque più facile ravvisare lo scopo commerciale ed escludere la difesa del fair use legata al diritto di espressione artistica eccepito dall’artista.

Il caso, che costituisce una delle prime vertenze in tema di NFT, solleva importanti domande sulla portata dei diritti di proprietà intellettuale nel metaverso. In particolare, fino a che punto i diritti di marchio esistenti delle aziende si estendono alle nuove tecnologie, specialmente se tali aziende non stanno ancora operando nel metaverso?

In questo scenario, celebri marchi come il famoso segno “Birkin” potrebbero probabilmente beneficiare della maggior tutela (extra-merceologica) garantita ai marchi che godono di rinomanza - che si estende anche a prodotti e servizi in classi diverse da quelle in cui il segno è stato registrato - mentre imprese di dimensioni più piccole potrebbero incontrare serie difficoltà nel fr valere i propri diritti qualora avessero registrato i propri marchi soltanto per prodotti fisici e non anche per i prodotti e servizi digitali.

In altri casi, invece, è impossibile identificare il venditore che ha offerto l’NFT sulle piattaforme e, soprattutto quando si è di fronte ad un elevato numero di falsi, i titolari dei diritti hanno deciso di intraprendere azioni legali direttamente contro le piattaforme. In particolare, come le piattaforme di social media e i marketplace di e-commerce, anche le piattaforme di NFT e di crypto art possono essere qualificate come hosting provider e sono dunque soggette al regime di responsabilità che si applica agli Internet Service Provider.

Tuttavia, date le peculiarità degli NFT e l’esistenza di questioni tuttora irrisolte (per esempio cosa succede se prima di ottenerne la rimozione dalle piattaforme gli NFT sono già stai venduti?), i principali marketplace stanno considerando ulteriori strumenti e misure per sorvegliare più efficacemente il mercato per cui ci aspettiamo che prossimamente verranno introdotte in tal senso anche misure specificamente legate al metaverso.

Su un simile argomento, potrebbe essere interessante il seguente articolo: “Il regime di responsabilità di un piattaforma di NFT per contenuti illeciti”.

Copyright levies: la Corte di Giustizia si pronuncia sull’applicazione della copia privata al cloud storage

Nella recente sentenza nella causa C-433/20 (“Austro-Mechana”) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è pronunciata sull’eccezione c.d. per “copia privata” prevista dalla normativa sul diritto d’autore, stabilendo che tale eccezione si applichi anche alla memorizzazione nel cloud di una copia di un’opera protetta realizzata per fini privati.

I titolari dei diritti sono quindi legittimati a ricevere un equo compenso (“private copyright levies”), come previsto dalla normativa, che però non deve essere necessariamente corrisposto dai fornitori del servizio cloud.

La copia privata è un’eccezione al diritto d’autore e consente di riprodurre su qualsiasi supporto opere dell’ingegno per usi privati e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti sull’opera riprodotta ricevano un equo compenso che tenga conto della eventuale applicazione di misure tecnologiche di protezione all’opera.

Il ricorso origina dalla controversia instaurata da Austro-Mechana, società austriaca di gestione collettiva dei diritti d’autore che si occupa della riscossione dei compensi in forza dell’eccezione per copia privata, la quale ha richiesto il pagamento di tale compenso ad un fornitore di servizi di memorizzazione del cloud. La domanda di Austro-Mechana è stata rigettata dal Tribunale austriaco di primo grado e, successivamente, in sede di appello, il Tribunale Superiore del Land di Vienna ha presentato ricorso alla CGUE, per chiarire se la memorizzazione di contenuti in ambito di servizi cloud rientri nell’eccezione per copia privata di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera b, della Direttiva 2001/29/CE (“Direttiva Infosoc”).

La Corte ha dichiarato che l’eccezione per copia privata disciplinata dalla Direttiva Infosoc deve essere interpretata “nel senso che l’espressione “riproduzioni su qualsiasi supporto”, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione”.

La copia salvata nel cloud costituisce quindi una riproduzione di un’opera protetta, poiché il caricamento nel cloud consiste nella memorizzazione di una copia della stessa. È dunque possibile ricomprendere il server cloud nella categoria “qualsiasi supporto” a cui l’eccezione di copia privata si applica, risultando peraltro irrilevante il fatto che il server appartiene ad un terzo.

Tale interpretazione estensiva e “future proof” dell’espressione “qualsiasi supporto” è dettata dalla necessità di garantire il rispetto degli obiettivi posti dalla Direttiva Infosoc, che ha lo scopo di mantenere la tutela del diritto d’autore europeo al passo con l’evoluzione tecnologica.

In merito all’assoggettamento del fornitore di servizi cloud al pagamento dell’equo compenso previsto dalla normativa, la Corte ha sancito che rientra nella discrezionalità degli Stati Membri che attuano l’eccezione di copia privata determinare gli elementi del sistema dell’equo compenso destinato a indennizzare i titolari dei diritti d’autore, rimanendo quindi liberi di determinare le persone che devono versare tale compenso nonché fissare la forma, le modalità e il livello di quest’ultimo.

Sebbene finanziare il compenso spetterebbe generalmente al soggetto che effettua la copia privata (ossia l’utente dei servizi di memorizzazione dell’ambito del cloud), la Corte ha dichiarato che, in caso di difficoltà pratiche per individuare gli utenti finali, gli Stati Membri possono comunque prevedere che il prelievo per copia privata sia posto a carico del produttore o importare dei server, tramite cui i servizi cloud sono offerti ai privati. Il prelievo ricadrebbe economicamente sul soggetto che acquista tali server e, di conseguenza, verrebbe traslato sull’utente privato che utilizza tali apparecchiature o a cui è fornito un servizio di riproduzione.

La CGUE ha infine previsto che in sede di determinazione del prelievo per copia privata, gli Stati Membri possono tenere conto del fatto che alcuni dispositivi e supporti possono essere utilizzati per realizzare copie private in uno spazio di memorizzazione cloud. In ogni caso, il prelievo versato, se riscosso su più dispositivi e supporti per un contributo unico, non superi il danno potenziale subito dai titolari dei diritti.

In conclusione, non vi è alcuno ostacolo all’introduzione di una normativa nazionale che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nel cloud al pagamento di un equo compenso, purché tale equo compenso sia versato con altre modalità.

Su un simile argomento potrebbe interessarti: La Corte di Giustizia europea regola la limitazione contrattuale al linking delle opere protette da copyright.

Technology, Media and Telecommunications

La Commissione europea approva il regime di aiuti di Stato predisposto dall’Italia con il Piano Italia 5G

Con decisione del 25 aprile 2022, la Commissione ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, il regime da circa 2 miliardi di euro che l’Italia ha predisposto nell’ambito del Piano Italia 5G, previsto nel contesto della Strategia italiana per la Banda Ultralarga, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, nell’ambito del PNRR.

In particolare, il Piano Italia 5G prevede la concessione di contributi pubblici mediante due bandi – pubblicati da Infratel il 21 marzo scorso – aventi ad oggetto, rispettivamente, (i) la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, e (ii) la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili in backhaul.

Il Piano Italia 5G persegue l’obiettivo di incentivare la diffusione di reti mobili in tecnologia 5G nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, ossia quelle aree del territorio italiano nelle quali non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.

Con la decisione in commento, la Commissione ha valutato il regime previsto dall’Italia nell’ambito del Piano Italia 5G conforme alle norme europee in tema di aiuti di Stato, facendo in particolare applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, a norma del quale “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”.

Per l’approvazione del Piano Italia 5G, la Commissione ha anzitutto ritenuto che la misura è necessaria e proporzionata al fine della soluzione dei fallimenti di mercato ai quali è destinata, in considerazione del fatto che non esistono né sono previste reti mobili che soddisfino adeguatamente le esigenze degli utenti nelle aree destinatarie dei finanziamenti oggetto della misura.

A tal proposito, la Commissione ritiene che il Piano Italia 5G sia in grado di determinare un salto di qualità, dal momento che le reti che verranno realizzate con il sostegno garantito dalla misura presenteranno caratteristiche tecniche più evolute e performanti rispetto a quelle delle attuali infrastrutture, essendo così in grado di fornire un servizio di connettività migliore agli utenti finali.

La Commissione ha inoltre valutato positivamente l’effetto di incentivazione prodotto dalla misura, ritenendo che questa sia in grado di indurre le imprese destinatarie dei finanziamenti pubblici a porre in essere attività di sviluppo delle reti che non avrebbero altrimenti realizzato, o che avrebbero condotto con modalità o in aree differenti, in assenza dell’aiuto di Stato.

Infine, la Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti di Stato di cui al Piano Italia 5G preveda salvaguardie sufficienti per garantire che eventuali distorsioni della concorrenza, prodotte dal riconoscimento dei finanziamenti pubblici, siano limitate e che l’aiuto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione europea. In questo contesto, la Commissione ha tenuto in considerazione che i beneficiari del regime saranno selezionati mediante una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria e che, ai fini della realizzazione delle reti oggetto dei finanziamenti pubblici, verrà incoraggiato anche l’utilizzo delle infrastrutture esistenti. La Commissione ha valutato positivamente che la misura sia idonea a favorire la concorrenza, in quanto garantisce l’accesso all’ingrosso alle reti sovvenzionate.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Pubblicati i Bandi relativi al Piano Italia 5G”. 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila EleziFilippo Grondona, Lara MastrangeloAlessandra Tozzi, Carlotta Busani, Carolina Battistella, Deborah Paracchini, Vincenzo Giuffré, Cristina Criscuoli, Giulia Zappaterra, Maria Chiara Meneghetti, Giacomo Lusardi, Tommaso Ricci e