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29 maggio 202613 minuti di lettura

Antitrust Bites – Newsletter

Maggio 2026
Consultazione pubblica sulle linee guida in materia di concentrazioni

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza dei nuovi orientamenti in materia di controllo delle concentrazioni destinati a sostituire gli attuali orientamenti sulle operazioni di concentrazione orizzontali e non orizzontali.

La proposta prevede anzitutto l'unificazione in un unico testo degli attuali orientamenti in tema di concentrazioni orizzontali del 2004 e degli orientamenti in tema di concentrazioni non orizzontali del 2008.

La bozza degli orientamenti precisa, in linea con la prassi decisionale della Commissione, che la valutazione della Commissione in merito all'impatto di un'operazione di concentrazione sulla concorrenza nel mercato occorre si basi su parametri legati al prezzo e parametri non legati al prezzo, in base ai quali le imprese concorrono nel mercato. In particolare, gli orientamenti includono espressamente tra i parametri non legati al prezzo i seguenti: innovazione, qualità, possibilità di scelta, capacità produttiva, investimenti, privacy, sostenibilità e resilienza, inclusa la sicurezza degli approvvigionamenti.

La proposta dei nuovi orientamenti pone poi particolare rilevanza ai fini dell'analisi delle concentrazioni alle efficienze derivanti dalle operazioni, incluse economie di scala, sinergie in materia di ricerca e sviluppo, investimenti in tecnologie critiche e resilienza delle catene di approvvigionamento. La bozza distingue, in particolare, tra efficienze "dirette", derivanti dall'integrazione delle attività delle parti coinvolte nell'operazione di concentrazione e suscettibili di tradursi direttamente in riduzioni di costo, miglioramenti qualitativi o maggior varietà dei prodotti, ed efficienze "dinamiche", relative invece alla capacità e agli incentivi delle imprese a investire e innovare nello sviluppo di nuovi o migliori prodotti, servizi o processi produttivi.

La bozza chiarisce inoltre che ai fini dell'esame di un'operazione di concentrazione la Commissione è chiamata a tenere in considerazione anche efficienze relative alla sostenibilità, alla resilienza, alla sicurezza delle infrastrutture critiche e allo sviluppo di capacità industriali europee, purché dimostrabili e suscettibili di tradursi in benefici per i consumatori.

La proposta dei nuovi orientamenti prende poi specificamente in considerazione il tema delle acquisizioni di start-up, introducendo il concetto di "innovation shield". In particolare, la bozza prevede che tali operazioni possano, in linea di principio, essere considerate non idonee a far sorgere criticità concorrenziali, salvo il caso in cui l'operazione sia suscettibile di eliminare future pressioni concorrenziali in materia di innovazione.

I soggetti interessati sono invitati a presentare le proprie osservazioni entro il 26 giugno 2026.

 

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla qualificazione degli accordi di no-poach nel settore calcistico

Con sentenza del 30 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE con riferimento agli accordi di non assunzione (no-poach) di giocatori conclusi da un’associazione sportiva nazionale e da un insieme di club di calcio professionistico a seguito della sospensione sine die della stagione sportiva 2019/2020 dovuta alla pandemia di COVID-19.

La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale del Tribunale portoghese della concorrenza che ha sottoposto alla Corte la questione se il divieto di cui all'art. 101, paragrafo 1 del TFUE sia applicabile ad un accordo con cui i club partecipanti alle prime due divisioni nazionali in Portogallo, di concerto con la Lega nazionale di calcio professionistico, si sono impegnati a non assumere i calciatori che avessero risolto unilateralmente il proprio contratto di lavoro invocando le difficoltà connesse alla pandemia o alle conseguenti misure eccezionali adottate, quale il prolungamento della stagione sportiva. Si chiedeva altresì alla Corte di indicare se detto accordo potesse essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto.

Preliminarmente, la Corte ribadisce che per stabilire se un determinato accordo costituisca una forma di coordinamento intrinsecamente dannosa per il corretto funzionamento del gioco della concorrenza, è necessario esaminarne i termini, il contesto economico e giuridico di riferimento e gli obiettivi perseguiti.

Quanto al contenuto, gli accordi di no‑poach sono assimilabili agli accordi orizzontali di ripartizione delle «fonti di approvvigionamento», di cui all'art. 101, paragrafo 1, lett. c), TFUE. Essi sono considerati per loro natura dannosi per la concorrenza, in quanto tendono a congelare artificialmente la ripartizione dei lavoratori tra le imprese partecipanti, limitando, al contempo, la mobilità dei lavoratori e riducendone altresì il potere contrattuale nei confronti dell'impresa che li occupa.

Nel caso di specie, l’accordo di no‑poach era stato concluso nell'ambito della pandemia da Covid‑19, che, pur non giustificando di per sé deroghe all’art. 101 TFUE, ha inciso sulle dinamiche concorrenziali del settore calcistico, connotato da specificità proprie. In tale settore, infatti, la concorrenza tra club è strettamente legata alla partecipazione alle competizioni sportive, il cui equilibrio e buon funzionamento richiedono la presenza continuativa di un numero adeguato di squadre e il mantenimento di condizioni di relativa parità competitiva. L’incertezza circa la ripresa e la conclusione della stagione 2019/2020 esponeva, in tale prospettiva, al rischio di alterazioni rilevanti nella composizione delle squadre, tali da compromettere l’integrità delle competizioni, rischio ulteriormente amplificato dalle difficoltà economico‑finanziarie fronteggiate dai club.

In tale contesto, l'accordo, pur essendo diretto a restringere la concorrenza tra club nel mercato dell'assunzione del giocatori, perseguiva in parallelo uno scopo oggettivamente pro-concorrenziale, vale a dire garantire la stabilità degli organici dei giocatori che partecipano ai campionati nazionali, al fine di consentirne la ripresa in condizioni idonee ad assicurarne il regolare svolgimento.

La Corte, dunque, conclude che un tale accordo costituisce una restrizione per oggetto, a meno che non risulti che tale qualificazione non possa essere accolta in ragione dell’esame concreto del suo contenuto, dei suoi scopi e dello specifico contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce – circostanze che spetterà al giudice del rinvio valutare.

Infine, la Corte chiarisce che l'applicazione del divieto di cui all'art. 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo come quello in esame può essere esclusa qualora, da un lato, tale accordo non integri una restrizione della concorrenza per oggetto e, dall'altro, sia giustificato dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, rispetto al quale si presenti idoneo, necessario e proporzionato. In tale prospettiva, la Corte riconosce che, nel settore calcistico, l'esigenza di garantire l’integrità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo, idoneo a giustificare, in linea di principio, le previsioni dell’accordo. Spetterà al giudice del rinvio verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di idoneità, necessità e proporzionalità.

 

Pratiche commerciali scorrette e violazione della parità di trattamento: il Consiglio di Stato annulla la sanzione imposta da AGCM a Ryanair

Con sentenza del 12 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Ryanair e, per l'effetto, ha annullato la sanzione di 4.200.000 euro irrogatale dall’AGCM per due (presunte) pratiche commerciali scorrette, rilevando la violazione, da parte dell’Autorità, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Nel contesto emergenziale connesso alla pandemia da Covid‑19, l'Autorità aveva accertato due pratiche commerciali scorrette consistenti:

  • in carenze nell'assistenza post‑vendita e nelle informazioni rese ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli, con sistematica proposta del voucher sostitutivo in luogo del rimborso in denaro, costantemente ostacolato e reso oneroso;
  • nella diffusione di una campagna pubblicitaria ingannevole idonea a indurre i consumatori a ritenere di poter cambiare gratuitamente i biglietti acquistati, senza adeguata indicazione del limite temporale di sette giorni entro il quale il cambio volo poteva avvenire senza penali.

Nell'ambito del giudizio di impugnazione, Ryanair ha censurato, in particolare (i) il rigetto degli impegni proposti nel corso del procedimento, in quanto fondato su un profilo (i.e. la mancata indicazione del limite di sette giorni per il cambio volo senza penale) non contestato nella comunicazione di avvio del procedimento, nonché (ii) la violazione dei principi di trattamento e non discriminazione, evidenziando come analoghi procedimenti avviati nei confronti di altri vettori aerei si siano conclusi con l'accoglimento di impegni.

Tali argomenti sono stati respinti in primo grado dal TAR, il quale: (i) aveva reputato legittimo il rigetto degli impegni sulla base dell'ampia discrezionalità che caratterizza il sindacato dell'AGCM in materia; e (ii) aveva escluso la dedotta disparità di trattamento rispetto agli altri vettori, osservando che l’autonomia di ciascun procedimento e la necessità di una verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie impediscono una comparazione diretta tra le diverse valutazioni operate dall’Autorità nei confronti dei singoli professionisti.

Pur ribadendo che la valutazione sull'idoneità degli impegni rientra nella discrezionalità dell'Autorità, il Consiglio di Stato ha, invece, ritenuto che, nel caso di specie, l'Autorità abbia esercitato tale potere in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione, che devono presidiare l’azione amministrativa.

Dall'istruttoria è, infatti, emerso che l'Autorità ha avviato diversi procedimenti paralleli nei confronti di altri vettori aerei, contestando condotte sostanzialmente sovrapponibili a quelle addebitate a Ryanair, i quali avevano a loro volta presentato impegni dai contenuti ampiamente assimilabili.

Nei confronti delle altre compagnie l’Autorità ha instaurato un’interlocuzione procedimentale, consentendo integrazioni e modifiche sugli impegni proposti, sino alla loro definitiva approvazione e alla conseguente chiusura dei procedimenti senza accertamento dell’infrazione. Nei confronti di Ryanair, invece, l'Autorità ha disposto il rigetto degli impegni, senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale e senza consentire alla società di adeguare o integrare le misure proposte.

Secondo il Collegio, tale disparità di trattamento assume specifico rilievo poiché l’Autorità è intervenuta nei confronti di operatori concorrenti appartenenti al medesimo settore economico e destinatari di contestazioni strettamente analoghe, con conseguente necessità di assicurare uniformità e coerenza dell’azione amministrativa, anche al fine di evitare indebite alterazioni delle dinamiche concorrenziali del mercato.

Tale differente trattamento, conclude il Consiglio di Stato, non può essere giustificato dalla motivazione alla base del rigetto degli impegni (i.e. la mancata indicazione del limite di sette giorni per il cambio volo senza penale), in quanto fondata su una criticità non contestata nella comunicazione di avvio, non portata a conoscenza di Ryanair, e rispetto alla quale quest'ultima non era stata posta nelle condizioni di predisporre adeguate misure correttive.

 

L'intelligenza artificiale nel mirino dell'AGCM

Negli ultimi mesi l'AGCM ha esteso la propria attività di vigilanza in tema di pratiche commerciali scorrette ai sistemi di intelligenza artificiale generativa, concludendo tre istruttorie aventi ad oggetto il fenomeno delle "allucinazioni", ossia il rischio che, a fronte di input degli utenti, i sistemi di IA generino informazioni inesatte, fuorvianti o inventate.

Tali istruttorie sono state avviate dall'Autorità nei confronti delle società che detengono e gestiscono, rispettivamente, i modelli di intelligenza artificiale "DeepSeek" (il cui provvedimento di avvio è stato esaminato nella nostra newsletter di giugno 2025), "Le Chat" di Mistral AI, e "Nova AI", quest'ultima quale piattaforma che consente, mediante un'unica interfaccia, l'accesso a diverse chatbot basate su modelli di IA.

Tutti i procedimenti si sono conclusi con l'adozione, da parte delle società coinvolte, di impegni volti a garantire una maggiore trasparenza informativa sul rischio di allucinazioni dei sistemi offerti. In particolare, le società si sono impegnate a introdurre, nelle interfacce di utilizzo delle chatbot, disclaimer permanenti in lingua italiana volti ad avvisare gli utenti della possibile presenza di errori, nonché a integrare l'informativa precontrattuale con esplicite avvertenze, sempre in italiano, sui limiti di affidabilità dei contenuti generati dai sistemi e sulla necessità di verificarli. Nel procedimento relativo a DeepSeek, inoltre, la società si è impegnata a realizzare specifici interventi tecnologici volti a mitigare il rischio di allucinazioni, pur riconoscendo che questo sia, allo stato, non del tutto eliminabile. Infine, la società che gestisce Nova AI si è impegnata a chiarire ai consumatori che la propria piattaforma non è una nuova chatbot di IA, ma un servizio di aggregazione di modelli di esistenti.

Inoltre, appare opportuno segnalare che in tutti i procedimenti l’AGCOM ha ritenuto di non esprimere il parere richiesto dall'AGCM ai sensi dell'articolo 27(6) del Codice del consumo, affermando che le condotte contestate integrerebbero violazioni del Digital Services Act ("DSA") e, pertanto, rientrerebbero nella propria sfera di competenza. L’AGCM, tuttavia, ha comunque proseguito l'istruttoria, ritenendo applicabile la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette e chiarendo che: i servizi di IA generativa non sono automaticamente qualificabili come "motori di ricerca" o "servizi intermediari"; il DSA non pregiudica l'acquis in materia di tutela dei consumatori; e l’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo attribuisce all'AGCM competenza esclusiva nell'enforcement delle pratiche commerciali scorrette, anche quando le stesse  possano rilevare sotto il profilo di normative settoriali.

 

Abuso di dipendenza economica: l'AGCM avvia un procedimento per inottemperanza agli impegni nei confronti di Benetton

Con provvedimento del 21 aprile scorso, l'AGCM ha avviato un procedimento nei confronti di Benetton volto ad accertare la presunta inottemperanza agli impegni offerti dalla società e resi obbligatori all'esito di un procedimento concluso nel 2023 per abuso di dipendenza economica e relativo ai rapporti contrattuali con la rete di franchisee. In particolare, gli impegni accolti dall'Autorità – di cui si assume la violazione – erano volti a riequilibrare i rapporti tra Benetton e i suoi franchisee per garantire a questi ultimi una maggiore autonomia gestionale e commerciale.

Secondo l'Autorità, Benetton avrebbe dato attuazione agli impegni solo sul piano formale, continuando nella prassi operativa a mantenere un significativo livello di controllo sulle scelte commerciali e gestionali dei franchisee. Tale condotta emergerebbe sia dalla segnalazione di un gruppo societario che gestiva una rete di punti vendita a marchio Benetton, che dalle successive attività istruttorie svolte dall'Autorità, comprendenti richieste di informazioni rivolte anche ad altri operatori affiliati.

Sotto un primo profilo, l'AGCM contesta la possibile violazione dell'impegno concernente la gestione del debito pregresso e la procedura di sospensione in caso di inadempimento. In particolare, Benetton avrebbe interrotto unilateralmente le forniture nei confronti di diversi affiliati, invocando una generica e non meglio specificata situazione di "grave e perdurante inadempimento", senza previamente attivare la procedura di sollecito e contestazione degli asseriti inadempimenti, secondo quanto appositamente previsto dal contratto standard in attuazione degli impegni. Benetton, inoltre, avrebbe omesso di precisare che l'inadempimento contestato si riferisce esclusivamente alle forniture contrattuali e non anche alla situazione debitoria pregressa, che non può rilevare ai fini della cessazione dei rapporti.

Sotto un secondo profilo, l'AGCM affronta gli impegni relativi all'autonomia operativa degli affiliati. Secondo la ricostruzione dell'Autorità, nonostante l'eliminazione del riferimento al budget di acquisto nei rapporti contrattuali di franchising, Benetton avrebbe continuato a definire unilateralmente i budget stagionali e la quantità di prodotti che gli affiliati erano tenuti a ordinare per ciascun punto vendita, nonché i prezzi, i margini, le politiche di sconto, i riassortimenti e le campagne vendita. Benetton avrebbe poi sostituito il termine "budget" con quello di "forecast", mantenendo tuttavia invariata la sostanza economica della pratica: gli obiettivi di acquisto, invece di essere liberamente determinati dagli affiliati come previsto dagli impegni, sarebbero stati individuati unilateralmente nell'interesse della società, senza considerare l'effettivo andamento delle vendite o le concrete esigenze dei punti vendita.

Infine, l'Autorità ha rilevato che, a fronte dell'impegno di riacquistare, su richiesta degli affiliati, gli arredi dei punti vendita in caso di cessazione del rapporto di franchising, Benetton non avrebbe dato seguito a tali richieste, nonostante gli ingenti investimenti sostenuti dagli affiliati per l'apertura o il rinnovo dei punti vendita (anche su sollecitazione della stessa Benetton).

Alla luce delle condotte descritte, la ricostruzione prospettata dall'Autorità in sede di avvio è che Benetton possa aver significativamente compresso l'autonomia imprenditoriale dei propri affiliati, in contrasto con la finalità degli impegni assunti nel 2023, che avrebbero dovuto escludere "anche solo tramite influenze informali" la possibilità per Benetton di orientare le scelte commerciali degli affiliati.