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29 settembre 2026 • 12 minuti di lettura

Antitrust Bites – Newsletter

Settembre 2026
La Commissione adotta linee direttrici sugli abusi escludenti

Il 3 settembre 2026, la Commissione europea ha adottato le linee direttrici sull’applicazione dell’art. 102 TFUE agli abusi escludenti, due anni dopo la pubblicazione, ad agosto 2024, della prima bozza, poi sottoposta a una consultazione pubblica che si è conclusa a ottobre 2024.

Le linee direttrici sostituiranno gli Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’art. 102 del TFUE agli abusi escludenti, che erano stati adottati nel 2009 e modificati nel 2023.

Rispetto ai precedenti orientamenti, le nuove linee direttrici introducono un quadro molto più articolato e dettagliato per la valutazione degli abusi escludenti.

Le nuove linee direttrici sono finalizzate a rafforzare la certezza del diritto, illustrare lo stato attuale della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione in tema di abusi escludenti ed esprimere la posizione della Commissione su questioni non ancora trattate dalla giurisprudenza.

Le nuove linee guida precisano che è generalmente improbabile riscontrare una posizione dominante a fronte di una quota di mercato inferiore al 40%, ampliano il novero dei fattori rilevanti ai fini dell’accertamento dell’esistenza di barriere all’ingresso e all’espansione sul mercato, rilevanti per la verifica in merito alla sussistenza della posizione dominante, riportano una sezione dedicata alla valutazione della posizione dominante nei mercati di assistenza post-vendita e dedicano spazio considerevole alla posizione dominante collettiva e, in particolare, al coordinamento tacito, che ricomprende anche ipotesi di coordinamento facilitato da intelligenza artificiale e algoritmi.

Ai fini dell’accertamento del carattere abusivo di una condotta, le nuove linee direttrici – pur mantenendo, a livello concettuale, il quadro fondato sull’accertamento del discostamento dalla concorrenza basata sui meriti e della capacità di produrre effetti escludenti (“two step test”) – precisano che in alcune ipotesi non è necessario analizzare tali condizioni separatamente. Si tratta delle fattispecie per le quali la giurisprudenza dell’Unione ha elaborato quadri analitici specifici, ossia prezzi predatori, compressioni dei margini, rapporti di esclusiva, vendite abbinate e aggregate e rifiuti di fornitura, nonché delle condotte considerate per loro stessa natura dannose per la concorrenza.

Infine, le linee direttrici dedicano ampio spazio alle giustificazioni oggettive che consentono alle imprese di argomentare per la non applicazione del divieto previsto dall’art. 102 TFUE qualora dimostrino che il comportamento interessato sia oggettivamente necessario per il conseguimento di un legittimo obiettivo o generi incrementi di efficienza che controbilancino gli effetti negativi sulla concorrenza. In particolare, in questo contesto, le linee direttrici includono tra gli elementi rilevanti a fini giustificativi anche obiettivi di resilienza dell’Unione, e riconoscono espressamente i benefici in termini di sostenibilità quali efficienze idonee a compensare gli effetti anticoncorrenziali della condotta.

 

Intese restrittive della concorrenza e contratti a valle tra terzi: la pronuncia della Corte di Giustizia

Con sentenza del 3 settembre 2026, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla portata degli effetti delle decisioni di accertamento di un’intesa anticoncorrenziale da parte della Commissione sui rapporti contrattuali conclusi tra soggetti terzi non coinvolti nello specifico accordo vietato.

La sentenza trae origine da una controversia relativa a un contratto di mutuo a tasso variabile indicizzato all’Euribor (i.e., il tasso interbancario di riferimento per le operazioni in euro sul mercato monetario). In particolare, il mutuatario contestava la validità della clausola di determinazione degli interessi alla luce delle decisioni con cui la Commissione europea aveva accertato, con due distinte decisioni, la partecipazione di alcune banche a un cartello finalizzato alla manipolazione dell’Euribor nel mercato degli Euro Interest Rate Derivatives (decisioni EIRD).

In tale contesto, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se l’accertamento della manipolazione dell’Euribor in uno specifico mercato (i) determini la nullità della clausola contrattuale che fa riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e (ii) debba essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta.

La Corte di giustizia ha innanzitutto delimitato l’ambito di applicazione della nullità assoluta prevista dall’art. 101, paragrafo 2, TFUE, chiarendo che riguarda esclusivamente gli accordi che costituiscono essi stessi una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, non è possibile estendere automaticamente tale sanzione a contratti conclusi da soggetti terzi che non hanno partecipato all’intesa e che operano in mercati diversi da quello interessato dall’infrazione, a condizione che la clausola non costituisca un elemento dell’infrazione medesima e il contratto non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale sanzionato.

Come evidenziato dall’AG Medina nelle sue conclusioni (si veda al riguardo la nostra newsletter di marzo 2026), tale interpretazione è coerente con il principio della responsabilità personale per le violazioni del diritto della concorrenza, che implica che sia l’impresa che ha violato tali regole a rispondere del danno causato dalla violazione.

Nel caso di specie, il contratto di mutuo non rappresentava un elemento dell’accordo anticoncorrenziale, non era stato concluso per darvi attuazione e coinvolgeva una banca estranea al cartello. Inoltre, mentre l’infrazione accertata dalla Commissione riguardava il mercato degli strumenti derivati sui tassi di interesse in euro, il rapporto controverso apparteneva al distinto mercato dei mutui a tasso variabile. Pertanto, la Corte ha concluso che le decisioni EIRD non possono comportare la nullità della clausola contrattuale in questione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.

La sentenza affronta anche il tema sul distinto piano dell’efficacia vincolante delle decisioni della Commissione. Pur ribadendo che i giudici nazionali non possono adottare decisioni in contrasto con quest’ultima, la Corte precisa che tale vincolo opera soltanto entro i limiti della natura nonché della portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione accertata.

Dunque, le decisioni EIRD vincolano il giudice nazionale quanto all’esistenza dell’intesa e alla manipolazione dell’Euribor nel mercato interessato dal cartello, ma non consentono di presumere che tale condotta abbia necessariamente prodotto effetti concreti sul livello dell’Euribor applicato nei contratti di mutuo né, tantomeno, di dichiarare automaticamente invalide le clausole che vi fanno riferimento. La Corte sottolinea peraltro che l’infrazione era stata qualificata come restrizione della concorrenza “per oggetto”, con la conseguenza che le condotte accertate dalla Commissione non consentono, di per sé, di concludere che vi siano stati effetti concreti sul livello del tasso Euribor.

Spetterà, pertanto, al giudice nazionale valutare, secondo il diritto interno, le conseguenze che un accordo vietato in forza dell’art. 101 TFUE può avere sui rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi rispetto a tale accordo.

 

Concentrazioni sotto-soglia: l’AGCM avvia una nuova istruttoria nel settore dell’handling aeroportuale

Con provvedimento del 28 luglio 2026, l’AGCM ha avviato un’istruttoria relativa ad un’operazione di concentrazione sotto-soglia nel settore dell’handling aeroportuale.

La decisione scaturisce dalla comunicazione volontaria con cui BCube ha sottoposto all’attenzione dell’AGCM l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Alha Holding, benché non fossero superate le soglie di fatturato per procedere ad una notifica ordinaria. L’Autorità ha esercitato i propri poteri di call-in, ritenendo che l’operazione potrebbe determinare criticità concorrenziali nei mercati dei servizi di movimentazione a terra delle merci presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino e nei servizi di rampa per le merci presso l’aeroporto di Malpensa. Ciò in ragione delle elevate quote detenute dalle parti, delle significative barriere all’ingresso e della limitata capacità espansiva dei concorrenti.

La decisione appare di rilievo poiché rappresenta il primo caso, dopo diverso tempo, in cui l’Autorità torna a esaminare un’operazione che non raggiunge le soglie di fatturato previste per l’obbligo di notifica e, tra questi, appena il quarto caso rispetto al quale viene avviata una cd. fase 2, da quando all’Autorità è stato conferito il potere di valutare le concentrazioni cd. sotto-soglia.

Come noto, la legge annuale per la concorrenza 2021 ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 16 della l. 287/1990, che attribuisce all’AGCM il potere di richiedere alle imprese interessate di notificare un’operazione di concentrazione sotto-soglia, qualora:

  • sia superata solo una delle due soglie di fatturato (al ricorrere cumulativo delle quali scatta, di regola, l’obbligo di notifica) o il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dalle imprese coinvolte sia superiore a 5 miliardi di euro;
  • sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante; e
  • non siano trascorsi più di sei mesi dal perfezionamento dell’operazione di concentrazione.

La disciplina, inoltre, consente alle imprese di informare volontariamente l’AGCM di un’operazione sotto-soglia attraverso una comunicazione contenente una serie di informazioni fondamentali. In tal caso, l’AGCM valuta se richiedere alle parti di procedere alla notifica formale dell’operazione. A seguito delle modifiche introdotte il 4 agosto 2026, è stato dimezzato il termine entro cui tale valutazione deve essere effettuata dall’AGCM: 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione completa, in luogo del precedente termine di 60 giorni.

In base alle informazioni pubbliche, dall’introduzione della disciplina, l’AGCM ha esercitato il potere di richiedere la notifica di operazioni sotto-soglia in dieci casi, di cui quattro hanno visto l’avvio della fase 2. Tra questi, in un caso le parti hanno abbandonato il progetto di concentrazione durante la fase istruttoria, due operazioni sono state autorizzate condizionatamente al rispetto di alcuni rimedi, mentre la quarta operazione è quella oggetto di questo commento, attualmente al vaglio dell’Autorità.

 

Il TAR Lazio chiarisce la portata del potere dell’AGCM di richiedere informazioni nel contesto di operazioni di concentrazione

Con sentenza del 14 agosto 2026 il TAR Lazio si è pronunciato sulla portata del potere attribuito all’AGCM di richiedere informazioni nel contesto di operazioni di concentrazione notificate all’Autorità.

La vicenda oggetto della sentenza ha riguardato un procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità nei confronti di un’impresa che aveva mancato di rispondere a una richiesta di informazioni formulata dall’AGCM nel contesto di un’operazione di concentrazione nei settori dei servizi di data center e cloud computing che riguardava imprese terze.

Nel ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio l’impresa ha contestato che: (i) la richiesta non sarebbe stata pertinente, poiché l’impresa non offriva servizi di data center e cloud computing e non avrebbe dunque disposto di informazioni utili; (ii) l’articolo 16-bis della Legge n. 287/1990, che costituisce la base giuridica della richiesta di informazioni, non consentirebbe di sanzionare né l’inottemperanza a una richiesta formulata al di fuori del procedimento istruttorio (come quella oggetto della vicenda) né il semplice ritardo nella risposta; (iii) la sanzione (pari a € 30.000) sarebbe stata sproporzionata rispetto alla condotta contestata.

Il TAR ha respinto tutte le censure.

Il TAR ha anzitutto chiarito che l’AGCM può rivolgere richieste di informazioni non soltanto alle parti e ai concorrenti, ma anche ai clienti delle parti coinvolte nell’operazione e agli altri operatori in possesso, anche indirettamente, di informazioni utili. Nel caso in esame, la ricorrente acquistava servizi di data center e cloud computing e la risposta trasmessa tardivamente, solo dopo l’avvio del procedimento sanzionatorio, conteneva elementi concreti o potenzialmente utili per l’istruttoria.

Valorizzando l’espressione “in ogni momento” contenuta nell’articolo 16-bis, il TAR ha ritenuto che l’AGCM possa esercitare il proprio potere anche prima dell’avvio dell’istruttoria formale. L’istruttoria, nel cui contesto l’AGCM può formulare richieste di informazioni alle imprese interessate, si riferisce infatti all’attività mediante la quale l’Autorità acquisisce le informazioni necessarie, comprendendo quindi anche la fase anteriore alla formale apertura del procedimento. L’inottemperanza a una richiesta formulata in questa fase può pertanto essere legittimamente sanzionata.

Il TAR ha inoltre precisato che l’obbligo di fornire le informazioni richieste dall’Autorità comprende anche quello di rispettare il termine assegnato. Una risposta ingiustificatamente tardiva è da considerarsi “alla stregua di un omesso riscontro” e, in quanto tale, è sanzionabile.

Infine, l’importo della sanzione irrogata – pari a 30.000 euro, corrispondente a meno dello 0,01% del fatturato rilevante – è stato ritenuto proporzionato dal TAR.

 

Concorrenza nei mercati del lavoro: sanzionata un’intesa no-poach in Polonia

Il 22 settembre 2026, l’Autorità della concorrenza polacca ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro degli autisti in Polonia, realizzata da 29 imprese di trasporto e da un’impresa proprietaria di una catena di supermercati. L’Autorità ha sanzionato per un totale di PLN 570 milioni (circa EUR 130 milioni) le imprese coinvolte e 8 persone fisiche, manager, proprietari o partner delle imprese coinvolte.

In particolare, le società di trasporto che servivano i centri di distribuzione della catena di supermercati interessata avevano concordato di non competere tra loro nell’assunzione degli autisti, impegnandosi a non assumere i dipendenti delle altre imprese partecipanti all’intesa (“no-poach agreements”). L’intesa era coordinata dal gruppo proprietario della catena di supermercati, che si occupava dell’attuazione dell’accordo e fungeva da intermediario nello scambio di informazioni tra le imprese di trasporto.

Tali accordi prevedevano che gli autisti che decidevano di cambiare lavoro senza il consenso del loro datore di lavoro non potessero essere assunti da un’altra società di trasporti parte dell’intesa prima che fosse intercorso un periodo di tempo specifico, che poteva durare anche diversi mesi. La previsione di questo “waiting period”, combinato con le restrizioni all’accesso ai centri di distribuzione applicate dalla catena di supermercati, rendevano antieconomica l’eventuale assunzione di un autista che non avesse ottenuto il consenso dal suo precedente datore di lavoro.

L’Autorità ha accertato che l’intesa ha falsato la concorrenza sul mercato del lavoro degli autisti, riducendo il rischio che le società di trasporto perdessero dipendenti a favore di concorrenti che servivano i medesimi centri di distribuzione, in un contesto di mercato caratterizzato da carenza di autisti qualificati, difficoltà nel reclutamento e fidelizzazione del personale. Tali condotte, protrattesi dal 2017 al 2024, hanno limitato la mobilità professionale di migliaia di autisti, riducendone la capacità di negoziare migliori condizioni lavorative e retributive, e hanno attenuato la pressione al rialzo sui salari e sulle tariffe dei servizi di trasporto, generando un vantaggio indiretto anche per la catena di supermercati coinvolta.

L’intervento dell’Autorità polacca si inserisce nel quadro della crescente attenzione delle autorità antitrust verso le restrizioni della concorrenza nei mercati del lavoro.

Infatti, tra le autorità nazionali della concorrenza che si sono recentemente occupate del tema figurano quelle di Belgio, Portogallo, Francio, Regno Unito (quest’ultima ha inflitto sanzioni nel settore della produzione e del broadcasting, oggetto di nostro commento nella newsletter di aprile 2025), e l’AGCM, che ha avviato, nel dicembre 2025, la prima indagine antitrust in Italia su possibili pratiche restrittive della concorrenza nel mercato del lavoro.

Anche a livello europeo, la Commissione europea si è occupata del tema, pubblicando un Policy Brief dal titolo “Antitrust in Labour Markets” (si veda la nostra newsletter di maggio 2024) e sanzionando un cartello che includeva un accordo no-poach nel settore del food delivery (si veda la nostra newsletter di giugno 2025).