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3 gennaio 202212 minuti di lettura

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Privacy

La proposta di Direttiva UE sulle piattaforme digitali dei lavoratori pone nuovi oneri per la loro gestione

La recente proposta di Direttiva del 9 dicembre 2021 della Commissione europea prevede una serie di misure atte a migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, introducendo anche specifiche previsioni relative all’utilizzo degli algoritmi nelle piattaforme digitali nonché alla protezione dei dati personali.

La proposta di Direttiva ha lo scopo principale di garantire ai lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali maggiori diritti e tutele, anche per quanto riguarda l’utilizzo della gestione algoritmica del lavoro, ossia di sistemi automatizzati che affiancano o sostituiscono le funzioni dirigenziali sul luogo di lavoro.

Di seguito riportiamo le principali novità della proposta di Direttiva:

  • maggiori oneri in materia di gestione algoritmica: la proposta di Direttiva UE si pone l’obiettivo di aumentare il livello di trasparenza nell'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali, attraverso una serie di presidi che includono:
    • il monitoraggio umano dell'impatto delle decisioni individuali prese o supportate da sistemi automatizzati attraverso, ad esempio, la regolare valutazione dell’impatto delle singole decisioni prese e l’impiego di risorse sufficienti e dei training necessari ai dipendenti per adempiere a tali obblighi di monitoraggio e valutazione; e
    • il diritto di contestare le decisioni automatizzate e ottenere l’intervento umano per la revisione delle decisioni prese;
  • vigilanza e sanzioni: il quadro procedurale per l'applicazione delle norme del GDPR – in particolare per quanto riguarda il controllo, i meccanismi di cooperazione e di coerenza, i rimedi, la responsabilità e le sanzioni – si applica alle disposizioni sulla gestione algoritmica che si basano sull'articolo 16 del TFUE;
  • enforcement delle autorità per la protezione dei dati personali: ai sensi della proposta di Direttiva, le autorità di controllo per la protezione dei dati personali potranno essere competenti a supervisionare l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione algoritmica, compreso il potere di imporre sanzioni amministrative; e
  • collaborazione con le autorità per la protezione dei dati personali: le autorità competenti in materia di tutela del lavoro e previdenza sociale dovranno cooperare con le autorità di controllo della protezione dei dati, anche attraverso scambi di informazioni.

Il trattamento dei dati dei lavoratori tramite piattaforme digitali è un argomento estremamente caldo al momento in quanto il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso due sanzioni di importo elevato su questo aspetto che abbiamo analizzato nei seguenti articoli “Sanzione privacy contro una società di food delivery per algoritmi discriminatori verso i rider” e “Seconda sanzione del Garante privacy contro una società di food delivery.

Per quanto concerne l’iter legislativo, la proposta di Direttiva sarà oggetto di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Successivamente all’adozione del testo definitivo, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni della direttiva nella legislazione nazionale entro due anni dalla sua approvazione.

Technology, Media and Telecommunications

Pubblicati gli esiti dell’indagine AGCom su modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio dei settori verticali

L’AGCom ha recentemente pubblicato gli esiti dell’indagine conoscitiva avviata con delibera 131/21/CONS, avente ad oggetto possibili nuove modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio dei settori verticali (c.d. “vertical”).

l documento in cui sono riportati gli esiti dell’indagine conoscitiva, disponibile sul sito dell’Autorità si concentra:

  • sull’introduzione e la descrizione del framework europeo;
  • sulle esigenze di connettività dei settori verticali;
  • sulle opportunità di utilizzo delle risorse spettrali per i vertical offerte dal regolamento di cui alla delibera 231/18/CONS; e
  • sulle possibili nuove modalitàdi utilizzo dello spettro da parte dei vertical.

Con riferimento al primo punto, l’AGCom evidenzia che i rispondenti all’indagine conoscitiva hanno in generale condiviso l’inquadramento del local licensing proposto dall’Autorità. I rispondenti – secondo quanto è riportato nel documento recante gli esiti dell’indagine – hanno evidenziato la necessità di “tener conto particolarmente di alcuni elementi quali ad esempio le peculiarità di ciascun mercato nazionale, gli eventuali ritardi nell’utilizzo dello spettro dovuti alla mancanza di domanda per determinate bande ovvero alla presenza di altri utilizzatori (cd. incumbent) e la necessità di garantire la prevedibilità del contesto giuridico e operativo agli operatori che hanno già realizzato e pianificato investimenti connessi all’utilizzo di tali bande”. E’ stata inoltre affermata la centralità della tecnologia 5G per le applicazioni verticali nonché la l’importanza delle soluzioni di Edge Computing.

Con riferimento al secondo punto, l’Autorità indica che, in merito alla tematica principale – “riguardante il modello di connettività da parte dei vertical ed il tipo di approccio da adottare per la trasformazione digitale” – l’indicazione prevalente da parte degli operatori partecipanti è stata “per un orientamento all’acquisto dei servizi da parte dei vertical (approccio buy), anche indipendentemente dal tipo di applicazione e dal settore”.

Ciononostante – ritiene l’AGCom – l’esito della consultazione non è “univocamente interpretabile come una definitiva affermazione, per il mercato italiano, dell’inappropriatezza di un modello di connettività per i vertical basato su un approccio di tipo make”. Ciò – secondo l’Autorità – “sia in ragione di uno scenario ancora in fase di evoluzione, anche in funzione delle politiche di trasformazione digitale, come visto, sia perché la platea dei rispondenti alla consultazione presenta comunque una caratterizzazione piuttosto marcata”.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse spettrali, l’Autorità rende noto che la valutazione degli strumenti di accesso introdotti con la delibera n. 231/18/CONS è stata “largamente positiva” poiché tali misure sono state ritenute “sufficienti” e “possono essere utilmente perseguite”. In particolare, gli strumenti già disponibili, quali il leasing, l’accesso alle reti degli operatori e lo sharing, “appaiono adeguati all’attuale stato di sviluppo del mercato”, benché “risultano ancora sfruttati solo in modo parziale”.

Quanto al quarto punto, l’Autorità evidenzia come l’indagine conoscitiva abbia posto in esame “varie possibili nuove modalità di utilizzo dello spettro da parte dei vertical”, quali ad esempio:

  • la possibilità di specifiche riserve di spettro;
  • l’impiego di meccanismi di leasing/sharing o di accesso forniti da operatori licenziatari; e
  • l’uso di spettro unlicensed.

In conclusione, l’AGCom, ritenuta l’opportunità di approfondire alcuni elementi segnalati come rilevanti dai partecipanti all’indagine, ha dichiarato che “si darà corso a un supplemento di indagine dando continuità all’utile e costruttiva interlocuzione con gli stakeholder” e che, pertanto, verranno predisposti “ulteriori quesiti su temi specifici”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Avviata un’indagine su nuove modalità di assegnazione dello spettro radio al servizio dei settori verticali”.

Intellectual Property

Registrazione del cognome di un pittore francese come elemento di un marchio giapponese

Con una recente decisione, il Japan Patent Office (“JPO”) ha accolto l’opposizione depositata contro la domanda di registrazione di un marchio giapponese comprendente il cognome di un noto pittore francese.

Nel 2019, in Giappone veniva depositata la domanda di registrazione di un marchio misto, cioè a dire composto da elementi figurativi e verbali, nel quale figurava in qualità di componente dell’elemento verbale, il cognome di un pittore francese estremamente conosciuto a livello globale. Il marchio veniva rivendicato in svariate classi di prodotti e servizi della Classificazione di Nizza, quali la 16, 20, 25, 27, 35, 41, 42 e 45. Tuttavia, poco dopo la consueta pubblicazione della domanda da parte dell’Ufficio, veniva depositato un atto di opposizione.

Tale azione veniva esperita da un’organizzazione francese, nello specifico un’istituzione attiva nel mondo dell’arte, nonché titolare di una registrazione internazionale avente ad oggetto il patronimico del noto pittore. A fondamento dell’opposizione, vi è l’articolo 4 (1) (vii) della legge sui marchi giapponese, secondo la quale non è possibile registrare un segno come marchio quando lo stesso è in grado di arrecare un danno all’interesse sociale e pubblico e altresì idoneo a influenzare negativamente il gioco della concorrenza. Sei i fattori a fondamento dell’applicazione della norma in esame:

  • popolarità del personaggio storico noto o famoso;
  • accettazione del nome della persona storica nella nazione o regione;
  • disponibilità del nome della persona storica;
  • relazione tra la disponibilità del nome della persona storica e i beni o servizi designati;
  • circostanza, scopo o motivo della domanda;
  • rapporto tra la persona storica e il richiedente.

Alla luce di tali condizioni, il Japan Patent Office riteneva fondate le ragioni dell’opponente, accogliendo quindi l’opposizione. L’Ufficio giungeva a tale conclusione riconoscendo la rinomanza del pittore francese, che avrebbe garantito un notevole vantaggio economico e pubblicitario alla titolare del marchio oggetto della controversia. Infatti, qualsiasi consumatore avrebbe certamente riconosciuto - e quindi associato - il marchio al pittore impressionista. Infine, l’Ufficio non riteneva fondate le argomentazioni secondo cui il cognome, in qualità di singolo elemento del marchio associato ad altri elementi figurativi, non sarebbe stato in grado di rappresentare il c.d. cuore del marchio.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La tutela rafforzata del marchio notorio: la Cassazione riconosce la protezione contro la diluizione”.

Food and Beverages

Come denunciare all’ICQRF le pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha predisposto un’apposita pagina web contenente la modulistica necessaria per denunciare all’ICQRF le pratiche commerciali ritenute sleali nel settore agroalimentare, conformemente al Decreto Legislativo 198/2021 entrato in vigore lo scorso 15 dicembre.

Chi può presentare la denuncia

Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del Decreto. Le organizzazioni diverse da quelle elencate possono presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.

Come presentare la denuncia

Al fine di denunciare le pratiche sleali all’ICQRF, occorre scaricare il “modulo di denuncia” e il “modulo di sintesi”, compilare in ogni campo in modo chiaro e leggibile e successivamente inviare il modulo di denuncia, debitamente sottoscritto e provvisto di tutti gli allegati richiesti (compreso il modulo di sintesi), all’indirizzo di posta elettronica.

Informazioni richieste

Il modulo di denuncia richiede la descrizione chiara della pratica oggetto di segnalazione, con la relativa indicazione del luogo (ove individuabile) e della data oppure dell’arco temporale in cui si sono verificati gli avvenimenti descritti. Occorre inoltre allegare il modulo di sintesi, la documentazione comprovante la pratica commerciale sleale (questa potrebbe risultare da elementi quali un contratto di cessione, da fatture ovvero da corrispondenza intercorsa tra le parti), ed una copia di un documento di identità.

Il modulo di sintesi prevede l’indicazione dei dati del segnalante, dell’operatore economico che subisce la condotta denunciata e dell’operatore che l’ha posta in essere, e richiede al segnalante di specificare la pratica commerciale sleale che intenda denunciare, evidenziando la corrispondente casella nell’elenco predisposto, che riflette il contenuto dell’articolo 4, commi 1 e 4, e dell’articolo 5, comma 1. Infine, se rilevante, possono essere compilati i campi relativi agli elementi del contratto di cessione e ai prodotti oggetto di cessione.

Riservatezza

Qualora il denunciante lo richieda, l’ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l’identità del denunciante. Nel modulo di sintesi è infatti possibile richiedere di mantenere riservata la propria identità ed indicare eventuali esigenze di riservatezza relative alle informazioni fornite nella denuncia.

Più pratiche commerciali sleali

Nell’eventualità in cui si volessero denunciare una pluralità di pratiche commerciali sleali, anche se poste in essere da uno stesso operatore, il Ministero richiede la presentazione di più moduli separati, ciascuno dedicato ad una singola circostanza, così da preservare la chiarezza della descrizione delle fattispecie denunciate.

Eventuale richiesta di integrazioni

Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali per denunciare debitamente una pratica sleale e richiedere l’intervento dell’ICQRF. È comunque prevista la facoltà dell’ICQRF di richiedere ulteriori elementi e l’esibizione di documenti che ritenga utili ai fini della valutazione delle richieste ricevute.

Tempistiche

Entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l’ICQRF informa il denunciante di come intende dare seguito alla denuncia. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, il denunciante è informato dei motivi della decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia. Diversamente, qualora ritenga che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l’ICQRF avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione della violazione ai sensi di legge.

Su un simile argomento possono essere interessanti gli articoli “Pratiche commerciali sleali nell’agroalimentare: approvato il decreto legislativo” e “Pubblicato il decreto sulle pratiche sleali nel settore agroalimentare”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Tamara D’Angeli, Enila Elezi, Giulia Gialletti, Filippo Grondona, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere l’analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale curata dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dagli stessi professionisti in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports qui.

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