
1 luglio 2021 • 20 minuti di lettura
Premi
DLA Piper vince quattro premi Legalcommunity IP & TMT Awards
Siamo orgogliosi dei premi vinti da DLA Piper ai Legalcommunity IP & TMT Awards. In particolare,
- Gualtiero Dragotti, Partner e Location Head del dipartimento IPT dello studio, ha vinto il premio “Avvocato dell'anno Marchi e Brevetti”;
- Giulio Coraggio, Partner e Head del sector Technology, ha vinto il premio “Avvocato dell’anno Privacy”
- Marco de Morpurgo, Partner e Global Co-Chair del sector Life Sciences, ha vinto il premio “Avvocato dell’anno Life Sciences”
- Abbiamo vinto il premio “Studio dell’anno IT”.
Ringraziamo i clienti per il supporto e il nostro fantastico team senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile.
Podcast
Come eseguire una valutazione del trasferimento dei dati personali ai sensi della Schrems II
Una metodologia per eseguire la valutazione del trasferimento dei dati personali fuori dello SEE in conformità ai criteri delineati nella decisione Schrems II è diventata un pilastro del programma di compliance GDPR di qualsiasi azienda. Nel podcast discutiamo della metodologia di DLA Piper e lo strumento di legal tech, Transfer, sviluppato dallo studio per eseguire le valutazioni dei trasferimenti dei dati in linea con i principi del caso Schrems II. Il podcast è disponibile qui.
Privacy
Monitoraggio del dipendente sul posto di lavoro: il Garante sanziona il Comune di Bolzano
Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente comminato una sanzione al Comune di Bolzano per aver condotto attività di monitoraggio indiscriminato sui propri dipendenti. Nel provvedimento, il Garante attesta la violazione di numerose disposizioni del GDPR, con specifico riferimento all’articolo 5, comma 1, lettere a) e c) e agli articoli 6, 9, 13, 88 e 35 del GDPR.
La vicenda culminata nel provvedimento del Garante privacy muove i passi da un reclamo presentato all’autorità di controllo da un dipendente del Comune di Bolzano. Tale reclamo lamentava presunte violazioni della disciplina di protezione di dati personali con riguardo al trattamento di dati posti in essere dal Comune mediante il monitoraggio del traffico di rete e dei singoli accessi ad Internet effettuati dall’interessato e, in generale, dai dipendenti comunali. In particolare, il reclamante evidenziava che il Comune avrebbe trattato dati personali relativi alla sua navigazione Internet durante l’orario di lavoro. I dati racconti dal Comune sarebbero stati utilizzati per formulare rilievi disciplinari.
In tal senso, l’attività di trattamento condotta dal Comune si sarebbe sostanziata in violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione stabiliti dal GDPR. Inoltre, il trattamento sarebbe avvenuto in assenza di un’informativa ai dipendenti in merito ai possibili controlli sugli accessi ad Internet da parte del datore di lavoro, precisando che non può “a tal fine ritenersi esaustivo il contenuto dell’accordo sindacale del 25.10.2010 ove non è assolutamente indicato alcun limite con riferimento alla navigazione in internet né in che misura sia consentito utilizzare la rete per ragioni personali e in quali casi possa scattare controllo; non risulta poi alcuna informazione riguardo al trattamento dei dati acquisiti, al soggetto responsabile di siffatto trattamento e alla sua finalità” (cfr. p. 7 reclamo).
Il reclamante ha, quindi, chiesto al Garante di “verificare la liceità dei trattamenti” di dati posti in essere dal Comune, “di dichiarare illecito il trattamento che risulti violare la normativa e i principi in materia di protezione dei dati perianali, oltre che l’art., 4 l. 300/1970”, “dichiarare l’inutilizzabilità delle informazioni reperite in violazione di legge e disporre il divieto dell’ulteriore trattamento e conservazione dei dati” e di “disporre la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili” (cfr. p. 10 reclamo).
All’esito delle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti, anche attraverso la documentazione inviata dal titolare del trattamento, nonché dalle successive valutazioni, il Garante ha accertato la non conformità di taluni trattamenti aventi ad oggetto dati personali dei dipendenti condotti dal Comune. In particolare, l’attività istruttoria dell’autorità di controllo ha evidenziato come il Comune abbia utilizzato, per un arco temporale di dieci anni, un sistema di monitoraggio e filtraggio del traffico di navigazione dei dipendenti capace di memorizzare i dati dei dipendenti per un mese e creare report per finalità di sicurezza di rete. Il sistema in uso, dunque, garantiva all’ente la possibilità di effettuare raccolte preventive e indiscriminate di dati di traffico. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato uno specifico accordo con i sindacati, come richiesto dalla normativa di settore, il Garante ha sottolineato che tale trattamento dei dati deve anche rispettare i principi di protezione dei dati stabiliti dal GDPR.
Con riferimento agli obblighi informativi in capo al titolare del trattamento, il Garante ha ritenuto che il Comune non abbia informato adeguatamente i dipendenti circa il sistema di monitoraggio adottato. Inoltre, l’attività di monitoraggio condotta dal Comune comportava il trattamento di una portata di dati personali dei dipendenti sproporzionata alle finalità perseguite e non strettamente inerente al rapporto lavorativo in essere. In tal senso, il Garante sostiene che la necessità di tutelare l’integrità delle reti aziendali non può determinare la totale obliterazione di qualsivoglia aspettativa di privacy da parte del dipendente sul posto di lavoro, anche qualora il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione dal datore di lavoro. Il Garante ha, inoltre, evidenziato che il Comune di Bolzano non ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, come richiesto dall’articolo 35 del GDPR.
Ai fini dell’applicazione della sanzione è stato considerato che il trattamento consistente nella raccolta sistematica e preventiva dei dati personali riferiti alla navigazione in internet ha interessato tutti i dipendenti del Comune (circa mille) e che, in taluni casi, alcuni dati sono stati utilizzati per consultazioni specifiche mediante estrazione di report di dettaglio della navigazione web dei dipendenti, in violazione dei principi generali del trattamento e delle disposizioni nazionali di settore che tutelano specificamente la dignità degli interessati nei luoghi di lavoro (art. 88 del Regolamento, nonché artt. 113 e 114 del Codice). È stata altresì considerato l’ampio arco temporale del trattamento, intrapreso fin dal 2000. Inoltre, il Garante ha riscontrato violazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati sanitari dei dipendenti: il modulo da compilare per le richieste mediche particolari prevedeva l'esame da parte del responsabile del reparto, con conseguente trattamento illecito dei dati sanitari.
Per tutti questi motivi e con il potere conferito dagli articoli 58, paragrafo 2, lettera i) e 83 GDPR, il Garante privacy ha emesso nei confronti del Comune di Bolzano una sanzione di € 84.000 per monitoraggio indiscriminato dei dipendenti in violazione degli articoli 5, comma 1, lettere a) e c) nonché gli articoli 6, 9,13, 88, e 35 GDPR. Il Garante ha inoltre ordinato al Comune di adottare misure tecniche e organizzative per rendere anonimi i dati relativi alle postazioni di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati e aggiornare le procedure interne incluse nell'accordo sindacale.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Sanzionata dall’autorità privacy olandese una società per uso illecito dei dati biometrici dei propri dipendenti”.
Technology, Media and Telecommunications
Pubblicato il Regolamento sulla “regulatory sandbox” in ambito Fintech
La disciplina della cosiddetta “regulatory sandbox” in ambito Fintech inizia a prendere forma grazie alla recente pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Regolamento 30 aprile, n. 100. La L. 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del D.L. 30 aprile, n. 34 (il cosiddetto “Decreto Crescita”) aveva demandato al potere regolamentare del MEF – previa consultazione di Banca d'Italia, Consob e IVASS – la disciplina del Comitato Fintech e la definizione delle condizioni e delle modalità di svolgimento delle sperimentazioni di nuove tecnologie in ambito fintech.
Il termine “regulatory sandbox” allude alla possibilità per le imprese di godere di certe deroghe normative transitorie al fine di sperimentare, per un periodo di tempo determinato, nuove tecnologie a servizi e attività regolamentate. Con il suddetto Regolamento, si può procedere finalmente anche in Italia a sperimentazioni – della durata massima di 18 mesi – di applicazioni fintech che, grazie a nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale o i registri distribuiti, consentano di innovare servizi e prodotti dei settori finanziario, assicurativo, creditizio e dei mercati regolamentati. In particolare, le sperimentazioni dovranno conformarsi al principio di proporzionalità e basarsi su requisiti patrimoniali e tempi di autorizzazione ridotti, adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, nonché su perimetri di operatività definiti.
Nello specifico, la richiesta di sperimentazione può essere presentata in relazione a un’attività di innovazione tecnologica che “incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:
- è soggetta all'autorizzazione o all'iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza;
- pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un’autorità di vigilanza, rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge […];
- consiste in un servizio o in un’attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato da almeno un’autorità di vigilanza, avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità di vigilanza, avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”
L'ammissione è soggetta al rispetto di determinate condizioni da parte della proposta sperimentazione, ossia:
- deve essere significativamente innovativa, ovvero, presentare servizi, prodotti o processi nei settori sopra menzionati effettivamente nuovi e diversi rispetto a quanto già offerto sul mercato nazionale;
- deve richiedere “la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza”;
- deve apportare valore aggiunto.
La nozione di “valore aggiunto” in questo caso è piuttosto ampia e si riferisce a, inter alia:
- la qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità per gli utenti finali;
- la maggiore efficienza per i settori sopra menzionati o per i relativi operatori;
- la minore onerosità o maggiore efficacia dell'applicazione della regolamentazione dei settori interessati;
- un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni nella gestione dei rischi da parte degli operatori nei settori interessati.
Inoltre, la domanda di ammissione dovrà essere corredata da ulteriori documenti, tra cui uno studio preliminare di fattibilità (un cosiddetto “proof of concept”) e l’indicazione degli “specifici strumenti approntati a tutela degli utenti”, tra i quali, ad esempio, una corretta informazione sulla natura sperimentale del progetto, sulla durata, i meccanismi di raccolta di consenso consapevole a entrare in relazione con il proponente, diritto di recesso in qualsiasi momento con almeno 15 giorni di preavviso senza spese o penalità.
Tutto ciò si accompagna al compito di Banca d'Italia, Consob e IVASS, limitatamente alla propria competenza, di redigere una relazione annuale di analisi del settore tecno-finanziario da cui emergano i risultati dell'applicazione del regime di sperimentazione e in cui, al contempo, vengano messe in evidenza eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie tanto per lo sviluppo del settore quanto per la stabilità finanziaria e per la tutela del risparmio. A tal fine si rivela fondamentale il compito, tra gli altri, di monitoraggio da parte del Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dell'evoluzione del fintech non solo a livello nazionale, ma anche europeo ed internazionale, al fine di “individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e migliori prassi”.
Su un articolo simile può essere interessante l’articolo “Il punto di vista dell’Autorità bancaria europea sul Fintech”.
Consultazione AGCom sulle nuove modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio dei settori verticali
L’AGCom ha pubblicato il “Documento di consultazione e modalità di partecipazione” dell’indagine conoscitiva concernente “Possibili nuove modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio dei settori verticali”, avviata con la delibera n. 131/21/CONS del 21 aprile. Il documento reca le modalità di partecipazione alla consultazione e riporta una serie di quesiti volti a favorire la formulazione di osservazioni da parte dei soggetti partecipanti.
Con questa indagine conoscitiva l’AGCom intende perseguire un duplice obiettivo. Da una parte, verificare l’efficacia delle norme esistenti applicabili ai settori verticali (c.d. “vertical”); dall’altra, valutare l’opportunità di implementare nuovi strumenti regolatori che si rendano eventualmente necessari alla luce delle esigenze proprie dei vertical e di quelle potenzialmente risultanti dall’indagine stessa. Le valutazioni che l’Autorità svolgerà all’esito dell’indagine conoscitiva saranno tenute in considerazione ai fini dell’eventuale adozione di nuovi piani di assegnazione delle frequenze, di provvedimenti di regolamentazione dell’uso di determinate bande e di posizionamenti dell’AGCom in ambito nazionale ed europeo sulle materie oggetto della consultazione.
I quesiti sottoposti all’attenzione dei partecipanti alla consultazione riguardano, tra l’altro, i seguenti argomenti:
- l’evoluzione del framework nazionale ed europeo in materia di settori verticali;
- le soluzioni per l’utilizzo dei servizi di connettività wireless nei settori verticali; l’AGCom chiede ai partecipanti di indicare gli elementi utili a caratterizzare e quantificare la domanda di connettività da parte dei vertical;
- l’accesso allo spettro radio, da parte dei vertical, ai sensi della delibera n. 231/18/CONS (recante le procedure per l’assegnazione e le regole di utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz); l’Autorità chiede ai partecipanti di rappresentare il proprio eventuale interesse ad accedere alle bande regolate dalla predetta delibera;
- la possibile previsione di una riserva di spettro con assegnazione dedicata in favore dei vertical, con specifico riferimento agli scenari di tipo multiservizio (caratterizzati da soluzioni tecniche, reti e configurazioni eterogenee).
L’Autorità chiede anche ai partecipanti di indicare gli eventuali settori verticali/applicazioni per i quali si ritiene opportuno prevedere l’assegnazione diretta di frequenze e quelli per i quali sia opportuno basare i servizi di connettività sul leasing, su meccanismi di sharing, sull’accesso alle reti di operatori licenziatari o sull’utilizzo dello spettro unlicensed.
Le osservazioni da parte dei soggetti interessati a partecipare alla consultazione devono pervenire all’Autorità entro il 30 settembre 2021.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Avviata un’indagine su nuove modalità di assegnazione dello spettro radio al servizio dei settori verticali”.
Gaming & Gambling
Accordi di licenza per i diritti IP negli Esports tra editori, club e leghe sportive
Cosa dovrebbero considerare i club e le leghe sportive quando negoziano accordi di licenza per gli Esports?
Gli Esports continuano a crescere in popolarità. Questa circostanza ha evidenziato il loro potenziale commerciale, dato che i club e le leghe sportive cercano di monetizzare i propri diritti di proprietà intellettuale con gli editori di videogiochi e gli organizzatori di tornei di Esports.
Allo stesso tempo, le sponsorizzazioni e la pubblicità in-game rappresentano i maggiori ricavi sia per le squadre sportive che per le squadre Esportive che ora hanno attratto anche marchi non endemici. Di conseguenza, le squadre e le leghe sportive professionali vorrebbero sfruttare i propri diritti IP dandoli in licenza agli editori per accrescere la visibilità dei propri prodotti e servizi ed attrarre un pubblico più giovane con gli Esports.
- Lo sfruttamento dei diritti IP della lega calcio italiana
La possibilità di concedere in licenza il diritto di utilizzare il nome delle competizioni calcistiche italiane è di titolarità delle associazioni calcistiche, come la FIGC italiana, secondo cui la FIGC può concedere agli editori una licenza esclusiva per l'uso di Serie A, Serie B e Coppa Italia. Al contrario, la possibilità di concedere in licenza i diritti IP specifici dei club, come il nome della squadra, lo stemma e le divise da calcio, è di titolarità dei singoli ogni club. Esso viene infatti negoziato attraverso una licenza separata con gli editori di videogiochi.
- Come le leghe americane concedono in licenza i loro diritti IP
La distinzione più importante tra la maggior parte delle leghe sportive europee come la Serie A e le leghe sportive statunitensi come la NFL è che queste ultime mantengono la capacità di entrare in partnership con gli sviluppatori di videogiochi autonomamente. Ciò implica che i giocatori e le squadre hanno un potere contrattuale limitato per stipulare accordi separati. Di conseguenza, le leghe sportive statunitensi operano come un franchising collettivo delle squadre e queste ultime beneficiano dell’organizzazione di tornei Esports tramite i diritti concessi dalle associazioni sportive nazionali.
- Quali sono le conseguenze dello sfruttamento dei diritti IP mediante gli accordi di licenza negli Esports?
Un sistema di licenze centralizzato in cui gli editori di videogiochi ottengono una serie completa di diritti crea una migliore esperienza per l'utente. Questa circostanza eviterebbe situazioni in cui vi sono dei videogiochi che hanno al proprio interno alcune squadre e leghe sportive ufficiali e nomi di leghe sportive e club con denominazioni non ufficiali. Tuttavia, un sistema centralizzato di licenze può creare una significativa barriera all'ingresso per quegli editori che non riescono ad ottenere i diritti IP di giocatori e club e che pertanto non potranno produrre un gioco accattivante per gli utenti.
Al contrario, con lo schema opposto, le squadre sportive possono avere quanta più autonomia possibile per concedere in licenza i propri diritti IP in modo da poter stipulare accordi con gli editori, in un contesto in cui:
- le leghe sportive hanno meno potere contrattuale dei club; e
- i club possono sviluppare la propria strategia di marketing al fine di aumentare i ricavi.
Attualmente, il contesto normativo per la gestione dei diritti IP è poco uniforme. Basti pensare alle diverse leghe sportive in varie giurisdizioni che concedono in licenza diversi diritti IP agli editori di videogiochi. Eppure, anche con questi possibili ostacoli, lo strumento più efficace da tenere in considerazione è quello di negoziare accordi di licenza che tengano conto:
- dell'estensione e delle limitazioni dei diritti IP delle squadre sportive, anche in un’ottica di esclusività della licenza;
- della capacità e della responsabilità degli editori di videogiochi di garantire l’enforcement quando i diritti IP vengono violati; e
- delle implicazioni dell’agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti IP.
Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “AGCM definisce nuovi standard di trasparenza per i videogiochi contenenti loot boxes”.
Intellectual Property
Nuova pronuncia dell’EPO sul divieto di doppia brevettazione
Con la recente decisione G 4/19, la Commissione allargata di ricorso (EBoA) dell’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) si è espressa in tema di doppia brevettazione.
Tale espressione fa generalmente riferimento alla concessione di due brevetti per la medesima invenzione, a favore dello stesso titolare e nello stesso Stato. Nello specifico, si ha doppia brevettazione nel momento in cui un richiedente deposita due domande di brevetto con rivendicazioni strettamente correlate e la stessa data di deposito effettiva.
Benché la doppia brevettazione sia costantemente rifiutata dell’EPO (in quanto si ritiene che il richiedente non abbia un interesse legittimo alla concessione di un ulteriore brevetto per lo stesso trovato), manca una chiara disposizione all’interno della European Patent Convention (EPC) che vieti espressamente tale fattispecie. Di fatto, i richiedenti possono aggirare la questione aggiungendo alle nuove rivendicazioni una caratteristica atta a rendere la loro portata sufficientemente diversa dalle precedenti.
Attraverso la decisione di cui sopra, la EBoA ha confermato l’approccio della giurisprudenza maggioritaria e ribadito che, sulla base degli artt. 125 e 97(2) EPC, una domanda di brevetto può essere rifiutata se rivendica lo stesso oggetto di un brevetto che è stato concesso allo stesso richiedente e ha la stessa data di efficacia. Inoltre, la EBoA ha esteso il divieto anche ai casi in cui le rivendicazioni di una domanda divisionale si sovrappongono a quelle della sua domanda originale. Pertanto, a seguito di questa pronuncia, i brevetti possono essere rifiutati per doppia brevettazione indipendentemente dal fatto che si tratti di (i) due domande depositate lo stesso giorno, o (ii) una domanda originale o una domanda divisionale, o (iii) domande che rivendicano la stessa priorità.
In particolare, la EBoA ha confermato che il divieto di doppia brevettazione costituisce un principio di diritto procedurale ai sensi dell'articolo 125 EPC, il quale è stato interpretato in linea con i principi enunciati negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Nuove prassi comuni dello European Patent Office in materia brevettuale”.
Confermata la validità del marchio per la forma di una singola scanalatura di pneumatico
Con recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è espressa sull’istanza di nullità di un particolare marchio costituito da un segno figurativo e bidimensionale.
In particolare, nel 2001 il richiedente ha depositato domanda presso l’EUIPO per la registrazione del marchio oggetto della decisione per i prodotti rientranti nella classe 12 dell’Accordo di Nizza, tra i quali figurano pneumatici, cerchioni e coperture per ruote, camere d’aria e accessori.
Tuttavia, nel 2012, contro tale marchio è stata presentata domanda di nullità, in riferimento ad alcuni dei prodotti rivendicati. Alla luce dell’articolo 7 paragrafo 1, lett. (e), punto (ii) del Regolamento (CE) n. 40/94, sia la Divisione di annullamento che la Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO hanno dichiarato la nullità parziale del marchio controverso. Il motivo di tale decisione risiedeva nel fatto che la forma dei prodotti, ossia degli pneumatici, era stata giudicata come elemento necessario all’ottenimento di un risultato tecnico. Pertanto, in assenza di altri elementi caratterizzanti, difettavano i requisiti essenziali per riconoscere, in capo al titolare, la tutela accordata ai marchi.
Avverso tale pronuncia, nel 2018 è stato proposto ricorso davanti al Tribunale dell’Unione Europea il quale, non ritenendo il marchio contestato costituito esclusivamente dalla forma necessaria del prodotto (ossia un battistrada di pneumatico), bensì quantomeno da una scanalatura dello stesso, ha ribaltato la decisione, riconoscendo la validità del marchio.
Infine, la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione e, riprendendo quanto già affermato dal Tribunale, ne ha confermato la decisione. In tale sede, quindi, è stato definitivamente stabilito che il marchio controverso è da considerarsi valido, in quanto non costituito esclusivamente dalla forma dei battistrada. Ne consegue che, ai fini dell’analisi di nullità di un marchio, non sia sufficiente sostenere che esso rappresenti il disegno di un prodotto e sia quindi unicamente una forma funzionale a un risultato tecnico. Inoltre, la CGUE ha ritenuto che la Commissione di ricorso dell'EUIPO avesse illegittimamente aggiunto alla forma del marchio in questione elementi che non ne facevano parte, portando così al rigetto del ricorso.