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20 aprile 2026

UPC: la Corte d’appello chiarisce la nozione di "applicant" ai fini della prestazione di una cauzione

Con decisione del 7 aprile 2026, la Corte d'Appello si è pronunciata sull’istituto della security for costs ai sensi dell’art. 69(4) UPCA e della Rule 158 RoP, offrendo chiarimenti sia in ordine alla legittimazione delle parti a richiederla nei giudizi di secondo grado, sia con riguardo al rapporto tra tale misura e l’istanza di sospensione del procedimento.

La decisione si inserisce nel contenzioso tra una nota società finlandese attiva nel licensing di tecnologie mobili basate sull’intelligenza artificiale e un primario operatore statunitense del settore tecnologico. La vertenza ha avuto origine da un’azione di contraffazione promossa dalla finlandese, nella quale la convenuta ha promosso una domanda riconvenzionale di nullità del brevetto azionato.

Nell'ambito di quel procedimento, il Tribunale di prime cure ordinava all'attrice di prestare una cauzione, che tuttavia non veniva versata, il che comportava la dismissione dell'azione di contraffazione.

L'attrice rimaneva altresì inadempiente in ordine al pagamento delle spese di lite. Parallelamente veniva accolta la domanda riconvenzionale di nullità, con conseguente ulteriore condanna alle spese a carico della titolare del diritto.

La società soccombente impugnava la decisione e l’appellata chiedeva, da un lato, la prestazione di una cauzione e, dall’altro lato, la sospensione del procedimento sino al versamento della somma già liquidata in primo grado e sino all'effettivo versamento della cauzione nel giudizio in appello.

Sotto il primo profilo, i giudici di Lussemburgo hanno ribadito un principio già espresso in precedenza (Hefei v Grundfos – UPC_CoA_622/2025 e UPC_CoA_623/2025 e Oerlikon v Bhagat – UPC_CoA_8/2025) secondo cui la cauzione può essere ordinata esclusivamente nei confronti della parte che ha dato impulso al procedimento mediante il deposito dell’atto introduttivo (cd. applicant). In sede di appello, la qualità di applicant spetta all’appellante, con la conseguenza che solo l’appellato può domandare la prestazione di una cd. security for costs. Ciò vale anche quando l’appellato abbia rivestito nel giudizio di primo grado la posizione di convenuto in senso formale e di attore in senso sostanziale, come avvenuto – in questo caso – per la domanda riconvenzionale. Tale interpretazione della nozione di "applicant" si fonda d'altronde sulla ratio dell’istituto della security for costs, che tutela la parte convenuta dal rischio che l'eventuale condanna dell’attrice alle spese rimanga ineseguita.

Nel caso di specie, i giudici di appello hanno ritenuto concreto il rischio di insolvenza dell’appellante, accentuato dal fatto che – come detto - tale soggetto non avesse ancora corrisposto le somme già liquidate in favore della controparte all’esito del giudizio di primo grado.

Alla luce di tali circostanze, la Corte ha quindi ordinato la costituzione di una cauzione di importo significativo entro tre settimane dalla notifica della pronuncia.

Sotto altro profilo, il Collegio ha invece rigettato l’istanza di sospensione del procedimento presentata dell'appellata, chiarendo che le condizioni economiche dell’appellante non costituiscono, di regola, motivo sufficiente per sospendere il procedimento ai sensi della Rule 295(m) RoP. La Corte ha infatti sottolineato l'eccezionalità di tale misura, da valutarsi alla luce dei principi ispiratori delle Rules of Procedure, quali la proporzionalità, l'equità e, soprattutto, la celerità del giudizio, che sarebbe risultata compromessa in caso di sospensione del procedimento.