
27 aprile 2026
Innovation Law Insights
27 aprile 2026Pausa legale
La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce come impugnare le decisioni dell’EDPB: cosa significa per le imprese?
Le aziende possono impugnare direttamente le decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)? Si tratta di una questione spesso sollevata nel contesto dell’applicazione del GDPR.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ora fornito chiarimenti in merito, con implicazioni concrete per la strategia contenziosa e le interazioni con le autorità di controllo.
Nell'ultima puntata di Legal Break, Giulio Coraggio di DLA Piper affronta l'argomento, offrendo approfondimenti su:
- cosa ha effettivamente stabilito la Corte
• perché la decisione è rilevante dal punto di vista pratico
• cosa le aziende dovrebbero già tenere in considerazione per il futuro
È possibile guardare l’episodio QUI.
Data protection and cybersecurity
Interesse legittimo ai sensi del GDPR: perché continua a fallire nella pratica (e cosa ci dice il Garante)
L'interesse legittimo ai sensi del GDPR continua ad essere una delle basi giuridiche più utilizzate e più fraintese. Ma quali sono le questioni più rilevanti da affrontare e come utilizzarlo correttamente?
Il recente compendio pubblicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati offre un messaggio molto chiaro: la questione non è se l'interesse legittimo possa essere utilizzato, ma come viene applicato nella pratica. E se si osservano le recenti tendenze in materia di applicazione, comprese le decisioni dell'autorità italiana per la protezione dei dati, il Garante per la protezione dei dati personali, la direzione è coerente.
Cosa richiede realmente l’interesse legittimo ai sensi del GDPR
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, l'interesse legittimo si basa su un test in tre fasi:
- deve sussistere un interesse legittimo
- il trattamento deve essere necessario
- l'interesse non deve essere superato dai diritti delle persone
In teoria sembra semplice.
In pratica, è una delle basi giuridiche più complesse da applicare.
Il compendio dell'EDPB, che analizza più di 60 decisioni dello Sportello Unico, conferma che l'interesse legittimo può coprire un'ampia gamma di scenari, dalla prevenzione delle frodi al marketing e persino allo sviluppo dell'IA. Ma tale flessibilità ha un costo: un onere di giustificazione molto più elevato.
Perché l'interesse legittimo ai sensi del GDPR continua a fallire
- Mancanza di una vera e propria valutazione dell'interesse legittimo (LIA)
Il primo problema ricorrente è di natura procedurale. Molte aziende semplicemente non effettuano una LIA adeguata prima di avviare il trattamento. Ed è qui che le cose già vanno storte. Le autorità di controllo della protezione dei dati sono molto chiare: la valutazione deve essere effettuata ex ante, non ricostruita a posteriori.
- Interessi descritti in termini generici
Un altro modello che vedo molto spesso nella pratica, e che il compendio conferma, è l'uso di finalità vaghe:
- “miglioramento dei servizi”
- “misurare le prestazioni”
- “migliorare l’esperienza dell’utente”
Queste formulazioni non funzionano. Le autorità di regolamentazione si aspettano che l’interesse legittimo sia articolato in modo chiaro e preciso, altrimenti l’intero test crolla.
- Il test di necessità è sottovalutato
Anche quando l’interesse viene accettato, i titolari del trattamento spesso non riescono a dimostrare che il trattamento sia necessario. Le autorità pongono sempre più spesso una domanda molto semplice: potreste ottenere lo stesso risultato in modo meno invasivo? In alcuni casi, la risposta è sì, e questo è sufficiente per invalidare la base giuridica.
- Il test di bilanciamento è il punto in cui si perdono la maggior parte dei casi
Questo è il vero campo di battaglia. L'analisi non è teorica. Si basa su come il trattamento viene percepito dall'individuo.
I fattori chiave includono:
- le aspettative ragionevoli
- livello di trasparenza
- impatto effettivo sull'interessato
Se il trattamento è inaspettato, opaco o troppo invasivo, l’interesse legittimo non regge.
La posizione del Garante sull'interesse legittimo
Ciò che risulta particolarmente interessante è quanto le recenti decisioni dell’Autorità italiana per la protezione dei dati personali, il Garante, siano in linea con questo approccio. In diversi casi, il Garante ha contestato:
- il livello insufficiente di dettaglio delle LIA
- l'uso di valutazioni standardizzate o generiche
- la mancanza di un vero e proprio test di bilanciamento documentato
Il messaggio chiave è piuttosto pragmatico: una LIA formale non è sufficiente. Deve essere specifica, motivata e basata su prove concrete.
In altre parole, limitarsi ad affermare che esiste un interesse legittimo non è sufficiente. È necessario dimostrare:
- qual è effettivamente l'interesse
- perché il trattamento è necessario
- come è stato valutato l'impatto sulle persone
- quali misure di sicurezza sono state implementate
È proprio qui che molte organizzazioni sono ancora vulnerabili.
È possibile passare all’interesse legittimo in un secondo momento?
Un altro punto chiarito dal compendio dell'EDPB è particolarmente rilevante nella pratica. Cercare di fare affidamento sul legittimo interesse dopo che un'altra base giuridica è fallita non è, nella maggior parte dei casi, accettabile. Perché? Perché mina:
- gli obblighi di trasparenza
- il diritto di opposizione degli interessati
Esistono eccezioni limitate, ma rimangono solo eccezioni. Inoltre, la posizione del Garante è che non è possibile elencare più basi giuridiche per lo stesso trattamento dei dati senza specificare in dettaglio quando si applica ciascuna base giuridica.
Interesse legittimo e IA: un'area di rischio in crescita
Questo argomento diventa ancora più rilevante quando si considerano i sistemi di IA. L'interesse legittimo è spesso utilizzato nel trattamento relativo all'IA a causa della sua flessibilità. Ma tale flessibilità può essere fuorviante. I progetti di IA comportano tipicamente:
- finalità in evoluzione
- riutilizzo di dati su larga scala
- difficoltà nel valutare l'impatto in anticipo
Tutti elementi che rendono più complessi i test di necessità e di bilanciamento. Da quanto vedo, è proprio qui che il divario tra teoria giuridica e realtà operativa è ancora troppo ampio.
L'interesse legittimo è una questione di governance
La conclusione è piuttosto chiara. L’interesse legittimo ai sensi del GDPR non è la “scelta facile”. È una delle basi giuridiche più impegnative dal punto di vista della governance. Il cambiamento a cui stiamo assistendo, sia a livello di EDPB che nelle decisioni del Garante, va verso una valutazione molto più sostanziale. Ciò significa:
- andare oltre i modelli
- integrare la LIA nei processi interni
- allineare l'analisi giuridica alla progettazione tecnica
Perché oggi il vero rischio non è scegliere la base giuridica sbagliata. È presumere che l’interesse legittimo richieda meno lavoro rispetto alle altre.
Autore: Giulio Coraggio
Il Garante italiano non pone (quasi) alcun limite all'accesso alle e-mail da parte degli ex dipendenti
L'Autorità italiana per la protezione dei dati (il Garante) ha emesso una decisione che amplia in modo significativo il diritto di accesso degli ex dipendenti alle loro e-mail di lavoro, mettendo le aziende a rischio di divulgazione di notevoli segreti commerciali e informazioni riservate. Sebbene la sentenza rafforzi il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, crea anche uno scenario difficile - e potenzialmente rischioso - per le aziende che gestiscono account di posta elettronica aziendali.
In sostanza, la decisione stabilisce che un ex dipendente può accedere alle e-mail archiviate nella propria casella di posta aziendale e che il datore di lavoro non può preselezionare, filtrare o alterare il contenuto prima di concedere tale accesso, a meno che non sussista un "rischio concreto" derivante dalla divulgazione. Ciò significa che le aziende potrebbero essere costrette a trasferire agli ex dipendenti informazioni aziendali di grande valore. Questo approccio è sostenibile dal punto di vista operativo?
Accesso alle e-mail degli ex dipendenti: cosa ha deciso il Garante
Nella decisione, il Garante ha ritenuto illegale l'approccio dell'azienda di esaminare le e-mail in anticipo e limitare l'accesso solo a quelle considerate "strettamente personali".
Secondo l’Autorità italiana per la protezione dei dati:
- le e-mail archiviate in un account aziendale non sono di proprietà esclusiva del datore di lavoro
- il dipendente conserva i diritti sui dati personali contenuti in tali e-mail
- il datore di lavoro non può manipolare o “depurare” il contenuto delle e-mail prima della divulgazione
Ciò significa che l'accesso alle e-mail degli ex dipendenti deve essere concesso in modo da preservare l'integrità dei dati, senza alcun filtraggio preventivo.
L'obbligo di divulgazione è soggetto a limitazioni solo nel caso in cui ne derivi un «rischio concreto». La portata di tale limitazione non è chiaramente definita. È possibile che il diritto possa essere limitato in caso di controversie pendenti, ma che dire delle informazioni aziendali che, se divulgate, potrebbero essere comunicate dall'ex dipendente al suo nuovo datore di lavoro?
Perché questo approccio è problematico nella pratica
La decisione pone sfide immediate alle organizzazioni.
Se le aziende non possono:
- esaminare le e-mail prima della divulgazione
- rimuovere i dati personali di terzi
- escludere informazioni aziendali riservate o sensibili
l'accesso alle e-mail da parte degli ex dipendenti potrebbe portare alla divulgazione incontrollata di informazioni che vanno ben oltre i dati personali del dipendente.
Ciò include:
- comunicazioni con i clienti
- discussioni interne di natura legale o strategica
- informazioni commercialmente sensibili
- segreti commerciali contenuti nella corrispondenza quotidiana
In altre parole, la decisione rischia di trasformare l'accesso alle e-mail degli ex dipendenti in un meccanismo per trasferire informazioni riservate all'esterno dell'azienda.
Segreti commerciali e informazioni riservate a rischio
Una delle implicazioni più critiche della decisione del Garante italiano sull'accesso alle e-mail degli ex dipendenti è la potenziale esposizione dei segreti commerciali.
I datori di lavoro rimangono legalmente tenuti a:
- proteggere le informazioni aziendali riservate
- rispettare gli obblighi contrattuali di riservatezza
- salvaguardare i dati di terzi
Tuttavia, in base a questo approccio, potrebbero essere tenuti a divulgare le e-mail senza poter mitigare tali rischi.
Ciò crea uno squilibrio strutturale tra:
- il diritto di accesso ai sensi del GDPR
- la protezione dei segreti commerciali e della riservatezza aziendale
La mancanza di un chiaro meccanismo di bilanciamento rende la conformità estremamente difficile.
Rischi legati alla conservazione dei log e al monitoraggio dei dipendenti
Il Garante ha affrontato anche la questione della conservazione dei log, aggiungendo un ulteriore livello di complessità.
Ha ribadito che:
- i log conservati a fini di sicurezza informatica devono rispettare il principio di limitazione della conservazione, il che significa che la conservazione deve essere strettamente necessaria e proporzionata
- i log utilizzati a fini difensivi possono essere qualificati come monitoraggio dei dipendenti, determinando l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori
Ciò conferma che l'accesso alle e-mail degli ex dipendenti non può essere valutato isolatamente. Fa parte di un quadro di governance più ampio che coinvolge la privacy, il diritto del lavoro e la sicurezza informatica.
La necessità di un approccio molto prudente
Alla luce di questa decisione, le aziende potrebbero non avere altra scelta che adottare un approccio molto prudente alla governance della posta elettronica.
Le misure pratiche includono:
- limitare o regolamentare chiaramente l'uso personale degli account di posta elettronica aziendali
- attuare politiche di separazione e classificazione dei dati
- ridurre al minimo la conservazione delle e-mail e dei relativi registri
- definire procedure strutturate per la gestione delle richieste di accesso
Il cambiamento fondamentale è chiaro: il rischio non può essere gestito al momento dell'accesso, ma deve essere affrontato ex ante.
Un equilibrio difficile da raggiungere
La decisione del Garante italiano rafforza i diritti degli interessati ma pone le aziende di fronte a un difficile compromesso.
Da un lato:
- un diritto di accesso ampio e quasi illimitato
Dall'altro:
- rigidi obblighi di protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali
Senza una via di mezzo praticabile, le organizzazioni rischiano di trovarsi in un paradosso di conformità, in cui qualsiasi decisione potrebbe esporle a responsabilità.
La vera domanda non è più se gli ex dipendenti abbiano diritto di accesso, ma: come possono le aziende rispettare tale diritto senza compromettere le loro informazioni più sensibili? Non c'è dubbio che, a seguito di questa decisione, le aziende dovranno cambiare il modo in cui le informazioni riservate circolano all'interno dell'azienda.
Autore: Giulio Coraggio
Proprietà intellettuale
L'Accordo UE-Mercosur: la tutela delle Indicazioni Geografiche e della Proprietà Intellettuale
Dopo oltre venticinque anni di negoziati, l'Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno raggiunto un accordo commerciale di portata storica. Si tratta del più grande accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione Europea, destinato a creare un'area commerciale che coinvolge circa 700-800 milioni di persone e un PIL combinato di circa 20 trilioni di dollari. L'accordo interinale sugli scambi entrerà in applicazione provvisoria a partire dal 1° maggio 2026.
L'iter di approvazione
L'accordo politico è stato raggiunto il 6 dicembre 2024, con firma formale il 17 gennaio 2026 ad Asunción. L'architettura "a due livelli" prevede un Accordo di Partenariato (EMPA) e un Accordo Commerciale Interinale (iTA). Il Parlamento Europeo ha deferito l'accordo alla Corte di Giustizia UE per un controllo di legittimità, ma la Commissione ha comunque proceduto con l'applicazione provvisoria.
La protezione delle Indicazioni Geografiche: una vittoria per il Made in Italy
Uno dei capitoli più rilevanti dell'accordo riguarda la tutela della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle Indicazioni Geografiche (IG). L'accordo garantisce il riconoscimento e la protezione di oltre 350 Indicazioni Geografiche europee nei Paesi del Mercosur e oltre 220 indicazioni del Mercosur nell'UE. Di queste, ben 57 sono eccellenze italiane, rappresentando il maggior numero di Indicazioni Geografiche mai protetto in un accordo commerciale dell'Unione Europea.
Le 57 Indicazioni Geografiche italiane protette
L'elenco completo include prodotti alimentari iconici e vini di prestigio:
Prodotti alimentari: Aceto Balsamico di Modena, Aceto Balsamico tradizionale di Modena, Aprutino Pescarese, Asiago, Bresaola della Valtellina, Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani, Culatello di Zibello, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel, Mortadella Bologna, Mozzarella di Bufala Campana, Pancetta Piacentina, Parmigiano Reggiano, Pasta di Gragnano, Pecorino Romano, Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto Toscano, Provolone Valpadana, Salamini italiani alla cacciatora, Taleggio, Toscano, Zampone Modena.
Vini e spiriti: Asti, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Bardolino/Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d'Acqui/Acqui, Brunello di Montalcino, Campania, Chianti, Chianti Classico, Conegliano-Prosecco, Valdobbiadene-Prosecco, Dolcetto d'Alba, Emilia/dell'Emilia, Fiano di Avellino, Franciacorta, Greco di Tufo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Marca Trevigiana, Marsala, Montepulciano d'Abruzzo, Prosecco, Sicilia, Soave, Toscana/Toscano, Valpolicella, Veneto, Vernaccia di San Gimignano, Vino Nobile di Montepulciano, Grappa.
Meccanismi di protezione e contrasto all'Italian sounding
L'accordo vieta l'imitazione delle denominazioni protette, con meccanismi di enforcement rafforzati che permetteranno di contrastare più efficacemente l'Italian sounding nei mercati sudamericani. Questo fenomeno, che costa all'Italia la somma stimata di 120 miliardi di euro all'anno a livello mondiale, vede più di due prodotti agroalimentari tricolori su tre come falsi senza alcun legame con il nostro Paese.
Il capitolo sulla proprietà intellettuale dell'accordo stabilisce regole chiare per il trattamento delle IG:
- un'Indicazione Geografica riconosciuta non può essere considerata un nome comune;
- nel caso di IG omonime (stesso nome ma origini diverse), le parti possono permetterne la coesistenza sul mercato, purché i consumatori non siano confusi sull'origine del prodotto;
- l'accordo vieta la registrazione di marchi identici o contenenti una IG, salvo eccezioni per domande presentate in buona fede prima dell'entrata in vigore dell'accordo;
- è istituito un Comitato sulle IG composto da rappresentanti delle autorità nazionali responsabili della protezione delle IG e dei Ministeri degli Affari Esteri, con funzioni di supervisione dell'attuazione dell'accordo.
L'Accordo USA-Argentina: una minaccia per le Indicazioni Geografiche
Mentre l'Accordo UE-Mercosur rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle DOP e IGP italiane, un'altra intesa commerciale rischia di minare questi progressi. La firma dell'ARTI (Agreement on Reciprocal Trade and Investment) tra Stati Uniti e Argentina, avvenuta all'inizio di febbraio 2026, ridefinisce gli equilibri nel commercio agroalimentare internazionale e accende i riflettori sulla protezione delle Indicazioni Geografiche europee.
L'Articolo 2.4 dell'accordo ARTI stabilisce che l'Argentina deve garantire trasparenza e correttezza nella protezione o nel riconoscimento delle Indicazioni Geografiche, anche ai sensi di accordi internazionali. Tuttavia, nei casi in cui l'Argentina protegga o riconosca un termine come indicazione geografica ma non esista una qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica, l'Argentina dovrà consentire l'uso di tale termine in relazione ai prodotti statunitensi.
La lista dei nomi "generici"
Il cuore del trattato USA-Argentina è rappresentato dall'Articolo 2.5 ("Cheese and Meat Terms"), che stabilisce che l'Argentina non limiterà l'accesso al mercato statunitense a causa del mero utilizzo dei termini relativi a formaggi e carni elencati nell'Annex II dell'accordo. In assenza di una dimostrazione formale di una "reputazione specifica essenzialmente attribuibile all'origine geografica", quei nomi possono essere utilizzati liberamente, anche se richiamano produzioni storicamente legate a territori italiani.
L'Annex II dell'accordo ARTI contiene un elenco dettagliato di termini per cui l'Argentina non limiterà l'accesso al mercato dei prodotti americani, il cui nome è costituito da o contiene termini quali Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana, Parmesan, Pecorino, Provolone e Romano per i formaggi, e Bologna per i salumi. L'inclusione formale di questi nomi nel trattato ne cristallizza la qualificazione come termini di uso comune nel rapporto bilaterale tra Washington e Buenos Aires.
Il conflitto con l'Accordo Mercosur: un'analisi giuridica
Il confronto tra i due accordi evidenzia un'antinomia normativa radicata in concezioni giuridiche profondamente diverse della proprietà intellettuale.
Il modello europeo si fonda sul principio che un nome registrato come DOP o IGP gode di protezione contro qualsiasi "uso, imitazione o evocazione", anche qualora sia indicata la vera origine del prodotto o il nome protetto sia tradotto o accompagnato da espressioni quali "tipo", "stile", "imitazione" o simili (Art. 26). La protezione europea non richiede la dimostrazione di un rischio di confusione (likelihood of confusion): è sufficiente che il segno contestato "evochi" nella mente del consumatore il prodotto protetto. La Corte di Giustizia UE, nel caso C-132/05 Commissione c. Germania (2008), ha chiarito che l'evocazione può derivare non solo da similarità fonetica o visiva, ma anche da una mera "prossimità concettuale" tra i termini, stabilendo, per esempio, che "Parmesan" costituisce evocazione del PDO "Parmigiano Reggiano".
Il modello statunitense, riflesso nell'ARTI, si fonda invece sulla dottrina del common name (o genericness doctrine) che considera termini come "Parmesan", "Asiago" o "Gorgonzola" nomi generici che identificano tipologie di prodotti, e che non possono integrare la violazione di una DOP.
Questa divergenza concettuale si traduce in obblighi internazionali potenzialmente incompatibili per l'Argentina.
Sotto il profilo del diritto dei trattati, la situazione solleva questioni complesse. L'Articolo 2.3, comma 2, dell'ARTI impone all'Argentina di non assumere impegni con Paesi terzi che comportino misure incompatibili con gli obblighi ARTI. Tuttavia, gli impegni argentini verso l'UE in materia di IG derivano dall'accordo Mercosur, che è anteriore all'ARTI per quanto riguarda l'accordo politico (dicembre 2024) ma successivo per l'entrata in vigore dell'iTA (maggio 2026). La questione della prevalenza temporale e della gerarchia tra i due trattati nel diritto interno argentino rimane aperta e potrebbe richiedere anni di contenzioso per essere chiarita.
Dal punto di vista giuridico, ciò comporta che l'Unione Europea o l'Italia non potranno agevolmente rivendicare l'esclusività di quelle denominazioni in Argentina, qualora siano considerate generiche nell'ambito dell'ARTI. Come evidenziato da Qualivita (la fondazione italiana che si occupa di tutela delle DOP, IGP e STG), "l'ARTI entra palesemente in conflitto con l'accordo Mercosur".
In termini pratici, i gruppi di produttori e i produttori stessi di DOP e IGP italiane potrebbero trovarsi nella situazione paradossale di disporre di una protezione formale ai sensi dell'accordo Mercosur, ma di vedersela contestare in giudizio da operatori statunitensi che invocano i diritti derivanti dall'ARTI. Il giudice argentino si troverebbe così a dover scegliere tra due fonti di diritto internazionale pattizio con pari rango formale, in assenza di criteri chiari di prevalenza. Questa incertezza giuridica rappresenta un costo reale per i produttori europei, sia in termini di spese legali sia di rischio reputazionale derivante dalla coesistenza sul mercato argentino di prodotti autentici e imitazioni legittimate.
È significativo notare che gli Stati Uniti stiano proponendo accordi simili anche ad altre nazioni, tra cui l'India, e che la lista dei nomi generici accettati potrebbe essere ulteriormente incrementata nel tempo.
Opportunità e sfide per le imprese italiane
Le opportunità
Il Mercosur rappresenta un mercato di oltre 260 milioni di consumatori con interesse crescente per i prodotti di qualità. Per le imprese italiane, le opportunità concrete includono l'accesso privilegiato con maggiore sicurezza giuridica per le Indicazioni Geografiche, la valorizzazione del brand territoriale, la partecipazione agli appalti pubblici e l'espansione delle PMI (circa 30.000 piccole e medie imprese UE già esportano verso il Mercosur).
Le sfide da affrontare
Le principali sfide includono la competitività sui prezzi con prodotti sudamericani, la complessità nell'enforcement delle norme (che richiederà familiarità con i sistemi giuridici Mercosur) e la necessità di investimenti in marketing per educare i consumatori sul valore delle denominazioni italiane. La sfida più rilevante, tuttavia, riguarda il conflitto normativo con l'accordo USA-Argentina: la coesistenza di due accordi internazionali con disposizioni contrastanti sulle stesse denominazioni crea incertezza giuridica, soprattutto in Argentina, dove i produttori italiani potrebbero trovarsi a dover affrontare contenziosi dall'esito imprevedibile.
Il Subcommittee sulla Proprietà Intellettuale
L'accordo istituisce un Subcommittee sulla Proprietà Intellettuale con funzioni strategiche per l'attuazione, il monitoraggio e il miglioramento delle disposizioni del capitolo IP. Le sue responsabilità principali includono:
- monitorare l'attuazione delle disposizioni dell'accordo;
- promuovere la cooperazione tecnica tra UE e Mercosur, incluso lo scambio di esperienze legislative, pratiche di enforcement e strategie per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- gestire le notifiche di nuove IG e garantire il rispetto dei termini concordati.
Conclusioni
L'Accordo UE-Mercosur rappresenta molto più di un trattato commerciale: è un'opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio immateriale che rende unici i prodotti italiani ed europei. Come sottolineato dal Ministro degli Esteri Tajani, l'accordo è "una grande opportunità per tutte le nostre imprese", con l'obiettivo di raggiungere 700 miliardi di euro in esportazioni.
Tuttavia, la recente firma dell'accordo ARTI tra USA e Argentina introduce un elemento di complessità che richiede attenzione. La coesistenza di due quadri normativi potenzialmente in conflitto sullo stesso territorio impone alle Indicazioni Geografiche di adottare strategie di tutela multilivello, combinando gli strumenti offerti dall'accordo Mercosur con un'attenta vigilanza sui mercati e un dialogo costante con le autorità competenti.
Per i produttori di Indicazioni Geografiche, questo è il momento giusto per valutare le opportunità offerte dall'accordo e rafforzare la strategia di internazionalizzazione, presidiando nuovi mercati con strumenti di tutela adeguati. Sarà fondamentale un intenso lavoro diplomatico per garantire che le tutele ottenute con l'accordo Mercosur non vengano vanificate da intese bilaterali che legittimano l'Italian sounding. Con la giusta preparazione e gli strumenti adeguati, le imprese italiane possono trasformare questa sfida in un vantaggio competitivo duraturo, consolidando la reputazione del Made in Italy autentico in una delle aree economiche più promettenti del mondo.
Su un simile argomento potrebbe interessarvi l'articolo: Dalle IG artigianali alla sostenibilità – Il nuovo Regolamento (UE) sulle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali
Autrice: Maria Rita Cormaci
Violazione di marchio per l'uso commerciale del titolo di un album: il caso "The Life of a Showgirl"
Nel mondo dell'intrattenimento, dove il valore di un progetto è sempre più determinato dal suo posizionamento simbolico oltre che commerciale, anche il titolo di un album può dare origine ad un'azione giudiziaria. È quanto è accaduto alla famosa cantautrice Taylor Swift, coinvolta in un contenzioso per presunta violazione di marchio per l'uso del titolo del suo ultimo album "The Life of a Showgirl" come segno distintivo per i prodotti messi in commercio in relazione alla promozione del disco.
"Confessions of a Showgirl" contro "The Life of a Showgirl"
L'azione è stata instaurata dalla performer di Las Vegas, Maren Flagg, in arte Maren Wade, avanti alla corte federale in California contro Taylor Swift, la sua etichetta discografica ed altre società collegate. Parte attrice sostiene che Taylor Swift ha utilizzato come segno distintivo il titolo del suo album nonostante la forte somiglianza con il marchio "Confessions of a Showgirl", impiegato da Wade per contraddistinguere la propria attività artistica.
Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, il progetto "Confessions of a Showgirl", avviato nel 2014 come rubrica su una rivista per raccontare da episodi e retroscena dell'esperienza della performer nel mondo dello spettacolo, si è evoluto in uno spettacolo dal vivo, un podcast e in un libro, tutti contraddistinti dallo stesso titolo. Il corrispondente marchio è stato registrato da U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) nel 2015 ed è designato per la classe internazionale 41, relativa ai servizi di intrattenimento, che ricomprende, tra gli altri, spettacoli dal vivo e produzione musicale e audiovisiva.
A partire dalla pubblicazione dell'album nell'ottobre 2025, i convenuti hanno utilizzato "The Life of a Showgirl" per contraddistinguere i singoli beni messi in vendita nell'ambito dell'attività promozionale dell'album. Tale utilizzo non si limiterebbe a una mera espressione artistica, ma assumerebbe la funzione di segno distintivo, idoneo a identificare l'origine commerciale e la provenienza dei prodotti, comparendo anche all'interno delle denominazioni dei prodotti stessi, come 'The Life of a Showgirl Candle', e 'The Life of a Showgirl Hairbrush'.
Parte attrice segnala che la richiesta di registrazione del marchio "The Life of a Showgirl" era stata rigettata dall'USPTO, in quanto sussisteva un rischio di confusione con il marchio esistente di Wade. Secondo l'USPTO i segni, avendo una componente comune, ossia la dicitura "of a Showgirl", risultano simili nell'aspetto e nel suono e trasmettono, nel complesso, un'impressione commerciale analoga. Inoltre, i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni sono strettamente collegati, in quanto utilizzati nell’ambito di servizi di intrattenimento, inclusi spettacoli musicali e teatrali. Conseguentemente, i consumatori che si imbattono in entrambi i marchi potrebbero ragionevolmente ritenere che esista un legame tra le due parti.
Pur non essendo una decisione vincolante per il giudice, questo tipo di valutazione amministrativa rappresenta un indicatore importante, perché segnala che il rischio di confusione era stato individuato già al momento della richiesta di registrazione del marchio. Secondo l'atto depositato da Wade, nonostante tale rifiuto e l'avvertimento che "The Life of a Showgirl" poteva essere confuso con il marchio già registrato, l'utilizzo del segno sarebbe proseguito nell'ambito di una strategia commerciale di merchandising che ne ha favorito l'immissione su scala globale, assicurandone una diffusione capillare in grado di raggiungere milioni di consumatori. Pertanto, la violazione del marchio tramite l'uso commerciale del titolo dell'ultimo album di Taylor Swift sarebbe stata intenzionale.
Secondo parte attrice, "The Life of a Showgirl" è, sotto il profilo visivo, fonetico e dell'impressione commerciale complessiva, idoneo a generare confusione rispetto al marchio attoreo "Confessions of a Showgirl" circa l'esistenza di un'affiliazione, collegamento o associazione tra attrice e convenuti, inducendo il pubblico a ritenere che i rispettivi brand/prodotti siano derivati, sponsorizzati o comunque connessi tra loro. Dal momento che la somiglianza interviene su più livelli, secondo parte attrice, è immediata. La frase "of a Showgirl" rappresenta il fulcro identitario di entrambe le espressioni, mentre la struttura simile di entrambi i titoli contribuisce a creare un effetto di familiarità. Tale somiglianza potrebbe confondere il pubblico: entrambi i segni sono utilizzati nello stesso mercato e diretti agli stessi consumatori, dal momento che sono associati a progetti di intrattenimento, con il risultato che molti potrebbero pensare a un collegamento tra le due realtà.
Altri profili della controversia
La controversia non si limita alla contestazione della violazione del marchio in senso stretto per l'utilizzo commerciale del titolo dell'album di Taylor Swift. Include anche profili di concorrenza sleale e "false designation", che vieta la commercializzazione di beni o servizi presentandoli in modo tale da far credere ai consumatori che provengano da un soggetto diverso da quello reale. Nel settore dell'intrattenimento, dove il branding personale e la riconoscibilità sono elementi centrali, questo tipo di ambiguità può avere conseguenze rilevanti.
In questo contesto, un aspetto implicito ma cruciale della controversia riguarda l’asimmetria tra le parti. La controversia vede da un lato una delle artiste più influenti al mondo, con una capacità di diffusione globale e immediata dei propri contenuti, che vanta anche uno dei più ampi portafogli marchi nel settore musicale, e dall'altro un progetto indipendente che si fonda su un unico marchio. Secondo Wade, in questo contesto, sussiste il rischio di una sorta di "sovrascrittura" ("reverse confusion") del marchio antecedente e meno noto: questo potrebbe essere progressivamente oscurato dall'enorme visibilità del prodotto legato ad una figura nota su scala internazionale, quale Taylor Swift, fino al punto che il marchio antecedente sarebbe considerato come derivato o una copia di quello successivo.
Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo, il progressivo indebolimento del marchio attoreo metterebbe a rischio l'intero brand di Wade. Parte attrice, fa, infatti, riferimento anche ai risultati che compaiono sui motori di ricerca: cercando online il marchio "Confessions of a Showgirl", compaiano sempre più spesso per primi contenuti collegati a Swift, rendendo più difficile quelli collegati al progetto Utilizzando "The Life of a Showgirl" come segno distintivo in relazione a beni di consumo diffusi su scala globale, i convenuti avrebbero sfruttato una capacità commerciale nettamente superiore per sopraffare il marchio anteriore e indebolirne sia la funzione distintiva sia l'avviamento.
Wade chiede un risarcimento di importo non quantificato, sostenendo di aver subito un grave danno alla propria attività, alla reputazione e al valore costruito attorno al suo marchio "Confessions of a Showgirl". È stato richiesto anche un provvedimento che faccia cessare e interrompere in via definitiva qualsiasi uso del segno "The Life of a Showgirl", o di qualsiasi denominazione simile, come marchio o come indicazione distintiva in relazione a qualsiasi bene o servizio.
L'importanza della tutela del marchio nel settore dell'intrattenimento
Al di là del possibile esito del giudizio, il caso mette in evidenza una tensione sempre più marcata nell'industria creativa contemporanea. La libertà artistica, che tradizionalmente gioca con archetipi, riferimenti culturali condivisi e forme narrative comuni, si confronta oggi con un sistema di tutele legali sempre più sofisticato, in cui persino elementi apparentemente generici possono assumere un carattere esclusivo se collocati in un contesto commerciale specifico. Questa dinamica riguarda non solo la musica, ma anche cinema, editoria e media digitali, dove il valore di un titolo, di un brand o di un concept creativo può tradursi in asset economici rilevanti.
È proprio in questo equilibrio delicato che si muove l'industria dell'intrattenimento moderna. La scelta di un titolo o di un nome non rappresenta più unicamente un atto creativo, ma diventa un passaggio strategico che richiede approfondite verifiche legali, attenzione a segni distintivi e marchi preesistenti e piena consapevolezza del mercato di riferimento.
Su un simile argomento potrebbe interessarti: "Che fastidio!": musica, reputazione e diffamazione
Autrice: Chiara D'Onofrio
Tecnologia, media e telecomunicazioni
DSA e tutela dei minori: Snapchat e altre piattaforme digitali sotto la lente della Commissione
Il 26 marzo 2026, la Commissione europea ha avviato un’indagine nei confronti di Snapchat in relazione a possibili criticità connesse all’utilizzo della piattaforma da parte di minori. Tali profili potrebbero configurare una violazione del Digital Services Act (DSA), che impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, sicurezza e protezione dei minori.
L’indagine della Commissione si concentra su cinque aree principali:
- Verifica dell’età: La condotta di Snapchat consistente nel fare affidamento sulla mera autodichiarazione dell’età da parte degli utenti potrebbe essere ritenuta insufficiente, in quanto tale sistema potrebbe non impedire l’accesso agli utenti under 13 né consentire un’adeguata verifica dell’età.
- Grooming e reclutamento di minori: La piattaforma potrebbe non proteggere adeguatamente i minori da contatti dannosi, ad esempio a fini di sfruttamento sessuale o di reclutamento in attività criminali. In particolare, utenti adulti potrebbero fingersi minori, aumentando i rischi per i più giovani.
- Impostazioni predefinite inadeguate: Le impostazioni di default potrebbero non garantire un livello sufficiente di privacy e sicurezza per i minori. Alcune funzionalità risultano attive automaticamente, senza adeguate indicazioni su come gestirle.
- Diffusione di informazioni su prodotti vietati: Gli strumenti di moderazione utilizzati da Snapchat potrebbero non essere efficaci nel limitare la diffusione di informazioni relative a prodotti illegali o vietati ai minori, come droghe, sigarette elettroniche o alcolici.
- Segnalazione di contenuti illegali: I sistemi di segnalazione potrebbero non essere facilmente accessibili o user-friendly e potrebbero includere cosiddetti dark patterns nel loro design. Inoltre, gli utenti potrebbero non essere adeguatamente informati sui meccanismi di ricorso disponibili.
Tale indagine si inserisce in un contesto più ampio, nel quale emerge un crescente focus della Commissione sull’enforcement del DSA a tutela dei minori. Nella stessa data del 26 marzo 2026, la Commissione ha infatti preliminarmente riscontrato che diverse piattaforme di condivisione di contenuti pornografici potrebbero essere in violazione del DSA per aver consentito l’accesso ai propri servizi da parte di minori.
Le possibili violazioni deriverebbero, da un lato, dall’inadeguatezza delle valutazioni dei rischi, in quanto tali piattaforme potrebbero non aver identificato e valutato correttamente i rischi per i minori. Dall’altro lato, esse potrebbero non aver implementato misure efficaci per impedire l’accesso ai minori, non garantendo così un’adeguata tutela dei loro diritti e del loro benessere.
In tale contesto, la Commissione ha ribadito che l’autodichiarazione dell’età non costituisce una misura efficace, mentre risulta necessario adottare sistemi di verifica dell’età adeguati, conformemente alle Linee guida sulla protezione dei minori ai sensi del DSA pubblicate nel 2025.
Le Linee guida individuano tre principali categorie di strumenti di accertamento dell’età utilizzati dalle piattaforme online:
- Autodichiarazione: metodi che richiedono agli utenti di dichiarare la propria età o fascia di età;
- Stima dell’età: metodi che consentono al fornitore di stimare l’età dell’utente o la sua appartenenza a una determinata fascia;
- Verifica dell’età: sistemi basati su documenti o fonti di identificazione verificata, che offrono un elevato grado di certezza.
In particolare, secondo le Linee guida, la verifica dell’età rappresenta una misura adeguata e proporzionata soprattutto quando i servizi presentano rischi elevati per i minori e tali rischi non possono essere mitigati con strumenti meno invasivi. Rientrano in tali categorie, ad esempio, servizi relativi a contenuti pornografici, gioco d’azzardo, alcol, tabacco, prodotti contenenti nicotina e droghe.
I fornitori di tali servizi, anche in assenza di specifici obblighi nazionali, dovrebbero pertanto assicurare l’adozione di misure efficaci di verifica dell’età minima degli utenti, nonché, più in generale, svolgere una valutazione approfondita dei rischi che le proprie piattaforme possono comportare per i minori e individuare adeguate misure di salvaguardia per mitigarli. Tali attività risultano fondamentali sia per garantire un’effettiva tutela dei minori online, sempre più esposti a contenuti dannosi, sia alla luce del fatto che questo profilo sembra costituire una priorità crescente nell’azione di enforcement della Commissione europea.
Per un'analisi più approfondita sui contenuti del DSA, si suggerisce la lettura del seguente articolo "Digital Services Act (DSA): In vigore gli Obblighi per le Grandi Piattaforme Online"
Autore: Josaphat Manzoni
Avvio di una consultazione pubblica sull'impiego della banda 40,5–43,5 GHz
Con Delibera n. 59/26/CONS l'AGCom ha avviato una consultazione pubblica concernente l'impiego di frequenze nella banda 40,5–43,5 GHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in attuazione della Decisione (UE) 2024/1983.
L'iniziativa si inserisce nel processo di armonizzazione europea della banda 40,5–43,5 GHz (c.d. banda 42 GHz), che la Decisione (UE) 2024/1983 ha individuato come idonea allo sviluppo di sistemi a banda larga senza fili, prevedendo che gli Stati membri designino e rendano disponibile la banda per tali sistemi in maniera non esclusiva entro il 31 dicembre 2026.
Nel documento in consultazione (Allegato A alla Delibera), l'Autorità ricostruisce il contesto regolatorio e tecnico di riferimento, evidenziando in particolare come la banda 42 GHz presenti caratteristiche idonee alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica innovativi di nuova generazione (compreso il 5G) a banda larga senza fili, basati su piccole celle e che utilizzano grandi blocchi di almeno 200 MHz. Come si legge nell'Allegato A, l’uso di detta banda di frequenze appare idoneo, in tale contesto, per gli hotspot nelle aree urbane e suburbane.
Alla luce di tali elementi, la consultazione ha l'obiettivo, tra l'altro, di esaminare il grado di maturità dell’ecosistema tecnologico di impiego della banda in oggetto per applicazioni a banda larga senza fili, la disponibilità effettiva di apparati (sia di rete che di utente), le principali caratteristiche dei servizi realizzabili, e quindi l’effettiva domanda di mercato nazionale.
In particolare, l'Autorità invita i soggetti interessati a fornire osservazioni su diversi profili, tra cui:
eventuali osservazioni aggiuntive in merito alla Decisione (UE) 2024/1983 e al quadro di armonizzazione previsto per l’utilizzo della banda 42 GHz;
l’individuazione di adeguate condizioni di impiego della banda da parte dei sistemi wireless broadband, incluse le misure di coesistenza, la protezione per i vari servizi incumbent e l’eventuale individuazione di porzioni preferenziali per l'assegnazione della banda;
lo stato di standardizzazione, commercializzazione e impiego di apparati (di rete e terminali), inclusi le tempistiche di disponibilità e il collocamento della banda in questione nell’ambito del percorso di sviluppo 5G/6G;
la presentazione di una possibile manifestazione di interesse per la fornitura di servizi nella banda, comprensiva, tra l’altro, delle possibili localizzazioni degli impianti, della tipologia di servizio che si intende fornire e di utenza che si intende indirizzare, con dettagli relativi agli apparati, sia di rete che terminali;
osservazioni sui modelli di assegnazione proposti, nell’ambito dei quali l'AGCom delinea due opzioni alternative: (i) un modello a due livelli basato su una fase di prequalifica e successiva assegnazione di diritti d'uso specifici per singolo impianto; e (ii) un modello differenziato su base geografica, che combina procedure selettive nelle aree ad alta densità con meccanismi di tipo "first come, first served" nelle altre aree;
eventuali modelli alternativi di assegnazione che potrebbero essere considerati nel contesto nazionale.
I soggetti interessati a partecipare alla consultazione pubblica potranno trasmettere i loro contributi entro il 1° maggio 2026.
Su un simile argomento può essere interessante l'articolo "Consultazione pubblica AGCom sulle regole per le frequenze nella banda 24.25 – 26.5 GHz".
Autori: Massimo D'Andrea, Matilde Losa, Arianna Porretti
Gaming and gambling
Abolizione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia: perché la Federcalcio italiana sta ora spingendo per un cambiamento
Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia non riguarda più solo le restrizioni: questa volta, il dibattito verte sull'abolizione totale del divieto stesso.
Negli ultimi anni ho scritto molto sul divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia, sulla sua portata, sulle difficoltà di applicazione e sulla linea sottile che separa la comunicazione consentita dalla promozione vietata. Ma questa è una discussione diversa. Oggi l'attenzione non è più su come funziona il divieto, ma sul fatto che debba continuare a esistere. E, cosa significativa, la richiesta di cambiamento proviene ora dai vertici del calcio italiano.
Divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo in Italia – La spinta per la sua abolizione
Quando Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Calcio (FIGC), sostiene apertamente l'abolizione del divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo, il dibattito entra in una nuova fase.
Per anni, il divieto introdotto dal Decreto Dignità è stato considerato un punto fermo del quadro normativo italiano. Tale presupposto è ora messo in discussione. La posizione di Gravina non si configura come un e un adeguamento tecnico. Si tratta di un cambiamento di rotta: l’attuale modello è ritenuto inefficace e, soprattutto, non in linea con il funzionamento effettivo del mercato.
Dalla regolamentazione del divieto alla messa in discussione della sua esistenza
La maggior parte delle analisi giuridiche relative al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia, compresa la mia, si è tradizionalmente concentrata su:
- Come interpretare la portata del divieto
- Dove si trova il confine tra pubblicità e informazione
- Come strutturare strategie di comunicazione conformi
Quel lavoro rimane attuale. Ma non è più sufficiente. Perché la questione centrale sta passando da «come rispettare il divieto?» a «il divieto deve ancora esistere?». Si tratta di un cambiamento fondamentale di prospettiva, che le aziende devono iniziare a tenere in considerazione nella loro pianificazione strategica.
Perché ora si discute dell’abolizione del divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo in Italia
L'argomento a favore dell'abolizione del divieto non è ideologico. Si basa su risultati concreti.
- Il divieto non ha raggiunto l’effetto desiderato
L'obiettivo originario era quello di ridurre l'esposizione alla pubblicità del gioco d'azzardo.
Tuttavia:
- gli utenti italiani continuano ad esserne esposti attraverso canali internazionali e digitali
- Gli operatori offshore rimangono attivi e visibili
- L'applicazione della normativa è intrinsecamente limitata in un contesto transfrontaliero
Il risultato è un sistema in cui l'esposizione persiste, ma la regolamentazione non la segue.
Questo è il punto centrale alla base della spinta per l'abolizione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia: l'attuale quadro normativo non produce i risultati politici previsti.
- Ha distorto il mercato
Una delle conseguenze che ho evidenziato nelle analisi precedenti è la creazione di condizioni di parità ineguali.
Operatori autorizzati:
- sono fortemente limitati nella loro capacità di comunicare
- Devono rispettare rigidi obblighi normativi
Operatori senza licenza o offshore:
- Possono comunque raggiungere gli utenti italiani attraverso canali indiretti
Questa asimmetria viene ora esplicitamente riconosciuta a livello istituzionale.
Per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ciò si traduce in opportunità di sponsorizzazione perse e in una ridotta competitività dei club italiani.
- Ha spinto la pubblicità nella clandestinità
Un'altra questione che ho ripetutamente affrontato è l'emergere di modelli di comunicazione indiretti e ibridi. Il divieto non ha eliminato la pubblicità. L'ha trasformata. Ora vediamo:
- Piattaforme di contenuti con riferimenti al marchio incorporati
- Strategie di comunicazione guidate dagli influencer
- Formati editoriali che confondono il confine tra informazione e promozione
Da un punto di vista giuridico, ciò è prevedibile. Quando a un mercato viene impedito di comunicare direttamente, esso troverà vie alternative, spesso meno trasparenti e più difficili da regolamentare. Questo è uno degli argomenti più forti a favore dell’abolizione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo: la trasparenza potrebbe infatti migliorare in un sistema regolamentato piuttosto che in un modello di proibizionismo.
Una contraddizione che non regge più
C'è anche un'incoerenza strutturale nel quadro normativo italiano che sta diventando sempre più difficile da giustificare.
Da un lato:
- la pubblicità è ampiamente vietata
Dall'altro:
- gli operatori sono tenuti a condurre campagne sul gioco responsabile, spesso con visibilità del marchio
Autorità come l'AGCOM hanno cercato di fornire indicazioni per gestire questa tensione. Ma la contraddizione rimane. E diventa ancora più evidente quando si discute della rimozione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo: non si può contemporaneamente vietare e richiedere la comunicazione.
Cosa significherebbe effettivamente l'abolizione del divieto
Sostenere l'abolizione del divieto non significa aprire il mercato senza controlli.
Uno scenario più realistico è il passaggio a un modello pubblicitario regolamentato, in cui:
- Solo gli operatori autorizzati possono fare pubblicità
- I messaggi siano rigorosamente controllati e includano elementi di gioco responsabile
- Le restrizioni di targeting proteggono gli utenti vulnerabili
- L'applicazione delle norme si concentri sulla trasparenza piuttosto che sul divieto
In altre parole, l'attenzione si sposterebbe dal "divieto di pubblicità" alla "pubblicità controllata e responsabile".
Pubblicità del gioco d'azzardo in Italia: un cambiamento strategico per le imprese
Per operatori, fornitori e investitori, non si tratta solo di un dibattito normativo. È un punto di svolta strategico. Se l’abolizione del divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo dovesse prendere piede:
- I modelli di sponsorizzazione, in particolare nello sport, potrebbero essere riattivati
- Le strategie di posizionamento del marchio dovrebbero essere ripensate
- I quadri normativi dovrebbero adattarsi a un contesto normativo nuovo, ma comunque rigoroso
Le aziende che iniziano a prepararsi per questo cambiamento in anticipo saranno in una posizione migliore se e quando la riforma si concretizzerà.
Dal divieto alla regolamentazione?
Dopo aver analizzato per anni il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo in Italia, il dibattito attuale sembra diverso. Non si tratta più di interpretare i margini della norma, ma di riconsiderare la norma stessa.
Il fatto che Gabriele Gravina sostenga l'abolizione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo segnala che la discussione si è spostata a un livello politico in cui si intrecciano considerazioni economiche, giuridiche e pratiche.
E quando ciò accade, il cambiamento, sia esso graduale o strutturale, diventa una possibilità concreta. La domanda chiave non è se debbano esistere delle misure di salvaguardia. Devono esistere.
La vera domanda è se un modello basato sul divieto sia ancora lo strumento giusto, oppure se la pubblicità del gioco d'azzardo in Italia stia per passare a un quadro normativo più efficace e regolamentato.
È possibile leggere informazioni sui diversi regimi di gioco d'azzardo in quasi 50 giurisdizioni nella guida DLA Piper Gambling Laws of the World.
Autore: Giulio Coraggio
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo Bardelli, Carolina Battistella, Noemi Canova, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Josaphat Manzoni, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Giulio Napolitano, Andrea Pantaleo, Deborah Paracchini, Maria Vittoria Pessina, Marianna Riedo, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Federico Toscani, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Matilde Losa e Arianna Porretti.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui, e consultare il nostro magazine mensile Diritto Intelligente interamente dedicato all'AI qui.
Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.