
10 novembre 2025
Innovation Law Insights
10 Novembre 2025Pausa Legale
Gestire il rischio AI: la compliance parte dalla valutazione
Con l’AI Act europeo, la valutazione dei rischi non è facoltativa: è un obbligo legale continuo.
Nel nuovo episodio di Pausa Legale, Giulio Coraggio come costruire un framework di valutazione del rischio AI conforme e realmente efficace. Guarda il video QUI.
Artificial Intelligence
L’impatto della Legge 132/2025 sull’attività forense: obblighi, responsabilità e rapporto fiduciario
L’entrata in vigore della Legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, avvenuta il 10 ottobre 2025, rappresenta un passaggio normativo cruciale per le professioni intellettuali, in particolare per quella forense. Il legislatore ha introdotto una disciplina che incide direttamente su alcuni dei pilastri alla bese dell’attività dell’avvocato: la personalità del rapporto, la responsabilità professionale e la trasparenza nel rapporto con il cliente, ridefinendo il perimetro entro cui è lecito e conforme utilizzare strumenti di AI generativa.
Uno dei cardini della nuova normativa è il principio secondo cui l’intelligenza artificiale può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali e di supporto. L’articolo 13 comma 1 della legge stabilisce, infatti, che la prestazione professionale deve essere svolta “prevalentemente” dal professionista, il che esclude la possibilità di delegare alla tecnologia il contenuto sostanziale dell’incarico. L’avvocato può quindi utilizzare sistemi di AI per attività ausiliarie – come la ricerca giurisprudenziale, l’analisi documentale o la redazione di bozze – ma deve mantenere il controllo pieno e consapevole sul risultato finale. Riaffermando, così, la centralità del giudizio critico, dell’esperienza e della competenza del professionista, elementi che costituiscono il cuore della consulenza legale. L’AI è ammessa come strumento, non come sostituto. La norma intende così tutelare la qualità del servizio e garantire che il professionista mantenga il controllo effettivo del processo decisionale.
In tema di trasparenza, la legge introduce, al comma 2 dell'art. 13, un obbligo di informativa preventiva: l’avvocato deve comunicare al cliente, in modo chiaro e comprensibile, quali sistemi di intelligenza artificiale vengono utilizzati e in che modo saranno impiegati. Sebbene la norma non imponga una forma specifica, la prassi che si sta formando suggerisce l’inserimento di tale informativa nella lettera di incarico o nel mandato professionale, preferibilmente in forma scritta. Il contenuto dell’informativa dovrebbe includere: la tipologia di AI impiegata (generativa, predittiva, conversazionale, ecc.); il tipo di piattaforma utilizzata (on-premise, cloud, europea o extra-UE); la conferma che l’AI è usata solo per attività di supporto; e la dichiarazione che la responsabilità finale resta in capo al professionista. Questa prescrizione rafforza il principio di trasparenza e mira a preservare il rapporto fiduciario e personale tra cliente e professionista. Il cliente deve essere messo in condizione di comprendere il ruolo della tecnologia nel servizio ricevuto, evitando ogni ambiguità o opacità. L’informativa, quindi, non è un mero adempimento formale, ma un momento qualificante del rapporto contrattuale.
Con riferimento alla responsabilità professionale, la legge chiarisce in modo inequivocabile che l’utilizzo dell’AI non attenua la responsabilità del professionista. L’avvocato rimane l’unico garante del risultato finale, e risponde personalmente di eventuali errori, imprecisioni o distorsioni generate dal sistema. In tal senso, l’affidamento acritico alla tecnologia può comportare conseguenze legali dirette, come dimostrato da una recente sentenza del Tribunale di Torino, che, con sentenza n. 2120/2925, ha sanzionato un legale per aver presentato un ricorso contenente contenuti inconferenti generati da AI. La norma impone quindi un approccio consapevole e competente all’uso dell’intelligenza artificiale. L’avvocato deve essere in grado di valutare, verificare e correggere l’output generato, mantenendo il controllo sul contenuto e sull’efficacia della prestazione. La responsabilità non è delegabile, e la tecnologia non può fungere da scudo.
Dall'analisi della nuova disciplina si evince che, se da un lato la norma tutela il rapporto fiduciario con il cliente, dall’altro rischia di appesantire l’attività forense con oneri formali e sostanziali che potrebbero ostacolare l’adozione diffuse dell’AI nel settore forense. Il legislatore, infatti, ha scelto un approccio prudente, ma forse troppo conservativo, che non solo ignora, almeno parzialmente, gli obblighi deontologici già in capo ai professionisti, ma anche fa generare riflessioni su quale sia l'effettivo valore della prestazione professionale nell’era digitale. In definitiva, la sfida sarà bilanciare, da un lato, etica e progresso, e, dall'altro, competenze tecnologiche e tradizionali, evitando che la regolazione legislativa della professione forense diventi un freno anziché un volano per una giustizia più efficiente e accessibile.
Autore: Giovanni Chieco
Intellectual Property
Il TAR Emilia-Romagna sul riconoscimento dell’importante carattere artistico ai sensi della Legge sul diritto d’autore: il caso degli allestimenti museali
Il riconoscimento dell' "importante carattere artistico" ai sensi della Legge d'autore agli allestimenti dei musei: la pronuncia del TAR dell'Emilia Romagna
Con una sentenza di rilievo per il settore dei beni culturali e del diritto d’autore, lo scorso 8 ottobre il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare un allestimento museale come opera dell’ingegno dotata di importante carattere artistico (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 246/2025).
La vicenda trae origine dall’istanza presentata nel 2024 dall’architetto che aveva curato l'allestimento della mostra, con la quale egli aveva chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna di riconoscere al Museo della Storia (noto anche come Palazzo Pepoli Antico) – considerato nel suo insieme, quindi anche con l'allestimento interno da lui progettato – un "importante carattere artistico" così come previsto dall’art. 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).
Tale norma attribuisce all’autore dell’opera il diritto morale di rivendicarne la paternità e di opporsi a modifiche che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tale previsione non si estende però all'eccezione rappresentata dalle opere architettoniche, per le quali l’autore non può impedire le modificazioni necessarie alla realizzazione o all’adeguamento dell’opera già costruita, salvo che l’opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale come avente "importante carattere artistico". In tale ultimo caso, infatti, spetta all’autore medesimo lo studio e l’attuazione delle modifiche da apportare.
Nel caso di specie, la Soprintendenza – ottenuto conforme parere del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee – aveva accolto l’istanza, riconoscendo l'importante carattere artistico non solo all’edificio restaurato, ma anche al suo allestimento museale interno.
A presentare il ricorso avverso il decreto del Ministero della Cultura sono state Genus Bononiae – Musei della Città s.r.l., società della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e la Fondazione stessa, proprietarie di Palazzo Pepoli Antico.
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto sostenendo che il riconoscimento in questione avrebbe trasformato uno strumento di protezione della paternità artistica in un vincolo di immodificabilità del museo, incompatibile con la natura dinamica e comunicativa dell’allestimento. Secondo le esponenti, poi, difettavano presupposti oggettivi e soggettivi per estendere la tutela autorale all'allestimento, il quale era frutto di un lavoro corale di più professionisti e non solo dell'architetto richiedente. Un'ulteriore doglianza riguardava poi la carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto la Soprintendenza non aveva verificato la corrispondenza tra il progetto originario e lo stato attuale dell’allestimento, nel tempo più volte modificato.
Il TAR ha anzitutto chiarito che la finalità dell’art. 20 della legge sul diritto d’autore non è quella di introdurre un vincolo pubblicistico di immodificabilità dell’opera, bensì di tutelare l’interesse personale e morale dell’autore. Da ciò discende che il provvedimento della Soprintendenza – poi recepito dal Ministero – non era viziato da sviamento di potere, poiché la finalità perseguita non era quella di sottoporre il museo a un vincolo di tutela assimilabile a quello previsto per i beni culturali, bensì quella di riconoscere la rilevanza autorale e artistica del progetto dell’architetto.
Rigettato il primo motivo di ricorso, il Tribunale amministrativo ha invece accolto il secondo, ritenendo l'accoglimento dell'istanza dell'architetto privo di presupposti logici e giuridici. Infatti, come sottolineato dal Collegio, sussiste una differenza tra "ordinamento museale" e "allestimento". Il primo riguarda la disposizione concettuale delle opere ed è definita dal curatore; il secondo, invece, traduce le direttive del curatore nello spazio espositivo.
L’allestimento è, per definizione, strumentale, temporaneo e adattabile: esso deve poter mutare nel tempo per rispondere all’evoluzione dei linguaggi comunicativi, delle tecnologie espositive e delle esigenze di fruizione. Impedire le modifiche dell'allestimento significherebbe negare la “fisiologia” stessa del museo, come riconosciuto anche dall’Avvocatura dello Stato nel corso del giudizio.
Il TAR ha rilevato ulteriori elementi a sostegno dell’illegittimità del riconoscimento: anzitutto la difficoltà di delimitare l’oggetto della tutela, in quanto l’allestimento era frutto del lavoro sinergico di più figure e non poteva essere attribuito a un unico autore. In secondo luogo, veniva rilevata la mancata verifica dello stato attuale dell’allestimento, già modificato nel corso degli anni. Da ultimo, emergeva la carenza dei requisiti previsti dalla Circolare n. 29/2021 della Direzione Generale Creatività Contemporanea, che richiede la presenza di almeno due pubblicazioni tecniche di livello nazionale o internazionale dedicate all’opera. Le riviste indicate non soddisfacevano pienamente tale criterio, né descrivevano le peculiarità dell’allestimento in modo significativo.
Il Tribunale regionale ha dunque annullato il decreto ministeriale e gli atti connessi nella parte in cui estendevano il riconoscimento dell'importante carattere artistico all’allestimento museale, confermando invece la legittimità del riconoscimento per la parte architettonica.
La pronuncia offre spunti di grande interesse sia per il diritto d’autore applicato all’architettura, sia per la gestione dei musei contemporanei e sollecita una riflessione sul rapporto tra tutela autoriale e gestione pubblica del patrimonio museale, specie in contesti di collaborazione tra fondazioni, enti locali e progettisti. In prospettiva, la decisione contribuirà probabilmente a contenere l’estensione automatica della tutela autoriale agli allestimenti, riaffermando l’esigenza di equilibrio tra i diritti creativi del progettista e le necessità di rinnovamento e accessibilità dei musei.
Autrice: Noemi Canova
Technology, Media and Telecommunications
Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 30 settembre 2025
Con comunicato stampa del 21 ottobre scorso, Infratel ha informato della pubblicazione della Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga, aggiornata al 30 settembre 2025.
La Strategia nazionale per la Banda Ultralarga – “Verso la Gigabit Society”, prevista nell’ambito del PNRR e approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la Transizione Digitale (CiTD), ha come obiettivo quello di portare la connettività a 1 Gpb/s su tutto il territorio italiano entro il 2026 e favorire lo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili.
La Strategia include diversi Piani di intervento pubblico per promuovere e incentivare la copertura di aree geografiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.
Le attività operative del Piano Nazionale Banda Ultralarga sono state avviate nel 2016 da Infratel Italia S.p.A., società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare, l’obiettivo di Infratel è di intervenire nelle aree a fallimento di mercato, attraverso la realizzazione e l’integrazione di infrastrutture a banda larga e ultralarga al fine di estendere le opportunità di accesso a Internet veloce per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni. È attraverso Infratel che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy implementa le misure definite nella Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga con l’obiettivo di ridurre le disparità infrastrutturali e di mercati esistenti nel territorio italiano, attraverso la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
La Relazione in commento descrive lo stato di avanzamento del Piano focalizzandosi sulle cinque fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.
Nella fase di progettazione definitiva sono identificati i tracciati delle reti da realizzare, le infrastrutture da riutilizzare, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per l’infrastrutturazione in tecnologia FTTH (Fiber To The Home), nonché i siti necessari per l’infrastrutturazione in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). A seguito dell’approvazione dei progetti definitivi da parte di Infratel, si apre la fase della progettazione esecutiva, finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. In seguito, possono essere avviati i lavori nei cantieri. Completati tali lavori, Infratel svolge le verifiche finali che, in caso di esito positivo, conducono al rilascio di un collaudo positivo.
La Relazione indica che, al 30 settembre 2025, la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH è stata approvata in 6.069 comuni, ossia 10 in più rispetto ai dati di marzo 2025. Come evidenziato nella Relazione, il numero dei progetti previsti può subire delle variazioni nel tempo a causa di riprogettazioni dovute a vari impedimenti. In particolare, a seguito dell'avanzamento della progettazione esecutiva, alcuni comuni sono risultati privi di unità immobiliari cd. "bianche" da collegare e, pertanto, sono stati emessi nuovi piani tecnici regionali che hanno recepito l’annullamento dell’intervento in alcuni comuni. Per tale ragione, il numero di comuni per i quali è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla realizzazione della rete in tecnologia FTTH risulta lievemente inferiore rispetto al numero registrato lo scorso marzo.
In relazione al numero di comuni in cui è stata approvata la progettazione definitiva relativa alla rete in tecnologia FWA si registra un aumento pari a 6 comuni. Infatti, al 30 settembre 2025, il numero dei comuni con progetti definitivi approvati per quanto riguarda la realizzazione della rete FWA è pari a 6.962.
Come si legge nella Relazione, i comuni in relazione ai quali è stata approvata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH sono complessivamente 6.042, mentre sono complessivamente 3.501 i progetti esecutivi approvati relativamente alla realizzazione della rete in tecnologia FWA. Si assiste, dunque, ad un aumento di 10 comuni per i quali è stata realizzata la progettazione esecutiva delle reti in tecnologia FTTH rispetto ai dati di marzo 2025. Per la tecnologia FWA, il numero dei progetti esecutivi approvati rispetto a marzo 2025 è invece diminuito di 3 unità. Come visto sopra, il numero dei progetti può infatti subire variazioni anche in ragione dell'annullamento degli interventi in alcune aree.
Inoltre, al 30 settembre 2025, sono state completate le attività di infrastrutturazione in 10.143 dei complessivi 11.779 cantieri aperti per la realizzazione della fibra e in 3.434 dei 3.499 cantieri per la realizzazione di rete in tecnologia FWA.
I lavori relativi all’infrastrutturazione in tecnologia FTTH si sono conclusi con collaudo positivo in 5.064 comuni, per un totale di 9.409 progetti; rispetto al marzo 2025, sono stati collaudati positivamente i progetti relativi alla rete FTTH in ulteriori 318 comuni, con un aumento del numero di progetti per cui è stato emesso collaudo positivo pari a 679 unità.
I lavori di infrastrutturazione in tecnologia FWA si sono conclusi con collaudo positivo in 2.759 siti, con un aumento di 187 unità rispetto allo scorso marzo.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Infratel pubblica la Relazione sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale Banda Ultralarga al 31 marzo 2025”.
Autrici: Flaminia Perna, Matilde Losa
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Noemi Canova, Giovanni Chieco, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Giulio Napolitano, Andrea Pantaleo, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui, consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, e il nostro magazine mensile Diritto Intelligente interamente dedicato all'AI qui.
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