
31 luglio 2026 • 12 minuti di lettura
Antitrust Bites – Newsletter
Luglio 2026Termine di 90 giorni e procedimenti AGCM: il Consiglio di Stato solleva due questioni di costituzionalità
Con ordinanza del 30 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha sollevato un incidente di costituzionalità relativamente all'obbligo, derivante da alcune pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, di disapplicare il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981 per la comunicazione dell'avvio della fase istruttoria nell'ambito di procedimenti dell'AGCM in materia antitrust.
La rimessione alla Corte costituzionale è stata ritenuta necessaria dal Consiglio di Stato per due principali ragioni. In primo luogo, il Collegio ha ritenuto che le decisioni sin qui emesse dalla Corte di giustizia con riferimento alla conformità dell'art. 14 al diritto europeo (si v. al riguardo la nostra newsletter di febbraio 2025) destano dubbi di compatibilità con i principi fondamentali della Costituzione italiana. In secondo luogo, la rimessione consentirebbe alla Corte costituzionale, ove lo ritenga utile o necessario, di instaurare un dialogo diretto con la Corte di giustizia utilizzando lo strumento del rinvio pregiudiziale.
Il Consiglio di Stato ha quindi sollevato due questioni di legittimità costituzionale. In via principale, il Collegio ha formulato una questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia, nei limiti in cui impone, nel caso in esame, l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare l'art. 14 nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'avvio della fase istruttoria nei procedimenti sanzionatori a tutela della concorrenza.
Nel sollevare questa prima questione, il Collegio ha invocato la teoria dei controlimiti che, laddove accolta, impedirebbe l'ingresso nell'ordinamento dell'obbligo di disapplicazione per contrasto con alcuni principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, rappresentati, in particolare, dai principi di legalità e di sufficiente determinatezza (artt. 3, 23 e 25 Cost.), di irretroattività sfavorevole in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.), di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), di certezza del diritto, nonché di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).
In via subordinata, nel caso in cui non venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130/2008 nei limiti di cui sopra, il giudice ha sollevato una questione relativa agli articoli 14 della legge n. 689/1981 e 31 della legge n. 287/1990, nella parte in cui – in ragione del dovere di disapplicazione del termine di 90 giorni – non prevedono un termine determinato per l'avvio della fase istruttoria.
Con riferimento a questa seconda questione, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per una sentenza manipolativa, prospettando un intervento diretto della Corte costituzionale volto a introdurre un termine di 180 giorni dall'accertamento, in linea con i termini per la contestazione dell'illecito previsti dal legislatore per i procedimenti sanzionatori avviati da altre autorità indipendenti e ritenuto idoneo a garantire le esigenze rappresentate dalla Corte di giustizia.
La Corte di giustizia si pronuncia sulla protezione dei dati personali nelle ispezioni antitrust
Con sentenza dello scorso 16 luglio, la Corte di giustizia dell'UE si è pronunciata nelle cause riunite Imagens Médicas Integradas, Synlabhealth II e SIBS (C-258/23, C-259/23 e C-260/23), aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale formulate dal Tribunale portoghese in relazione al sequestro di documenti aziendali trasmessi tramite posta elettronica nell'ambito di indagini in materia di concorrenza.
Con i quesiti pregiudiziali, il Tribunale portoghese chiedeva alla Corte se l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (Carta) ostasse alle norme nazionali che consentono il sequestro di documenti aziendali contenuti in messaggi di posta elettronica senza la previa autorizzazione di un giudice. Più in particolare, il Tribunale chiedeva se tale sequestro potesse essere autorizzato dal pubblico ministero oppure se, essendo le e-mail qualificabili come "comunicazioni" ai sensi dell'articolo 7 della Carta, fosse necessaria l'autorizzazione del giudice istruttore.
La Corte ha anzitutto affermato che le e-mail di carattere professionale scambiate tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa mediante la posta elettronica aziendale rientrano nella nozione di "comunicazioni" tutelate dall'articolo 7 della Carta. Come rilevato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni (si v. al riguardo la nostra newsletter di ottobre 2025), tale qualificazione prescinde dal carattere privato o professionale del loro contenuto, dal fatto che i messaggi sono stati già ricevuti, letti, non letti o eliminati e dal fatto che la comunicazione è stata inviata da locali, attrezzature o indirizzi professionali. La Corte ha inoltre esteso d'ufficio l'esame all'articolo 8 della Carta, in quanto tali e-mail e i documenti aziendali da esse derivanti possono contenere dati personali.
Tanto premesso, la Corte ha riconosciuto che il sequestro delle e-mail aziendali limita i diritti tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta, che salvaguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata nonché delle comunicazioni e il diritto alla protezione dei dati personali. Ad ogni modo, tali limitazioni sono ammissibili qualora siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale dei diritti interessati, perseguano effettivamente obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione e siano conformi al principio di proporzionalità.
In tale prospettiva, la Corte ha rilevato che il sequestro di e-mail rilevanti ai fini di un’ispezione antitrust può essere giustificato dall’obiettivo di preservare una concorrenza non falsata nel mercato interno, anche in assenza di una preventiva autorizzazione giudiziaria, purché i poteri dell’autorità siano rigorosamente disciplinati e accompagnati da adeguate garanzie contro abusi e arbitrarietà, tra cui un effettivo controllo giurisdizionale ex post.
La Corte ha tuttavia precisato che quando l'accertamento rende necessario il sequestro di dispositivi appartenenti non già all'impresa, ma ai suoi dipendenti o agli amministratori, l'accesso ai dati ivi contenuti deve essere sottoposto al controllo preventivo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente. Tali dispositivi, infatti, potendo essere utilizzati simultaneamente per finalità private e professionali, possono contenere dati la cui acquisizione comporta un'ingerenza grave nei diritti fondamentali degli interessati.
Scambi di informazioni tra concorrenti: le conclusioni dell’Avvocato generale Rantos sulla nozione di pratica concordata
Lo scorso 9 luglio, l'Avvocato generale Rantos ha reso le proprie conclusioni nell'ambito di una causa relativa ad una (presunta) pratica concordata consistente nello scambio di informazioni riguardanti le future intenzioni di aumento delle tariffe dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica.
Alla Corte di giustizia è stato chiesto di chiarire: (i) il grado di dettaglio delle informazioni scambiate tra concorrenti affinché il relativo scambio possa costituire una pratica concordata, e (ii) la possibilità per l'impresa di fornire all'autorità di concorrenza spiegazioni alternative per confutare la sussistenza di una pratica concordata.
Con riferimento al primo profilo, l'Avvocato generale privilegia un approccio pragmatico: ciò che rileva non è il grado di specificità delle informazioni scambiate in astratto, ma la loro idoneità in concreto ad attenuare o eliminare l'incertezza relativa al comportamento degli operatori, tenendo conto delle caratteristiche del mercato. In tale prospettiva, l'accertamento di una pratica concordata non richiede necessariamente lo scambio tra concorrenti di informazioni dettagliate e individualizzate sulle intenzioni future in materia di prezzi. Anche informazioni formulate in termini generali possono essere sufficienti a configurare una pratica concordata qualora, tenuto conto del loro contenuto e delle caratteristiche del mercato interessato, siano idonee a ridurre o eliminare l'incertezza sul futuro comportamento dei concorrenti.
Il grado di dettaglio delle informazioni costituisce un elemento rilevante nella valutazione di tale idoneità ad attenuare o eliminare l'incertezza concorrenziale, ma non decisivo.
Quanto alla portata delle spiegazioni alternative invocate dalle imprese per confutare l'esistenza di una pratica concordata, l'Avvocato generale opera una distinzione tra due ipotesi:
- se l'autorità garante della concorrenza desume l'esistenza di una pratica concordata dal solo parallelismo di comportamenti sul mercato, tale parallelismo può costituire prova di concertazione solo se questa ne rappresenta la "sola spiegazione plausibile". In tal caso, l'impresa può fornire una spiegazione alternativa che l'autorità è tenuta a prendere in considerazione;
- se, invece, la concertazione è accertata sulla base di prove dirette dello scambio di informazioni, sussiste una presunzione che le imprese partecipanti allo scambio abbiano tenuto conto delle informazioni scambiate, ma esse possono superare tale presunzione dimostrando il contrario. In tal caso, l'autorità è tenuta a esaminare gli elementi presentati a tal fine, nonché quelli diretti a contestare che lo scambio sia sufficiente a provare la concertazione.
Pratiche commerciali scorrette: il clickbaiting sotto la lente dell'AGCM
Con provvedimento pubblicato il 30 giugno 2026, l'AGCM ha irrogato una sanzione di 50.000 euro nei confronti dell'editore di una testata giornalistica online, ritenendo che alcune pratiche di clickbaiting adottate sul proprio sito integrassero una pratica commerciale scorretta.
Il clickbaiting è una strategia di comunicazione digitale adottata da testate giornalistiche, blog e altri canali di informazione che consiste nell'impiego di titoli sensazionalistici e accattivanti, volti ad attirare l'attenzione del lettore per indurlo a cliccare sul relativo articolo, che – una volta aperto – si rivela non conforme al titolo o addirittura privo di un reale contenuto informativo.
Secondo l'Autorità, tale pratica si avvale di soluzioni progettuali dell'interfaccia digitale idonee a influenzare il comportamento degli utenti e a incidere sul loro processo decisionale, limitandone la capacità di compiere scelte autonome e consapevoli. In particolare, i lettori vengono dapprima attirati dall'enfasi del titolo per poi essere trattenuti sul sito per un tempo superiore a quello necessario alla lettura della notizia, in quanto costretti a molteplici scroll nella (vana) ricerca dell'informazione annunciata nel titolo. Ciò, peraltro, avviene passando numerosi messaggi pubblicitari che allungano il periodo di permanenza sull'articolo.
Secondo l'AGCM, tale pratica, inducendo l'utente ad accedere al contenuto e a prolungare la permanenza sul sito, appare idonea a determinare la raccolta di una quantità di dati personali significativamente superiore a quella strettamente necessaria per la consultazione della notizia. Tali dati presentano un autonomo valore economico suscettibile di sfruttamento economico da parte del professionista.
Pertanto, l'Autorità ha respinto la tesi difensiva del professionista secondo cui il lettore non sarebbe indotto ad assumere alcuna decisione di natura commerciale, non essendogli richiesto alcun contributo economico.
A tal riguardo, l'Autorità evidenzia che una scelta di natura commerciale non si limita alle sole decisioni aventi per oggetto o per effetto il compimento di transazioni monetarie, ma comprende anche decisioni relative alla scelta di utilizzare un servizio in luogo di un altro, nonché alla scelta relativa al tempo da dedicare alla fruizione di detto servizio. Peraltro, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti e dalla profilazione degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità di marketing acquista un valore economico idoneo a configurare l'esistenza di un rapporto di consumo tra il professionista e l'utente.
Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ha ritenuto che il clickbaiting integri una pratica commerciale scorretta in quanto idonea, da un lato, a catturare l'attenzione del lettore attraverso titoli artificiosamente accattivanti per massimizzare il traffico e gli introiti pubblicitari; dall'altro, a condizionare indebitamente, tramite la presentazione frammentata della notizia, la scelta dei consumatori circa il tempo da dedicare alla consultazione del sito.
Diritto antitrust e settore calcistico: le recenti pronunce della Corte di Giustizia
Con due sentenze del 9 e 16 luglio 2026, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE dei regolamenti adottati, rispettivamente, dalla Federazione calcistica tedesca (DFB) e dalla FIFA in materia di attività degli agenti sportivi.
Le sentenze traggono origine da due autonomi rinvii pregiudiziali con cui è stato chiesto alla Corte di chiarire se:
- il Regolamento della DFB che disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di calciatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento possa beneficiare dell'eccezione al divieto di intese delineata dalla Corte per i casi in cui le restrizioni della concorrenza perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale;
- fossero compatibili con i divieti di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante le norme del Regolamento FIFA concernenti: (i) la remunerazione degli agenti, (ii) la rappresentanza multipla, (iii) le condizioni di ottenimento della licenza FIFA, (iv) le modalità di contatto con potenziali nuovi giocatori o allenatori da rappresentare e (v) gli obblighi di comunicazione nei confronti della FIFA.
In via preliminare, la Corte ha ribadito che regolamentazioni di questo tipo rientrano nell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza, in quanto disciplinano attività economiche consistenti nella prestazione di servizi a titolo oneroso e non questioni che interessano unicamente lo sport in quanto tale.
Con la prima sentenza, la Corte ha chiarito che, a determinate condizioni, l'eccezione al divieto di intese può applicarsi anche rispetto a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, incide sull'attività di soggetti terzi non appartenenti alla federazione, come gli agenti dei calciatori. Secondo la Corte, gli effetti prodotti nei confronti di tali operatori possono risultare necessari per perseguire obiettivi legittimi di interesse generale che, di per sé, non presentano carattere anticoncorrenziale, soprattutto quando la federazione è chiamata a disciplinare l’ecosistema economico che organizza e supervisiona.
La Corte ha tuttavia precisato che spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, che la regolamentazione non integri una restrizione della concorrenza per oggetto e che sia effettivamente giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, risultando idonea, necessaria e proporzionata. Tale verifica deve essere compiuta con riferimento all’insieme delle disposizioni che perseguono uno specifico obiettivo o producono un determinato effetto, e non necessariamente rispetto a ciascuna singola norma isolatamente considerata.
Con la seconda sentenza, la Corte ha rilevato che, pur spettando al giudice del rinvio accertare se le disposizioni FIFA contestate possano essere giustificate, appare in ogni caso incompatibile con l'art. 101 TFUE la norma che impedisce agli agenti di contattare o rappresentare un cliente già legato da un contratto di rappresentanza esclusiva al di fuori di un periodo di due mesi precedente la scadenza del contratto. Tale divieto, infatti, non si applica agli agenti che sono già vincolati da un contratto di rappresentanza esclusiva, i quali, invece, possono rinegoziare o rinnovare il contratto in qualsiasi momento, ottenendo così un vantaggio competitivo indebito.
Quanto al divieto di abuso di posizione dominante, la Corte ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione circa l'eventuale carattere abusivo delle norme contestate, nonché, ove ne sia accertata l'illegittimità, la verifica della sussistenza di possibili giustificazioni oggettive.