
13 febbraio 2025 • 16 minuti di lettura
Innovation Law Insights
13 Febbraio 2025Webinar
DORA – Cosa sapere del Decreto Legislativo integrativo italiano?
DORA è entrato in vigore ma il quadro normativo va completato con il decreto legislativo di integrazione italiano la cui bozza ora è disponibile.
I professionisti dello studio legale DLA Piper, Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Giulia Zappaterra, Edoardo Bardelli, Marianna Riedo e Gabriele Cattaneo hanno affrontato le criticità previste dalla bozza del decreto legislativo integrativo del Regolamento DORA e hanno fornito best practice su come gestirle. Trovate la registrazione dell’evento QUI.
Artificial Intelligence
La Commissione fa chiarezza sulla definizione di “Sistema di IA”: pubblicate le Linee Guida
Il 6 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida interpretative per chiarire la definizione di “sistema di IA” ai sensi dell’Articolo 3(1) del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
Queste linee guida rispondono all’obbligo previsto dall’art. 96(1)(f) del Regolamento e offre prezioso (quanto atteso) orientamento per stabilire se un determinato sistema possa considerarsi IA ai fini dell’AI Act. L’obiettivo dichiarato, infatti, è facilitare un’applicazione efficace delle prime disposizioni del Regolamento entrate in vigore il 2 febbraio, tra cui rientrano quelle relative all’alfabetizzazione in materia di IA ed ai divieti su determinate pratiche considerate troppo rischiose per i diritti fondamentali.
Elementi costitutivi di un sistema di IA
Le linee guida scompongono in modo chiaro gli elementi (sette, individualmente trattati) che caratterizzano la definizione di “sistema di IA” di cui all’Articolo 3(1) AI Act. Viene sottolineato come tali elementi possano manifestarsi in modo diverso nelle due fasi principali del ciclo di vita di un sistema IA: la fase di costruzione (pre-deployment) e la fase di uso (post-deployment). Non è pertanto necessario che tutti gli aspetti siano sempre presenti in entrambe le fasi.
Di seguito, riportiamo una sintesi degli elementi trattati:
Sistema automatizzato
Il termine (come già chiarito all’interno del Considerando 12) si riferisce al fatto che il funzionamento dei sistemi di IA prevede l’uso di macchine, comprendendo sia le componenti hardware che software necessarie al suo funzionamento.
Autonomia
Il sistema è progettato per operare con un “certo grado di indipendenza” dall’intervento umano. Nel chiarire la portata del concetto espresso nel Considerando 12, il riferimento vuole escludere sistemi progettati per operare esclusivamente con il coinvolgimento e l’intervento manuale dell’uomo.
Adattabilità
Intrinsecamente connesso al tema della autonomia, la adattabilità del sistema può includere la capacità di modificarsi nel tempo, apprendendo dai dati o dall’esperienza anche dopo la sua messa in servizio. Tale adattabilità può manifestarsi attraverso cambiamenti nel comportamento del sistema, generando risultati diversi in risposta agli stessi input con il passare del tempo.
Si chiarisce come, d’altra parte, un sistema può ma non deve necessariamente possedere capacità di adattamento o di autoapprendimento post-deployment per costituire un sistema di IA.
Obiettivi del sistema
Un sistema di IA è tipicamente progettato per raggiungere uno o più obiettivi, che possono essere espliciti (perché si riferiscono a obiettivi direttamente codificati dallo sviluppatore nel sistema) ed impliciti (non dichiarati espressamente, ma deducibili dal comportamento o dalle assunzioni di base del sistema).
Se gli obiettivi del sistema sono interni allo stesso, le c.d. finalità previste sono esterne e comprendono il contesto in cui il sistema è stato progettato per essere utilizzato e come deve essere gestito.
Deduzione degli output utilizzando tecniche di IA, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali
Il sistema deve essere in grado di dedurre in che modo produrre un output partendo dagli input che riceve. Tale capacità risulta essere condizione indispensabile per distinguere i sistemi di IA da altri tipi di sistemi.
Il termine “deduce”, utilizzato nell’articolo 3, paragrafo 1, e chiarito nel considerando 12 del Regolamento, è volutamente ampio e non si limita a un’accezione ristretta del concetto di deduzione/inferenza come capacità di un sistema di ricavare un output da un input, e quindi di dedurre il risultato.
Di conseguenza, la formulazione utilizzata, ossia “deduce, come generare output”, deve essere intesa come riferita alla fase di costruzione, in cui un sistema ricava output attraverso tecniche di IA (che includono machine-learning, supervised/unsperised learning, deep learning, etc.) che innescano la capacità deduttiva.
Come noto, gli output di un sistema IA possono assumere forme diverse: previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono avere un impatto su un ambiente fisico (ad esempio, il movimento di un robot) o virtuale (processi digitali, interazioni con applicazioni esterne).
Casi esclusi dalla definizione
Le linee guida chiariscono, inoltre, quali sistemi non siano da considerarsi IA perché privi di quella fondamentale capacità deduttiva che deve caratterizzare il sistema. Fra questi:
- Sistemi basici: sistemi sviluppati e distribuiti per eseguire compiti basati su input o regole manuali, senza alcun “apprendimento, ragionamento o modellazione” in nessuna fase del ciclo di vita del sistema.
- Sistemi basati su metodi euristici tradizionali: sistemi che risolvono problemi con logiche predeterminate, senza modificare il proprio comportamento basandosi su nuovi dati.
- Sistemi predittivi semplici: anche se tecnicamente possono essere considerati basati su approcci automatizzati, sono esclusi altresì tutti i sistemi machine-based le cui prestazioni possono essere ottenute attraverso regole di apprendimento statistico di base.
Conclusioni
Per quanto non vincolanti, le linee guida forniscono comunque un primo importante strumento per assistere fornitori ed altri soggetti coinvolti nel valutare se un software possa rientrare nella definizione di “sistema di IA” secondo l’AI Act.
Grazie a una lettura pratica dei sette elementi approfonditi al suo interno, risulta più semplice orientarsi in un quadro normativo caratterizzato da grande complessità.
Sul tema, può essere di interesse “Agenti di intelligenza artificiale: Implicazioni legali dell’intelligenza artificiale autonoma”.
Autore: Gabriele Cattaneo
Intellectual Property
Il Caso Glashütte: l’assenza di capacità distintiva del marchio costituito da un nome geografico per beni virtuali
Con una recente sentenza, il Tribunale UE si è espresso sulla differenza sostanziale tra beni virtuali e fisici e i criteri di valutazione della capacità distintiva del marchio costituito da un nome geografico destinato a contrassegnarli.
La sentenza è intervenuta in sede di un ricorso avviato per ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Quinta Commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (di seguito, "EUIPO"), nel procedimento R 773/2023-5. La ricorrente è una società appartenente a un noto gruppo tedesco attivo nel settore dell’orologeria di lusso, con sede presso la città tedesca di Glashütte.
La domanda di marchio al centro della controversia aveva ad oggetto un segno che includeva il nome della città. Inoltre, designava voci merceologiche inerenti ai beni virtuali, inclusi orologi, contenute nella classe 9, e inerenti ai relativi servizi di vendita al dettaglio e alla fornitura contenute nelle classi 35 e 41.
La sentenza è interessante per le conclusioni raggiunte dal Tribunale UE sulle problematiche legate all’utilizzo di un nome geografico e alla mancanza di capacità distintiva in relazione alla protezione di un marchio destinato a contrassegnare beni virtuali.
Le criticità connesse al nome geografico
La Commissione di ricorso ha riconosciuto che “Glashütte” è una città tedesca nota per la sua tradizione orologiera e che il pubblico tedesco assocerà immediatamente questo nome alla produzione di orologi di alta qualità. Tale associazione è sufficiente a rendere il termine “Glashütte” privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (“EUTMR”), che esclude la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare l’origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. Per questi motivi, la Commissione ha confermato la mancanza di capacità distintiva del segno per contrassegnare orologi virtuali.
Il carattere distintivo di un marchio destinato a contrassegnare beni virtuali
Con riferimento alle valutazioni sul carattere distintivo e alla natura virtuale dei beni e servizi, il Tribunale UE ha stabilito che, in linea di principio, il pubblico di riferimento percepirà i beni e i servizi virtuali nello stesso modo in cui percepisce i corrispondenti beni e servizi reali. Sebbene ogni caso meriti una valutazione specifica, che tenga conto della natura dei prodotti e dei servizi virtuali coinvolti, se i beni virtuali costituiscono una semplice riproduzione dei beni reali o se i beni e i servizi virtuali ne emulano le funzioni, è altamente probabile che la percezione del pubblico riguardo a questi ultimi sia una mera proiezione della percezione che avrebbe del bene reale corrispondente.
In applicazione di quanto sopra, il Tribunale UE ha concluso che, poiché gli orologi virtuali riproducono ed emulano le funzioni degli orologi reali, la percezione del marchio destinato ai beni virtuali da parte del pubblico sarà influenzata dalla notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria tradizionale, proprio come accadrebbe per un marchio destinato a contrassegnare i medesimi beni reali. Confinato a mera informazione promozionale sulla qualità e sull’autenticità dei beni e dei servizi virtuali, il segno è stato quindi giudicato privo di capacità distintiva.
Su un argomento simile può essere d’interesse l’articolo “La sfida dei marchi di alta moda nel Metaverso – la tutela dei marchi e dei design virtuali”.
Autrice: Tamara D’Angeli
Legal Design Tricks
Trick #6: Prototipazione: dall’idea alla realtà!
Trasforma in realtà la tua idea prima di investire e migliorala prima di implementarla.
Cos’è la prototipazione?
Creare il prototipo di una idea è il primo passo verso la soluzione finale da implementare.
Nel design thinking si tratta della creazione di modelli tangibili che simulano un prodotto o servizio per testarne il valore. Nel legal design questo si traduce nella sperimentazione di nuovi modelli di documenti, contratti o processi legali per valutarne l’usabilità prima della loro implementazione.
Perché prototipare è fondamentale?
- Aiuta a visualizzare e testare le idee.
- Rende concreto qualcosa di astratto.
- Evita di investire tempo e risorse in soluzioni sbagliate.
Meglio un prototipo imperfetto oggi che una soluzione sbagliata domani!
Quali sono i principi chiave per una prototipazione efficace?
Le regole d’oro sono:
- Fail Fast – Sbaglia presto per correggere in fretta.
- Iterate Quickly – Interagisci velocemente per migliorare la soluzione.
- Minimum Viable Product (MVP) – Parti da una versione essenziale, poi raffina.
- Keep It Simple, Stupid (KISS) – Più semplice è il prototipo, più efficace sarà la soluzione.
L’obiettivo? Capire cosa funziona (e cosa no) nella soluzione il prima possibile!
Ma come prototipare?
Le tecniche di prototipazione nel Legal Design sono molteplici e prendono origine del mondo del design. Tra queste, alcune sono:
- Wireframe – Crea sketch o layout semplificati per testare come hai architettato e organizzato le informazioni.
- Storyboard – Sviluppa la sequenza visiva che simula l’esperienza utente con un documento o servizio.
- Mockup interattivi – Disegna la versione digitale del tuo progetto per verificarne la navigabilità.
- Role Play – Simula l’user experience anche dal vivo per osservare come gli utenti interagiscono con la soluzione.
Ricorda: ogni prototipo deve essere migliorabile e adattabile.
Facciamo un esempio!
Lo stesso cliente per cui la scorsa volta abbiamo generato desidera migliorare i propri modelli di contratto per renderli chiari e intuitivi. Il team legale:
- Crea un Minimum Viable Product, ovvero una bozza semplificata con icone e spiegazioni per testare il prototipo anche internamente, raccogliendo un feedback
- Applica la logica Fail Fast & Iterate Quickly, modificando rapidamente il contratto in base ai problemi emersi.
- Segue il principio KISS, eliminando il superfluo e rendendo il testo chiaro e intuitivo.
Risultato? Il nuovo modello di contratto sarà sin da subito più chiaro ed efficace, migliorando le negoziazioni!
Lo sapevi?
In Amazon, prima di lanciare un nuovo prodotto o servizio sul mercato, si prova a scrivere il comunicato stampa. Si chiama metodo “working backward”!
Perché? Se non si riesce a spiegare il valore del prodotto o servizio in modo chiaro e coinvolgente, significa che la soluzione non è ancora abbastanza buona per essere implementata.
Nel mondo del Legal Design questo significa che se il tuo contratto non si spiega da solo… va riprogettato! KISS & Iterate Quickly!
E ora?
Hai un prototipo…ma funziona davvero? La prossima sfida è TESTARLO!
Ne parliamo nell’episodio #7 di Legal Design Tricks!
Puoi Vedere le infografiche QUI.
Autrice: Deborah Paracchini
Technology Media and Telecommunication
Consultazione pubblica AGCom consultazione pubblica sulle regole per le frequenze nella banda 24.25 – 26.5 GHz
Lo scorso 27 gennaio, l’AGCom ha pubblicato la Delibera 21/25/CONS con la quale ha avviato una consultazione pubblica sulle procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25-26.5 GHz, al fine di favorire lo sviluppo delle reti wireless a banda ultra-larga.
Questa consultazione fa seguito al procedimento, avviato a luglio scorso con la delibera 258/24/CONS, concernente le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25 – 26.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche. L’iniziativa è stata avviata anche in vista della scadenza dei diritti d’uso attualmente assegnati per questa banda, prorogata per alcuni di essi al 31 dicembre 2026 (mentre altri diritti d’uso sono scaduti il 31 dicembre 2024 non essendone stata prorogata la scadenza).
Lo scopo della consultazione è quello di acquisire input da parte dei soggetti interessati in merito alle procedure per l’assegnazione e alle regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 24.25 – 26.5 GHz (nota come “Banda 26 GHz bassa”), al fine di supportare lo sviluppo delle reti 5G, sia mobili che Fixed Wireless Access (FWA).
La Banda 26 GHz bassa è contenuta a sua volta nella banda 24.25 – 27.5 GHz, che è stata inserita tra le bande pioniere in ambito comunitario per lo sviluppo della tecnologia 5G. Come indicato nell’Allegato A della delibera, attualmente una parte di tale intervallo di frequenze è impiegata per sistemi punto-punto e punto-multipunto per servizi di tipo wireless local loop (WLL); tuttavia, le caratteristiche della Banda 26 GHz bassa la rendono particolarmente idonea alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche di elevata capacità, quali quelli basati sulla tecnologia 5G.
Il documento in consultazione, di cui all’Allegato A alla delibera 21/25/CONS, delinea le proposte dell’Autorità per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze appartenenti alla Banda 26 GHz bassa.
In particolare, l’Autorità, dopo una prima sezione introduttiva, esamina il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con particolare attenzione alle condizioni di impiego della Banda 26 GHz bassa, al quadro per l’assegnazione dei diritti d’uso per servizi WLL, al contesto tecnologico e alle esigenze di sviluppo, nonché allo stato di occupazione della banda da parte di altri servizi.
Nella sezione successiva, l’AGCom espone i propri orientamenti con riferimento alle procedure di assegnazione e alle regole per l’utilizzo della Banda 26 GHz bassa, riportando anche la bozza di provvedimento che l’AGCom proporrebbe di adottare allo scopo di disciplinare l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze ricomprese nella Banda 26 GHz bassa.
In particolare, tale provvedimento ha ad oggetto le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili nella banda 26 GHz bassa in maniera funzionale all’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, nonché le relative condizioni d’uso delle frequenze.
La bozza di provvedimento descrive le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso WLL relativi alla Banda 26 GHz bassa, con particolare riferimento ai requisiti per la presentazione delle domande per parteciparvi. Viene inoltre prevista una procedura specifica per i casi in cui non si dovesse procedere all’assegnazione delle frequenze all’esito della prima fase della procedura o al termine della gara.
Nel testo in bozza sono inoltre descritte le condizioni e gli obblighi generali per l’utilizzo ordinato, efficiente e non interferente delle frequenze della Banda 26 GHz bassa.
È altresì prevista la possibilità per gli attuali titolari di diritti d’uso WLL di usufruire di un periodo di uso transitorio delle frequenze fino al 31 dicembre 2027, al fine di facilitare la transizione tra l’uso delle frequenze per sistemi di tipo WLL e i sistemi a banda ultra-larga.
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica potranno trasmettere i loro contributi entro il 13 marzo 2025.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’AGCom avvia una consultazione pubblica sulle misure regolamentari concernenti l’assegnazione delle frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche wireless a banda larga e ultralarga”.
Autrici: Flaminia Perna, Matilde Losa
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Noemi Canova, Gabriele Cattaneo, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Nadia Feola, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Tommaso Ricci, Marianna Riedo, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Federico Toscani, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.
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