Podcast

Vincenzo Cervino, DPO di Groupama, sul futuro del insurtech in Italia e nel mondo

Vincenzo Cervino è DPO di Groupama in Italia, ma è anche conosciuto come un grande esperto di insurtech. In questo podcast, racconta a Giulio Coraggio, Location Head del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello Studio Legale DLA Piper, dell’evoluzione del insurtech da mera attività promozionale a realtà che sta comportando una rivoluzione nel settore delle assicurazioni. Il podcast è disponibile qui

Technology, Media and Telecommunications

Infratel pubblica la Mappatura 2021 delle reti mobili a banda ultralarga

Infratel ha pubblicato gli esiti della Mappatura delle reti mobili 2021, realizzata tramite l’elaborazione dei dati forniti dai quattro principali operatori mobili in Italia.

In data 10 giugno 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti avviato, tramite Infratel, una mappatura particolareggiata della copertura del territorio nazionale con reti mobili in tecnologia 4G e 5G la cui finalità è quella di individuare le aree nelle quali è necessario un intervento pubblico per raggiungere gli obiettivi di connettività previsti nel Piano “Italia 5G”, nell’ambito della “Strategia nazionale per la banda ultralarga – Verso la Gigabit Society”, approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (“CiTD”), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ai fini della realizzazione della Mappatura, è stato chiesto agli operatori di fornire le informazioni sulle loro attuali coperture e sui propri piani di copertura previsti fino al 2026. A questo scopo, è stato chiesto agli operatori di assumere “credibili ed espliciti impegni sugli investimenti pianificati” fino al 2026 e Infratel Italia richiederà agli operatori un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei piani dichiarati ogni 6 mesi.

Gli esiti della Mappatura – condensati nella Relazione Finale disponibile sul sito di Infratel – mostrano che il numero complessivo di stazioni radio base (“SRB”) dichiarate dagli operatori è pari a 66.698 al 2021 e a 73.931 al 2026. Tuttavia, come rilevato da Infratel, “in alcuni casi le SRB dichiarate da diversi operatori distano tra loro meno di 10 metri, per cui appare ragionevole assumere che si tratti di casi di SRB in co-siting che, ai fini della presente mappatura, possono essere considerate come unico sito radiomobile”, e per questo “il numero di siti radiomobili unici al 2026 è 47.103”.

La Mappatura ha inoltre evidenziato come 21.932 SRB dispiegate sul territorio nazionale “non saranno raggiunte da collegamenti di backhaul in fibra ottica” ma che 3.329 di queste “sono già oggetto di obbligo di collegamento da parte del concessionario pubblico Open Fiber”. Pertanto, la Mappatura evidenzia come al 2026 saranno 18.603 le SRB “prive di backhaul in fibra ottica”. Di queste, 2.494 – evidenzia la Relazione Finale – sono “dislocate entro 50 metri di indirizzi civici interessati da interventi previsti nell’ambito del Piano ‘Italia a 1 Giga’ e dei piani privati dichiarati dagli operatori ai fini della mappatura 2021 delle reti fisse a banda ultra-larga”.

La Relazione Finale evidenzia anche che, quanto al numero di SRB, i “siti radiomobili unici oggetto della misura risultano 13.231, di cui 1.879 dislocati entro 50 metri dagli indirizzi civici interessati dai predetti piani di intervento pubblici e privati”. Per quanto riguarda i restanti 11.352 siti, “circa 1.700 (che comprendono circa 2.400 SRB) coprono anche autostrade, circa 4.000 (che includono circa 5.700 SRB) coprono anche strade extra-urbane e circa 3.000 (che riguardano circa 4.200 SRB) coprono anche tratte ferroviarie”.

Infratel ha inoltre reso disponibile una “Mappa delle aree non servite o servite con velocità di picco inferiore a 30Mbit/s al 2026” disponibile al seguente link.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Avviata la procedura di aggiornamento della mappatura delle reti nelle c.d. Aree Bianche”.

Intellectual Property

La tutela rafforzata del marchio notorio: la Cassazione riconosce la protezione contro la diluizione

Con la recente sentenza n. 27217/2021 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il marchio notorio è degno di una tutela rafforzata che va oltre il rischio di confusione che si può creare con un marchio più debole, poiché rischia di essere “diluito” dalla commercializzazione di prodotti con segni simili al marchio rinomato.

La Cassazione ha accolto il ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, proposto da una nota casa di moda, che in sede di merito aveva contestato la registrazione di due marchi da parte di una società cinese, chiedendone l’annullamento per difetto di novità. La Corte d’Appello aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio e segni cinesi, dal momento che il cliente “medio” dei prodotti avrebbe certamente riconosciuto il marchio rinomato e poiché i segni contestati presentavano differenziazioni grafiche tali da escludere ogni rischio di confusione ed associazione. In particolare, per la Corte d’Appello l’alta rinomanza del marchio notorio costituirebbe un’ulteriore conferma dell’insussistenza di tale rischio, essendo i consumatori del marchio soggetti “qualificati”. La ricorrente ha fondato le proprie argomentazioni sulla tutela rafforzata dovuta ai marchi notori e “forti”, puntualizzando che il confronto tra i marchi deve essere effettuato “in astratto”, come appaiono nel certificato di registrazione, e che il pubblico a cui fare riferimento è quello medio, non i clienti abituali del brand. La ricorrente ha specificato che nell’applicazione della disciplina dei marchi di rinomanza si deve prendere in considerazione il pregiudizio al carattere distintivo che deriva dall’uso del segno simile e dell’indebito vantaggio che il contraffattore trae dalla rinomanza del marchio anteriore.

La Cassazione ha segnalato che la Corte d’Appello ha fatto erroneamente riferimento solo al criterio del rischio di confusione, senza tener conto della tutela rafforzata che è riconosciuta ai marchi rinomati (art. 12 lett. f) e art. 20 lett. c) c.p.i.) e che prescinde dall'accertamento del rischio di confusione. La decisione è stata infatti incentrata sul rischio di confusione tra il marchio del brand e i segni contestati, che è stata rigettato proprio perché per la rinomanza del marchio anteriore la forza attrattiva di questo non sarebbe stata compromessa da un segno successivo non idoneo ad ingannare la clientela. La Corte di Cassazione ha osservato invece che la giurisprudenza europea (L’Oreal e a., C-487/07) ha sancito che non sia necessario che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo sia tale da creare un rischio di confusione, ma è sufficiente che tale somiglianza ingeneri nel pubblico interessato un nesso tra il marchio rinomato e il segno. Il marchio posteriore e non noto non può quindi essere registrato poiché trarrebbe indebito vantaggio dal marchio anteriore e più rinomato: il carattere distintivo del marchio sarebbe “diluito” e verrebbe indebolita la sua capacità di identificare prodotti e servizi per cui è stato registrato. La forza attrattiva di tale marchio sarebbe quindi “corrosa” e il cliente si disaffezzionerebbe al brand. La Suprema Corte ha infatti riconosciuto che la commercializzazione estesa di prodotti caratterizzati da segni identici o simili a marchi rinomati ha come effetto un cambiamento fondamentale nelle abitudini della clientela usuale dei marchi, soprattutto quella che normalmente acquista i prodotti per il loro carattere e il target esclusivo: la clientela infatti potrebbe essere spinta a rivolgersi a brand altrettanto rinomati per evitare che il prodotto di lusso acquistato possa essere confuso con uno contraffatto.

Infine, la Cassazione ha stabilito inoltre che il parassitismo del marchio debole vada ricollegato al vantaggio indebitamente tratto dal terzo nell’uso di un segno simile o identico dal marchio, che sfrutta il potere attrattivo, la notorietà e rinomanza di questo senza operare sforzi e senza qualsivoglia remunerazione economica per ricompensare l’impegno commerciale che il titolare del marchio effettua per crearlo e mantenerne l’immagine. Per la Suprema Corte è infatti irrilevante che coloro che acquistano abitualmente i prodotti del brand rinomato possano non essere indotti in errore circa la provenienza del prodotto con marchio contraffatto: tale prodotto sarebbe rivolto anche a consumatori che lo sceglierebbero consapevolmente proprio per quella forte somiglianza con il marchio celebre e che potrebbero spacciarlo come originale a consumatori meno attenti o qualificati.

In conclusione, per accertare che vi sia indebito vantaggio del carattere distintivo o della notorietà del marchio notorio, bisogna effettuare una valutazione complessiva che tenga in considerazione dell’intensità, della notorietà e del grado del carattere distintivo del marchio rinomato, oltre che della somiglianza fra i segni in conflitto e della natura e del grado di prossimità dei prodotti e servizi per cui questi sono registrati. Quanto più è intensa la notorietà e il carattere distintivo del marchio, tanto più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione. Inoltre, qualora il segno successivo evochi il marchio in modo immediato e forte, aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La prova per la tutela del marchio notorio anteriore”.

Google per la lotta alla contraffazione rimuove dai propri risultati di ricerca i link ai siti con prodotti contraffatti

Per sostenere e promuovere la lotta alla contraffazione, Google ha deciso di offrire ai propri utenti la possibilità di inviare, attraverso la compilazione di un apposito modulo online, segnalazioni relative a contenuti illeciti che si presume possano violare i propri diritti; così facendo gli utenti potranno richiedere la rimozione di link che riportano a siti contenenti prodotti contraffatti.

Tale meccanismo è già in funzione ma, limitatamente alle segnalazioni riguardati risultati di ricerche collegate ad inserzioni a pagamento (quali ad esempio Google Ads); ora il noto motore di ricerca ha deciso di estendere il servizio anche ai risultati non a pagamento, ricorrendo sempre alla procedura cd. notice and take-down, ampiamente utilizzata in relazione alla violazione del copyright, nonchè per altri contenuti illegali.

Nello specifico, la procedura in questione prevede la possibilità di selezionare il prodotto Google (a titolo esemplificativo si possono considerare Ricerca Google, Google Play, YouTube, Drive e Documenti) che si ritiene violi la proprietà intellettuale (marchi e copyright) o altre questioni legali e, successivamente, di indicare la problematica oggetto della segnalazione.

A seconda delle proprie esigenze, sarà possibile scegliere tra la diversa gamma di soluzioni offerte dal servizio, quali ad esempio la violazione di copyright o la vendita e/o promozione di prodotti contraffatti. Allo stesso modo, qualora si ritenesse che il proprio sito sia stato rimosso non correttamente, poiché non vi è presente alcuna violazione, sarà possibile proseguire con la cd. “counterfeit: sale of counterfeit goods” nella procedura di compilazione della contronotifica occorrerà fornire ulteriori informazioni specifiche circa la natura della violazione.

Di conseguenza, il processo guidato offrirà servizi e soluzioni differenti a seconda della diversa richiesta dell’utente (rimozione di un sito web ovvero ripristino di una pagina web) e, una volta inserite le informazioni richieste, Google procederà ad accertare nel merito la “veridicità” delle richieste al fine di individuare la soluzione più pertinente.

Ad ogni modo, è bene sottolineare che, nonostante Google offra la possibilità di rimuovere una pagina web o un’immagine dai propri risultati di ricerca, questo non garantisce in alcun modo la rimozione degli stessi da eventuali ulteriori siti su cui essi sono ospitati.L’assenza di Google Ads tra i servizi richiamati si giustifica poiché in questo caso è previsto un modulo specifico per la segnalazione, consultabile al seguente link.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Consiglio dell’UE definisce le policy per il futuro della proprietà intellettuale”.

Marchi Collettivi: nuove agevolazioni per promozione all’estero

Diventa operativa l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione per l’annualità 2021 prevista dal Bando Marchi Collettivi 2021, iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e gestita da Unioncamere.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale 26 ottobre 2021 e alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021, sarà dunque possibile presentare domanda per l’accesso alle agevolazioni a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

Tali domande potranno essere presentate al gestore Unioncamere dalle ore 9:30 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 22 dicembre 2021, pena l’irricevibilità della domanda stessa, dai seguenti soggetti:

  • associazioni rappresentative delle categorie;
  • consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128; e
  • altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

Al momento della domanda, gli stessi dovranno essere titolari di un marchio di certificazione o collettivo registrato in Italia ovvero essere in possesso di un titolo idoneo per l’uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

Attenzione anche al termine di 10 mesi dalla concessione del finanziamento entro cui sarà necessario realizzare le iniziative di promozione.

Le agevolazioni sono previste nella misura massima di 150.000,00 euro e saranno concesse ai singoli nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. Tra le iniziative utili figurano: fiere e saloni internazionali; eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; incontri bilaterali con associazioni estere; seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line; creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.

È ammesso l’invio della domanda di partecipazione, degli Allegati e della documentazione necessaria unicamente tramite la PEC del soggetto richiedente o tramite la PEC di un suo procuratore speciale, caso, quest’ultimo, in cui sarà necessario allegare, altresì, la relativa procura speciale firmata digitalmente, a pena d’inammissibilità, sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente sia dal suo procuratore speciale (Moduli per presentare la domanda - Allegato 3).

Maggiori dettagli in merito a criteri di valutazione, tipologie di spese ammissibili, entità dell’agevolazione e modalità di presentazione delle domande trovano chiara specificazione nel decreto sopra menzionato, cui rimandiamo non potendo, in questa sede, fornire tutte le informazioni necessarie.Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’UIBM conferma la riapertura del bando marchi+”.

Food and Beverages

Aperta la consultazione pubblica EFSA sull’etichettatura nutrizionale front of pack

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere i contributi scientifici di nutrizionisti, portatori di interessi ed altri esperti che intendano a fornire il proprio parere in materia di etichettatura nutrizionale da apporre sulla parte anteriore delle confezioni alimentari (cd. “front of pack”).

La consultazione promossa da EFSA si colloca nell’ambito del piano d’azione per la strategia europea “from farm to fork”, in cui è stato stabilito l’impegno della Commissione di presentare una proposta di etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata, destinata alla parte anteriore delle confezioni degli alimenti, al fine di dotare i consumatori degli strumenti necessari per compiere scelte alimentari consapevoli e limitare la promozione di alimenti ad alto tenore di sale, zuccheri, grassi o altre sostanze. In questo contesto, all’inizio del 2021, la Commissione europea ha chiesto ad EFSA di fornire una consulenza scientifica sulle sostanze nutritive e sui componenti non nutritivi negli alimenti di rilevanza per la salute pubblica degli europei, sui gruppi alimentari con incidenza rilevante nelle diete europee e sui criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti a fini di profilazione nutrizionale.

EFSA ha indetto la consultazione pubblica sulla versione provvisoria del parere steso dal gruppo di lavoro di esperti. Nella bozza preliminare oggetto di consultazione si anticipano alcune osservazioni che potranno essere successivamente confermate, vale a dire:

  • considerata l’alta prevalenza di sovrappeso e obesità in Europa, è importante una diminuzione dell’assunzione di energia per la salute pubblica delle popolazioni europee;
  • nella maggior parte delle popolazioni europee l’assunzione di grassi saturi, sodio, zuccheri aggiunti/liberi supera i limiti raccomandati e un’assunzione eccessiva si associa a effetti negativi seguenti condizioniute;
  • nella maggior parte delle popolazioni adulte europee l’assunzione di fibre e potassio tramite la dieta è inadeguata e assunzioni inadeguate si associano a effetti negativi sulla salute.

La consultazione rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2022. Successivamente, il parere finale di EFSA fungerà al legislatore da base per l’adozione di uno schema di etichettatura nutrizionale “front of pack” valido in tutta l’Unione europea, affinché subentrino delle misure armonizzate alle attuali etichette nutrizionali volontarie in alcuni Stati membri: dal cosiddetto “Nutriform Battery” proposto dall’Italia (che, attraverso numeri esposti in caselle e nel simbolo della batteria, permette di comunicare sia la quantità di calorie e nutrienti, sia l’incidenza dei nutrienti sulla dieta quotidiana generale), al modello francese “Nutriscore”, noto anche come “etichetta nutrizionale a semaforo” (il quale assegna un colore, dal verde – altamente consigliato – al giallo, arancione e rosso, ad ogni alimento in base alle quantità dei componenti, su ogni 100 grammi di prodotto), allo sloveno “Protective Food” o “Little Heart” e allo svedese Keyhole (entrambi i modelli non forniscono informazioni su cibi meno sani ma si applicano ad alimenti che soddisfano specifiche esigenze nutrizionali).

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Indicazioni geografiche: stop CGUE ai nomi evocativi, quali Champagne, ma rimane incertezza”.

Frutti essiccati di Synsepalum dulcificum: nuovo alimento autorizzato

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L402 il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l’immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.

Conformemente all’articolo 10, comma 1, del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti (Regolamento Novel Food), nel 2018, la società spagnola Medicinal Gardens S.L. ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento e, in particolare, del loro impiego degli integratori alimentari.

Synsepalum dulcificum è il nome scientifico del frutto comunemente conosciuto come “miracoloso” (in inglese, “miracle fruit” o “miracle berry”): si tratta infatti di una pianta sempreverde originaria dell’Africa occidentale che, grazie al fatto di contenere miracolina (una glicoproteina che si lega ai recettori gustativi del dolce sulla lingua), ha la proprietà di rendere dolci i cibi amari o aspri.

A seguito delle valutazioni scientifiche condotte dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) circa la loro sicurezza (e richieste dalla Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10, comma 3, del Regolamento Novel Food), i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum sono stati inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e possono essere impiegati negli integratori alimentari, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum sono sicuri per gli adulti se aggiunti agli integratori alimentari a una dose massima giornaliera di 0,7 g/giorno;
  • i frutti essiccati d Synsepalum dulcificum possono essere utilizzati negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento. Questa avvertenza dovrà essere riportata sull’etichetta degli integratori alimentari che li contengono;
  • “frutti essiccati di Synsepalum dulcificum” è la denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta degli integratori alimentari che li contengono.

La società richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati scientifici di proprietà industriale per una serie di studi presentati a sostegno della propria domanda di autorizzazione. A seguito della valutazione di tutte le informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto che il richiedente avesse dimostrato in modo sufficiente la propria rivendicazione del diritto di proprietà industriale sugli studi scientifici condotti, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del Regolamento Novel Food. Conseguentemente, nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 (vale a dire, il 5 dicembre 2021), gli studi specifici contenuti nel fascicolo del richiedente (sui quali EFSA ha basato le proprie conclusioni) non potranno essere utilizzati a vantaggio di una qualsiasi successiva domanda. Fino al 5 dicembre 2026, solo la società Medicinal Gardens S.L. sarà pertanto autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione i frutti essiccati di Synsepalum dulcificum, salvo nel caso in cui un successivo richiedente ottenga l’autorizzazione all’immissione sul mercato dello stesso novel food, senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale o con il consenso di Medicinal Gardens S.L.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Seconda sanzione del Garante privacy contro una società di food delivery”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo e Alessandra Tozzi.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.

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