2 novembre 202020 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana
Privacy

L’EDPB pubblica due raccomandazioni sul trasferimento dei dati personali in paesi extra UE dopo la sentenza Schrems II

L’European Data Protection Board ha pubblicato la bozza delle raccomandazioni sulle misure supplementari per il trasferimento dei dati personali e le raccomandazioni sulle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza nei paesi extra UE dopo la sentenza Schrems II.

Il 10 novembre 2020, il Garante europeo della protezione dei dati (“EDPB”) ha adottato la bozza delle Raccomandazioni 01/2020 sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento per garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali nell'UE – immediatamente applicabili, ma aperte alla consultazione pubblica fino al 30 novembre – e le Raccomandazioni 02/2020 sulle Garanzie Essenziali Europee per le misure di sorveglianza nei paesi terzi, le quali costituiscono, di fatto, un’appendice alle prime.

Le due raccomandazioni fanno seguito alla sentenza “Schrems II” della Corte di Giustizia europea e hanno il fine di supportare gli esportatori di dati, titolari o responsabili del trattamento, “nel complesso compito di valutare i paesi terzi e l'individuazione di adeguate misure supplementari, ove necessario”, garantendo quindi l’applicazione in concreto del principio di accountability stabilito nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).

In particolare, con le Raccomandazioni 01/2020 l’EDBP intende fornire all’esportatore una roadmap per i trasferimenti, articolata nei sei step di seguito schematizzati:

  • Step 1 – Mappatura dei propri trasferimenti, volta ad individuare i paesi terzi coinvolti e verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitatati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trasferiti e trattati nel paese terzo;
  • Step 2 – Verifica dello strumento su cui si basa il trasferimento, tra quelli elencati nel Capitolo V del GDPR, i.e., (i) se è stata adottata dalla Commissione Europea una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del GDPR; (ii) se è necessario fare affidamento su uno degli strumenti di trasferimento elencati all’articolo 46 del GDPR; o (iii) se, nel caso di trasferimenti occasionali e non ripetitivi, sia possibile fare affidamento su una delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR;
  • Step 3 – Valutazione della legge o prassi del paese terzo, da effettuarsi qualora il trasferimento non possa fondarsi né su una decisione di adeguatezza ex articolo 45 del GDPR, né su una deroga ai sensi dell'articolo 49 del GDPR. In questi casi, è infatti necessario condurre un’analisi più puntuale sulla legislazione dei paesi terzi verso i quali si intende trasferire i dati, al fine di individuare eventuali disposizioni in grado di incidere, nel caso concreto, sull'efficacia degli strumenti di trasferimento ex articolo 46 del GDPR su cui si fa affidamento. A tal riguardo, l’Allegato 3 alle Raccomandazioni 01/2020 fornisce un elenco non esaustivo di fonti di informazione per tale valutazione, così come è in tale contesto che si collocano anche le previsioni contenute nelle ulteriori Raccomandazioni 02/2020 adottate dall’EDPB, le quali specificano, in particolare, i fattori da tenere in considerazione nel valutare “se le misure di sorveglianza che consentono l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche di un paese terzo, siano esse agenzie di sicurezza nazionale o autorità incaricate dell'applicazione della legge, possano essere considerate un'interferenza giustificabile o meno”. L’assessment deve essere effettuato mediante un’accurata due diligence e dovrà poi essere debitamente documentato, in un’ottica di accountability;
  • Step 4 – Individuazione e adozione delle eventuali misure supplementari necessarie, nel caso in cui dall’assessment effettuato risulti che la legislazione del paese terzo verso il quale si intende trasferire i dati non garantisce una protezione sostanzialmente equivalente a quella prevista dalla normativa europea. L’EDPB include in proposito, nell’Allegato 2 alle Raccomandazioni 01/2020, un elenco non esaustivo di misure tecniche, contrattuali e organizzative supplementari, a supporto della disamina degli esportatori. Viene peraltro rimarcato che l’efficacia di ciascuna misura dipende dal caso concreto e che la valutazione è pur sempre rimessa, in ultima analisi, all’esportatore stesso. Pertanto, anche in questo caso, le scelte dovranno essere effettuate a valle di un accurato assessment e dovranno essere documentate;
  • Step 5 – Adozione di eventuali procedimenti formali, resisi necessari in base all’implementazione delle misure supplementari individuate a seconda dello strumento di trasferimento ex articolo 46 del GDPR su cui si fa affidamento. L’EDPB fornisce ulteriori informazioni in merito a tali eventuali adempimenti formali ed evidenzia che in alcuni casi potrebbe essere necessario consultare le autorità di controllo competenti; e
  • Step 6 – Rivalutazione, ad intervalli adeguati, del livello di protezione dei dati trasferiti verso paesi terzi, per verificare “se ci sono stati o ci saranno sviluppi che possono influire su di essi”. Tale controllo va effettuato in ogni caso in cui si effettuano trasferimenti ai sensi del Capitolo V del GDPR, in quanto il principio di accountability richiede una vigilanza continua sul livello di protezione dei dati personali.

L’EDPB rimarca infine che le autorità di controllo continueranno a monitorare l’applicazione del GDPR e che, nell’esercitare i propri poteri, terranno in debita considerazione le azioni intraprese dagli esportatori per garantire che i dati da essi trasferiti godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quella prevista nei paesi dell’UE.

Su di un simile argomento, è possibile leggere gli articoli “L’EDPS definisce la strategia per conformarsi alla sentenza Schrems II nel trasferimento dei dati personali” e “Avete una metodologia per valutare i trasferimenti di dati extra SEE dopo la sentenza Schrems II?”.

Approvata la nuova legge californiana in materia di protezione dei dati personali: il California Privacy Rights Act (CPRA)

Il 3 novembre 2020, la California ha approvato il California Privacy Rights Act (“CPRA”), ossia la legge che dal 1° gennaio 2023 modificherà e sostituirà l'ancora recente California Consumer Privacy Act (“CCPA”).

Il CPRA si basa sul quadro normativo attualmente esistente in California e costituito dal CCPA, ampliando i diritti concessi ai consumatori californiani e imponendo ulteriori obblighi per le imprese al fine di allinearli maggiormente a quelli già previsti nell’Unione Europea dal Regolamento UE 679/2016, meglio noto come GDPR.

Anche se il CPRA non entrerà in vigore fino al 1° gennaio 2023, lo stesso si applicherà comunque alle informazioni personali dei cittadini californiani raccolte a partire dal 1° gennaio 2022. Fino ad allora il CCPA rimarrà il regime normativo in materia di protezione dei dati personali vigente in California.

Tuttavia, l’approvazione del CPRA ha due effetti immediati che si verificheranno a prescindere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, ossia:

  1. l’estensione della moratoria di due anni per l’applicazione – prorogata, pertanto, fino al 1° gennaio 2023 – della normativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito B2B e del rapporto di lavoro; e
  2. l’istituzione – entro 90 giorni dall’adozione del CPRA – della California Privacy Protection Agency (CPPA), ossia la prima autorità di controllo statunitense per la protezione dei dati che sarà, in gran parte, finanziata dalle sanzioni comminate alle imprese e avrà l’onere di far rispettare la CPRA, indagando su possibili violazioni da parte delle imprese, nonché – insieme all’Attorney General – definire la regolamentazione in materia.

La prima parte di modifiche riguarda le definizioni contenute nel CCPA. Il CPRA, infatti, mantiene le undici categorie di dati personali (che i colleghi d’oltreoceano definiscono “Personal Information” o “PI”) del CCPA, aggiungendone di nuove. In particolare, il CPRA introduce la definizione di:

  1. Informazioni personali sensibili”, ossia tutte quelle informazioni di natura personale che comprendono – oltre alle categorie particolari di dati personali del GDPR quali i dati relativi allo stato di salute, l'appartenenza religiosa o sindacale, l'origine razziale o etnica, informazioni relative alla vita o l’orientamento sessuale, nonché i dati genetici e biometrici – il numero di previdenza sociale, la patente di guida, il numero di carta d'identità o di passaporto, i dati finanziari o relativi alle carte di debito e/o credito, i dati di geolocalizzazione, ma altresì le credenziali di accesso ad un account e il contenuto della posta, anche elettronica;
  2. Terza parte”, ovvero qualsiasi soggetto terzo che non rientra tra i fornitori di servizi, gli appaltatori o qualsiasi altro soggetto con cui il consumatore decide di interagire intenzionalmente;
  3. Profilazione” definita come “qualsiasi forma di elaborazione automatizzata” delle PI utilizzata “per analizzare o prevedere aspetti delle preferenze di una persona, della sua situazione economica, delle prestazioni lavorative, della salute, degli interessi, del comportamento, dell'ubicazione, dell'affidabilità o dei movimenti”.

Inoltre, sulla scia del GDPR, il CPRA introduce nuovi obblighi informativi per le imprese che trattano dati personali dei consumatori californiani, nonché nuovi diritti da questi ultimi esercitabili. In particolare, il CPRA:

  1. richiede alle società che trattano PI di adottare periodi di conservazione prestabiliti al termine dei quali le PI devono essere obbligatoriamente eliminate. Inoltre, le società devono informare i consumatori californiani in merito al periodo di conservazione adottato o, ove non sia possibile specificarlo a priori, ai criteri utilizzati per determinarlo;
  2. prevede il diritto per i consumatori californiani di limitare il trattamento e la comunicazione delle PI sensibili solo quando strettamente necessario per la fruizione di determinati beni e servizi scelti dal consumatore. In particolare, tale diritto dovrà poter essere esercitato tramite un apposito link dal tenore “Limit the Use of My Sensitive Personal Information”;
  3. aggiunge il diritto di richiedere da parte del consumatore la correzione delle PI non accurate o inesatte;
  4. estende il diritto per i consumatori californiani di opporsi alla vendita delle PI già previsto dal CCPA, anche alla condivisione delle informazioni con terze parti per finalità di marketing. In altre parole, il diritto di “Do Not Sell My Personal Information” diventerà “Do Not Sell or Share My Personal Information”. Nello stesso tempo, il CPRA, estende la necessità di ottenere il previo consenso per la vendita – e condivisione – di PI relative ai minori di 16 anni;
  5. precisa, con riferimento al rapporto tra le imprese e le rispettive “terze parti”, che queste ultime – inclusi eventuali fornitori di servizi – siano debitamente contrattualizzate al fine di garantire che il trattamento delle PI avvenga nel rispetto delle disposizioni del CPRA, assicurandone "lo stesso livello di protezione” anche a seguito di un eventuale trasferimento da un soggetto ad un altro;
  6. richiede l’adozione di garanzie ulteriori da parte delle imprese ove il trattamento dei dati personali “presenti un rischio significativo per la privacy o la sicurezza dei consumatori”, obbligando le imprese stesse ad effettuare una valutazione del rischio, nonché condurre un audit specifico sulla sicurezza informatica; e
  7. introduce la possibilità di proporre un’azione giudiziaria nei confronti delle imprese che abbiano subito una violazione dei dati personali da cui derivi un pregiudizio per i consumatori.

Tuttavia, come sopra ricordato, il CPRA entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e non sarà applicabile fino al 1° luglio 2023. Pertanto, per il momento, le imprese sono tenute a rimanere conformi al CCPA e, nei prossimi mesi, dovranno cominciare a pensare a come orientarsi nel passaggio dal CCPA al CPRA.

Sull’argomento, si veda anche il precedente articolo “Approvata la versione finale del regolamento attuativo del California Consumer Privacy Act”.

Technology Media & Telecom

Pubblicato il primo provvedimento attuativo concernente il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Il 21 ottobre 2020 il Governo italiano, in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ha adottato il primo dei provvedimenti relativi all’implementazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica definendo modalità e criteri procedurali per l’individuazione dei soggetti pubblici e privati inclusi nel perimetro, nonché i criteri attraverso i quali tali soggetti dovranno predisporre e aggiornare l’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza.

In primo luogo, il decreto sulla sicurezza nazionale cibernetica individua tre categorie di soggetti destinatari della normativa sulla sicurezza cibernetica: (i) i soggetti che esercitano una funzione essenziale dello Stato, ovvero ai quali l’ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, e la funzionalità dei sistemi economico, finanziario e dei trasporti; (ii) i soggetti che prestano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, tra le quali sono da intendersi le attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato, le attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali, le attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica, le attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale; ed infine (iii) gli organi costituzionali, nel caso adottino, per le proprie reti, sistemi informativi e servizi informatici, misure di sicurezze analoghe a quelle applicabili ai soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica.

Il provvedimento individua inoltre i settori rilevanti per la normativa che ricomprendono quello governativo, dell’interno, della difesa, dello spazio e aerospazio, dell’energia, delle telecomunicazioni, dell’economia e finanza, dei trasporti, dei servizi digitali, delle tecnologie critiche, e degli enti previdenziali e del lavoro. Nell’ambito di questi settori, le amministrazioni dello Stato saranno poi chiamate ad individuare, ciascuna per la propria area di competenza e sulla base di specifiche modalità e criteri indicati dal decreto sulla sicurezza nazionale cibernetica, i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale identificando le funzioni e i servizi essenziali di diretta pertinenza ovvero quelli esercitati o prestati da soggetti vigilati o da operatori anche privati che dipendano da reti, sistemi informativi o servizi informatici la cui interruzione o compromissione potrebbe arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

I soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti a predisporre ed aggiornare, con cadenza almeno annuale, l’elenco dei beni ICT necessari allo svolgimento di ciascuna delle funzioni o servizi essenziali di propria pertinenza, indicando le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici che li compongono. Al fine di individuare i beni ICT rilevanti, gli operatori dovranno valutare sia l’impatto di un possibile incidente sullo specifico bene, in termini di limitazione dell’operatività del bene stesso e di compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, che la dipendenza con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell’elenco degli operatori rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale, i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio gli elenchi dei beni ICT rilevanti, fornendo una descrizione dell’architettura e della componentistica, nonché dell’analisi del rischio.

Su di un simile argomento, è possibile ascoltare il podcast “Il presente e il futuro della cybersecurity con Pierluigi Paganini”.

L’AGCom approva la procedura di assegnazione di ulteriori frequenze terrestri

Con delibera n. 564/20/CONS, il 29 ottobre 2020, il Consiglio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni ha approvato il provvedimento finale relativo alle “Procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale”, di cui all’allegato A alla delibera, alla luce di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti per la realizzazione del cd. refarming della banda 700 MHz, un processo che – entro giugno 2022 – porterà all’assegnazione delle frequenze incluse in questa banda per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

La procedura approvata dal Consiglio – che sarà attuata dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite un apposito disciplinare di gara – permetterà di portare a termine il processo di assegnazione agli operatori delle 12 nuove reti nazionali in tecnologia DVB-T2 previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF).

Nel dettaglio, sono stati previsti quattro lotti la cui assegnazione, secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Autorità, è previsto che avvenga sulla base delle offerte presentate da ciascun partecipante, costituite da un componente tecnica e una componente economica. È stato individuato per ciascun lotto un valore minimo delle offerte pari a 7,9 milioni di euro.

In particolare, i quattro lotti in gara sono stati articolati in tre distinte categorie che prevedono differenti condizioni di partecipazione, con l’obiettivo di consentire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e permettere l’espansione degli operatori esistenti di minori dimensioni. In particolare, l’AGCom ha riservato a questi operatori due categorie di lotti a cui è applicato un fattore di sconto del 50% sul valore minimo stabilito per ciascun lotto.

Su di un simile argomento, può essere interessante l’articolo “L’AgCom avvia una consultazione sulla procedura di assegnazione della capacità trasmissiva disponibile e delle frequenze terrestri”.

Intellectual Property

Le nuove policy IP la revisione del sistema di design industriale all’interno dell’UE

Lo scorso 10 novembre, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato delle conclusioni in relazione agli elementi chiave che dovranno caratterizzare le nuove policy dell’Unione Europea in ambito di proprietà intellettuale. Le conclusioni rappresentano il contributo del Consiglio ai lavori in corso in sede di Commissione relativamente ad un nuovo piano d’azione dell’Unione Europea in materia di proprietà intellettuale, che sarà presentato a breve. Nelle proprie conclusioni, il Consiglio sottolinea la necessità che il sistema di protezione della proprietà intellettuale sia efficiente, trasparente e bilanciato, nonché l’importanza della promozione dell’innovazione e della creatività all’interno dell’Unione Europea.

Da un lato, il Consiglio ha avallato il recente orientamento dell’Organizzazione europea dei brevetti, la quale sostiene la non brevettabilità dei prodotti vegetali o animali che siano stati esclusivamente ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici. Dall’altro lato, riconosce la necessità di rafforzare i sistemi di protezione delle indicazioni geografiche e sta valutando l’introduzione di un sistema di protezione dei prodotti non agricoli.

Inoltre, è rilevante una serie di inviti da parte del Consiglio rivolti alla Commissione. In particolare, (i) quello di intraprendere azioni concrete nella lotta alla contraffazione e alla pirateria, anche coinvolgendo ulteriormente le piattaforme online e hosting provider e (ii) quello di presentare proposte di revisione del quadro giuridico in relazione alla protezione dei disegni e dei modelli industriali.

La revisione di tale quadro giuridico dovrebbe riguardare (i) la complementarietà tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli comunitari, nazionali e regionali; (ii) l’accessibilità a tali sistemi, mediante chiarimenti e lo sviluppo di contenuti e requisiti di protezione di disegni e modelli; (iii) le implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie; (iv) il transito nel territorio dell’Unione di merci non conformi, anche quando queste non sono destinate ad essere immesse nel mercato europeo; (v) la protezione delle componenti di prodotti complessi utilizzate ai fini di riparazione ai sensi della legislazione in materia di disegni e modelli.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo https://dirittoaldigitale.com/2020/11/03/epo-brevettabile-trattamento-chirurgico-implicito/

La Cassazione penale si pronuncia sulla ricettazione e detenzione di prodotti industriali recanti marchi contraffatti

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in materia di ricettazione e detenzione finalizzata alla vendita di prodotti industriali recanti marchi e segni distintivi contraffatti (si trattava, nel caso di specie, di fogli di tessuto stampato recanti la zigrinatura ed il motivo a scacchiera impiegati da una nota casa di moda, già registrati nell’Unione Europea.

La decisione ha dato alla Corte l’occasione per ribadire che spetta al giudice penale il compito di decidere - in via incidentale - sulla validità o meno di un marchio o di un modello, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assume rilevanza ai fini della decisione. Sul punto, la Corte ha precisato che nel caso in esame i marchi figurativi a scacchiera erano regolarmente registrati alla data di perfezionamento delle fattispecie contestate e lo sono tuttora e che il giudice del merito ha adeguatamente accertato la contraffazione sulla base delle evidenze processuali (sequestro presso i locali aziendali dei fogli stampati recanti il disegno zigrinato oggetto di privativa; disegno, colori e trama che hanno la funzione di rendere il capo differente da qualsiasi altro, così identificandolo con un prodotto conosciuto al grande pubblico).

Inoltre, la Corte ha ribadito che a nulla rileva che i motivi geometrici non recassero sigle o altro elemento denominativo, in quanto ciò che la fattispecie tutela è la originalità del prodotto registrato, la cui capacità distintiva è stata confermata da dichiarazioni di tecnici e da elementi pubblicitari che ne testimoniano la diffusione.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo "Il Tribunale UE si pronuncia sulla validità del marchio Damier".

Life Sciences

La pubblicità dei preservativi esclusa dall'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale

Lo scorso 14 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che esclude i profilattici dall’obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale a fini pubblicitari, firmato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri il 6 ottobre 2020. A decorrere dal 29 novembre (15 giorni dalla pubblicazione), produttori e distributori di preservativi potranno promuovere i propri prodotti presso il pubblico senza attendere il preventivo nulla osta del Ministero.

I preservativi ricadono nella categoria dei dispositivi medici e, come tali, in Italia sono soggetti alla disciplina del d.lgs. 46/1997. Tale decreto consente la pubblicità al pubblico solo dei dispositivi non soggetti a prescrizione medica e il cui uso non richiede l’assistenza di un professionista sanitario, quali i preservativi. Ove consentita, la pubblicità al pubblico richiede la previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute (art. 21 del decreto 46/1997). Eccezionalmente, il comma 2ter della norma consente, tramite apposito decreto ministeriale, di identificare le tipologie di dispositivi non soggette all’obbligo della preventiva autorizzazione.

Con il decreto del 6 ottobre 2020 il Ministero della Salute ha esonerato la pubblicità dei preservativi dal preventivo vaglio ministeriale, in attuazione della facoltà concessa dal predetto comma 2ter. Tale decisione si fonda sulla considerazione che la migliore strategia per prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili passa attraverso una adeguata informazione sugli strumenti necessari per ridurre il rischio di contagio, tra cui i profilattici. La modifica della disciplina sulla pubblicità dei profilattici dovrebbe pertanto costituire un elemento a supporto delle azioni promosse in materia dalle istituzioni, utile altresì ad allineare la posizione dell’Italia sul tema a quella degli altri paesi dell’UE.

In ogni caso, con il nuovo decreto resta fermo il ruolo di controllo e supervisione del Ministero della Salute che potrà ordinare la cessazione immediata della pubblicità ovvero ordinare al trasgressore di diffondere a proprie spese un comunicato di rettifica e precisazione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero, nel caso in cui le informazioni diffuse pongano rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, il fabbricante e il distributore avranno la facoltà di continuare ad avvalersi della procedura di autorizzazione di cui all’art. 21 del decreto, ove lo ritengano opportuno.

Il testo del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2020 è disponibile al seguente link.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

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