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12 dicembre 20233 minuti di lettura

Accesso dei terzi agli atti e documenti del procedimento innanzi all’UPC: una nuova pronuncia conferma le incertezze

I presupposti affinché i terzi possano consultare gli atti e i documenti di un procedimento innanzi all’UPC continuano a essere al centro di non pochi quesiti, e le risposte ad oggi fornite dalla Corte non sembrano ancora univoche.

Lo scorso settembre, due decisioni della Divisione centrale di Monaco avevano chiarito che, affinché possa essere concesso a un terzo l’accesso alle memorie o ai documenti di un procedimento, è necessario che la richiesta si fondi su un motivo legittimo, concreto e verificabile, attesa anche la distinzione tra la pubblicità dei procedimenti - sancita dall’Art. 45 UPCA - e la pubblicità degli atti delle parti (v. La divisione centrale di Monaco si pronuncia sull'accesso al Registro da parte di terzi). In applicazione del principio espresso, in entrambi i casi la Corte aveva rigettato l’istanza presentata dall’interessato.

Il 17 ottobre 2023 è però intervenuta una nuova decisione, questa volta emessa dalla Divisione locale Nordico-Baltica dell’UPC (procedimento n. UPC_CFI 11/2023, Ocado Innovation vs Autostore).

La pronuncia ha preso le mosse da un’istanza di un terzo volta a ottenere copia dell’atto di citazione, delle ordinanze emesse nel procedimento in questione e di quelle rese in due procedimenti paralleli pendenti innanzi alle Divisioni locali di Milano e Düsseldorf. A fondamento della richiesta, il terzo aveva addotto in particolare l’interesse a comprendere come erano state formulate le domande attoree - considerata anche la pendenza dei due procedimenti paralleli - e il più generale interesse collettivo a che il dibattito circa il funzionamento del neo-introdotto sistema giudiziario venga arricchito dalla conoscenza degli atti del giudizio.

L’istanza è stata rigettata nella misura in cui riguardava le ordinanze del procedimento in questione, in quanto già pubblicate, e quelle rese nei procedimenti paralleli, non potendosi la Corte pronunciare in merito all’accesso a decisioni emesse in altri giudizi, in ogni caso destinate a loro volta ad essere rese pubbliche.

Nella misura in cui aveva ad oggetto l’atto di citazione di parte attrice, la richiesta è stata invece accolta.

In particolare, interpretando il principio di pubblicità dei procedimenti in maniera più estensiva rispetto a quanto fatto dalla Divisione centrale di Monaco, la Corte ha chiarito che, in linea di principio, anche le memorie e le prove del procedimento devono essere rese accessibili al terzo che ne faccia richiesta, fuorché nei casi in cui risulti opportuno mantenerli confidenziali nell’interesse di una parte o in ragione di più generali motivi di giustizia od ordine pubblico.

Ritenendo ragionevole la motivazione addotta dall’istante a fondamento della richiesta, e non avendo d’altro canto parte attrice presentato alcuna specifica richiesta ex Art. 262(2) RoP al fine di preservare la confidenzialità del documento, la Corte ha dunque riconosciuto il diritto del terzo di ricevere copia dell’atto di citazione, previa omissione dei dati personali ai sensi del GDPR.

Allo stesso tempo, la Corte ha tuttavia espressamente riconosciuto l’esistenza di orientamenti controversi, e ha perciò ritenuto opportuno differire l’esecuzione della decisione per consentire alla parte interessata di proporre utilmente appello. L'impugnazione è stata effettivamente proposta e, in attesa di pronunciarsi nel merito, la Corte d’Appello ha ordinato la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado.

Considerata l’importanza che il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e confidenzialità sia soggetto a criteri quanto più certi possibile, massima è dunque l’attesa per la pronuncia della Corte di Lussemburgo.