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19 aprile 20243 minuti di lettura

Accesso dei terzi agli atti e documenti del procedimento innanzi all'UPC: la prima decisione della Corte d'Appello

Il 10 aprile scorso la Corte d’Appello si è pronunciata in merito alla possibilità per i terzi di accedere agli atti e documenti del procedimento, disciplinata dall’articolo 45 dell’UPCA e dalla Rule 262(1)b delle Rules of Procedure.

Il procedimento muove dall’impugnazione di una decisione resa dalla divisione locale Nordico-Baltica nel mese di ottobre 2023, di cui avevamo parlato qui. Mediante tale pronuncia, la Corte aveva accolto la richiesta di un terzo di accedere agli atti del giudizio, fondata sull’interesse a comprendere come erano state formulate le domande attoree – considerata anche la pendenza di due procedimenti paralleli – e il più generale interesse collettivo a che il dibattito circa il funzionamento del neo-introdotto sistema giudiziario venga arricchito dalla conoscenza degli atti del giudizio.

All’orientamento espresso nella pronuncia nordico-baltica se ne contrapponeva uno più restrittivo, tracciato dalla divisione centrale di Monaco (ne avevamo parlato qui). In particolare, da un lato la divisione centrale di Monaco aveva ritenuto necessario che la richiesta di accedere agli atti e documenti del procedimento si fondasse su un motivo legittimo, concreto e verificabile, attesa anche la distinzione tra la pubblicità dei procedimenti – sancita dall’Art. 45 UPCA – e la pubblicità degli atti delle parti; dall’altro, la divisione locale Nordico-Baltica aveva interpretato il principio di pubblicità dei procedimenti in maniera più estensiva, ritenendo che, in linea di principio, gli atti e i documenti del procedimento dovessero essere rese accessibili al terzo, fuorché nei casi in cui risultasse opportuno mantenerli confidenziali nell’interesse di una parte o in ragione di più generali motivi di giustizia od ordine pubblico.

La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciarsi sul tema, ha sposato l’orientamento più permissivo.

In particolare, la Corte ha anzitutto chiarito che la nozione di pubblicità del procedimento include anche gli atti dello stesso e che, in linea di principio, questi devono essere pubblicamente accessibili, salvo che i contrapposti interessi coinvolti – in primis quello alla confidenzialità – debbano prevalere all’esito di un attento bilanciamento.

Al fine di consentire ai giudici di valutare la sussistenza dei presupposti per concedere l’accesso agli atti, è comunque necessario che la richiesta del terzo sia sorretta da un’adeguata motivazione e indichi in particolare le finalità della consultazione dei documenti (Rule 262). A questo proposito, la Corte ha comunque osservato che, in linea di massima, può rilevare anche l’interesse generale della collettività a vagliare l’operato della Corte, specie in seguito alla conclusione del procedimento. In pendenza del procedimento, può invece assumere particolare rilievo, tra gli altri, l’interesse diretto di un terzo alla validità di un brevetto o alla interferenza con esso di un prodotto simile a quello da esso commercializzato. In tali circostanze, a parere della Corte, dovrebbe in linea di massima prevalere l’interesse a ottenere accesso agli atti del giudizio, che potrà comunque essere sottoposto ad idonee misure a tutela della confidenzialità, eventualmente estese agli atti e prove oggetto della consultazione nella loro interezza.

In applicazione dei principi espressi, e in assenza di una richiesta dell’appellante di mantenere confidenziali specifiche informazioni contenute negli atti in questione, la Corte ha dunque confermato la decisione della divisione di primo grado.