
30 aprile 2026
Antitrust Bites – Newsletter
Aprile 2026Restrizioni alle vendite online: l'AGCM accerta un'intesa vietata
Con provvedimento del 17 marzo scorso, l'AGCM ha sanzionato Morellato per aver realizzato, nell'ambito del proprio sistema di distribuzione selettiva, un'intesa verticale in violazione dell'articolo 101 TFUE consistente (i) nell'imposizione del divieto di utilizzo di piattaforme digitali e siti terzi per la vendita dei prodotti Morellato e (ii) nella fissazione dei prezzi di rivendita al dettaglio (RPM).
Secondo quanto accertato dall'Autorità, Morellato aveva adottato un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri qualitativi, nel quale i distributori autorizzati potevano vendere i prodotti attraverso i propri punti vendita fisici e, ove presenti, tramite siti e-commerce proprietari. Tuttavia, il contratto di distribuzione conteneva una clausola che vietava ai distributori di vendere tramite marketplace e siti terzi. Tale clausola, introdotta nel luglio 2018, è stata progressivamente implementata nei contratti ed è divenuta vincolante dal gennaio 2019, quando la sottoscrizione del contratto di distribuzione selettiva è stata resa progressivamente obbligatoria per gli esercenti che volevano acquistare i prodotti Morellato, con conseguente blocco degli ordini per i rivenditori non allineati fino alla sottoscrizione del contratto.
Da quel momento, Morellato ha impedito ai distributori l'accesso ai marketplace e ai siti di intermediazione terzi, pur operando essa stessa su tali canali, anche tramite accordi con piattaforme terze, che agivano parallelamente come distributori dei prodotti Morellato (beneficiando altresì di condizioni differenti rispetto ai soggetti appartenenti alla rete distributori). Il sistema si articolava così tra distributori autorizzati, rivenditori non ancora formalmente inseriti nel sistema di distribuzione ma progressivamente ricondotti allo stesso, e operatori terzi attivi su canali diversi, destinatari di condizioni differenziate.
Con riferimento alla seconda condotta, l'AGCM ha accertato l'esistenza, di una politica di RPM articolata attraverso: (i) l'introduzione di indicazioni vincolanti in materia di scontistica massima (denominate "internet policy"), applicabili alle vendite online a prescindere dal canale utilizzato; (ii) una capillare attività di monitoraggio dell'intera rete distributiva sui canali online, realizzata mediante un software di web scraping volto a rilevare i prezzi praticati e individuare eventuali scostamenti rispetto alle policy; e (iii) l'adozione di misure di enforcement, quali richiami e solleciti, blocco automatico degli ordini e minacce di ritorsioni commerciali (tra cui recesso dal contratto) nei confronti dei distributori non allineati.
Secondo l'Autorità, il divieto di utilizzo dei marketplace risulta strettamente connesso, sotto il profilo teleologico, alla "internet policy" ed è funzionale al controllo delle politiche commerciali dei distributori, attraverso il monitoraggio continuo dei prezzi praticati e della presenza sui marketplace. Il sistema di distribuzione selettiva operava perciò in concreto imponendo ai distributori il rispetto delle politiche di sconto definite dal fornitore e contrastando fenomeni di sconti "fuori controllo” sui canali online.
L'AGCM ha qualificato la pratica di RPM come restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del Regolamento (UE) 2022/720, con conseguente inapplicabilità dell'esenzione per categoria. Quanto al divieto di utilizzo dei marketplace, pur riconoscendo che tali restrizioni possono essere ammesse nell'ambito di sistemi di distribuzione selettiva, l'Autorità ha rilevato che, nel caso di specie, la clausola era applicata in modo discriminatorio e non appariva giustificata, necessaria e proporzionata alla tutela dei prodotti oggetto della distribuzione selettiva.
Le difese di Morellato, infatti, fondate soprattutto sull'esigenza di contrastare la contraffazione, non sono state accolte, in quanto il sistema di monitoraggio risultava in concreto finalizzato al controllo dei prezzi e non, invece, alla verifica della qualità e/o della tipologia dei prodotti.
Intese orizzontali nel settore degli snack salati: l’AGCM accerta l’infrazione e applica per la prima volta la procedura di transazione
Con provvedimento del 15 aprile 2026, l'AGCM ha sanzionato complessivamente per oltre 23 milioni di euro Amica Chips, Pata e Preziosi Food per aver partecipato ad un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE nel mercato degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva di quest'ultima a marchio privato (c.d. private label – PL).
Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’intesa ha avuto un perimetro più ampio per Amica Chips e Pata, comprendendo in particolare:
- un patto di non belligeranza nei confronti degli operatori della GDO, inizialmente riferito ad alcuni clienti e successivamente, a partire dal 2018, esteso progressivamente alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti PL. Tale patto prevedeva che ciascuna parte si astenesse dal contattare in modo attivo e mirato gli operatori della GDO per sviluppare nuovi rapporti di fornitura relativamente a referenze già servite dall’altra parte, salvo limitate eccezioni;
- scambi di informazioni finalizzati a reagire al significativo aumento dei costi di produzione registrato nel 2022 e ai conseguenti incrementi dei prezzi richiesti alla generalità dei clienti della GDO.
Accanto a tale assetto, l’Autorità ha individuato un nucleo più ristretto dell’intesa, cui hanno partecipato tutte le imprese coinvolte, consistente nella ripartizione di singole catene della GDO nei casi in cui queste ultime avessero richiesto offerte relative a referenze già fornite da uno dei partecipanti al cartello.
Nel corso del procedimento Pata e Amica Chips hanno presentato domanda di clemenza e, in considerazione del contributo probatorio fornito, che ha consentito di dimostrare l’infrazione ed estenderne l’arco temporale, hanno ottenuto una riduzione della sanzione rispettivamente pari al 50% e al 30%.
Nel procedimento in oggetto l'Autorità ha fatto inoltre ricorso, per la prima volta dalla sua introduzione, alla procedura di transazione disciplinata dall’art. 14‑quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tutte le parti coinvolte hanno aderito alla procedura di transazione il cui esito positivo ha consentito alle tre società di beneficiare di una riduzione della sanzione nella misura del 10% (che nel caso di Amica Chips e Pata si è aggiunta alla riduzione riconosciuta sulla scorta del programma di clemenza).
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla garanzia del contraddittorio nell'ambito di procedimenti dell'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette
Con sentenza dell'8 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da un'impresa avverso il provvedimento dell'AGCM che la sanzionava per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, ritenendo che, durante il procedimento, all'impresa non fosse stato garantito il contraddittorio in merito ad elementi essenziali della condotta contestata.
In particolare, la condotta accertata nel provvedimento finale differiva, quanto alla sua durata, dalla condotta contestata nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, trasmessa alle parti ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del 2015 sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, applicabile ratione temporis.
Con tale comunicazione l'Autorità aveva delineato gli elementi essenziali della condotta – tra cui rientra la durata dell'illecito – risultanti dall'istruttoria svolta e aveva fissato il termine per la presentazione di memorie conclusive o documenti.
Nel provvedimento finale, tuttavia, l'Autorità aveva ampliato la durata dell'illecito rispetto a quella prospettata nella comunicazione. Tale estensione della violazione traeva origine dall'esame della memoria conclusiva del segnalante, non avendo l'Autorità svolto ulteriori attività istruttorie successivamente alla comunicazione ex art. 16.
Alla luce di tale ricostruzione, il Collegio ha ritenuto viziato il procedimento amministrativo nella misura in cui l'Autorità ha considerato, nel provvedimento finale, elementi sopravvenuti introdotti dal segnalante, idonei a incidere su tratti essenziali della condotta contestata, senza riconoscere alla società incolpata la possibilità di contraddire e difendersi.
Il Consiglio di Stato chiarisce, infatti, che l'art. 16 citato svolge la funzione di consentire alle parti, tramite la presentazione di memorie conclusive o documenti, di articolare compiutamente le proprie posizioni e osservazioni sulla prospettata infrazione così come cristallizzata nella comunicazione del termine di fine istruttoria. Per contro, nel caso di specie, le argomentazioni del segnalante hanno determinato una diversa configurazione dell'illecito con riguardo a un suo elemento essenziale e l'Autorità, aderendo a tale diversa ricostruzione nel provvedimento finale, senza previamente consentirne la conoscenza e concedere l'eventuale replica del soggetto incolpato, avrebbe evidentemente violato il principio del contraddittorio.
In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, i tratti essenziali dell'illecito, ivi inclusa la durata dell'infrazione, devono essere cristallizzati nella comunicazione del termine di fine istruttoria. Qualora le memorie o la successiva produzione documentale incidano in senso peggiorativo su tali elementi, il procedimento deve essere riaperto al fine di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa.
Azioni follow‑on e pluralità di convenuti: la CGUE sulla competenza giurisdizionale nei confronti di soggetti non destinatari della decisione antitrust
Con sentenza del 16 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell'UE si è pronunciata nelle cause riunite aventi ad oggetto due rinvii pregiudiziali relativi all'interpretazione dell'articolo 8, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, sollevati nell'ambito di due controversie in materia di risarcimento danni derivanti da due intese restrittive della concorrenza accertate dalla Commissione europea e dall’AGCM.
La disposizione oggetto di interpretazione, in presenza di una pluralità di convenuti, consente – in deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto – di adire il giudice del luogo di domicilio di uno di essi, purché tra le domande sussista un “collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica”, al fine di scongiurare il rischio di decisioni incompatibili.
In ciascuna delle due controversie all'origine dei rinvii pregiudiziali, gli attori hanno agito nei confronti di più società appartenenti al medesimo gruppo di imprese per il risarcimento del danno derivante da un'intesa restrittiva della concorrenza a cui l'Autorità antitrust aveva accertato avessero preso parte alcune società del gruppo. Le azioni sono state introdotte dinanzi al foro di Amsterdam, dove avevano sede, in un caso, una società controllata da una delle imprese sanzionale e, nell'altro, una holding controllante la destinataria della decisione. Tali società, individuate come convenute di riferimento ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, pur appartenendo ai gruppi societari sanzionati, non figuravano tra i destinatari delle decisioni di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale.
In tale contesto, la pronuncia in commento è volta a chiarire se, nell'ambito di azioni di risarcimento del danno antitrust promosse nei confronti di più società appartenenti al medesimo gruppo, il requisito del “collegamento così stretto” possa ritenersi soddisfatto anche quando il convenuto di riferimento pur appartenendo al medesimo gruppo delle imprese sanzionate, non sia destinatario della decisione di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 101 TFUE.
Secondo la Corte, la circostanza che la responsabilità solidale della società madre e della società figlia non sia stata constatata in una decisione di accertamento dell'infrazione adottata dall'Autorità antitrust non osta all’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del Regolamento n. 1215/2012. Tale norma trova infatti applicazione anche nel caso di domande risarcitorie proposte sia contro una società madre sia contro la società figlia, che con essa forma un’unica unità economica e, dunque, una sola impresa, qualora la violazione delle regole di concorrenza sia stata constatata da un’Autorità antitrust.
La Corte ribadisce che, ai fini del diritto della concorrenza, il concetto di “impresa” ha natura funzionale e presuppone l’esistenza di un’unità economica caratterizzata da un’influenza determinante. Di conseguenza, la responsabilità per la violazione delle norme sulla concorrenza può estendersi dalla società madre alla società figlia se si prova non solo l'esistenza di vincoli economici, organizzativi e giuridici tra tali società, ma anche di un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’intesa vietata.
Tale requisito ricorre, in particolare, quando l'accordo anticoncorrenziale riguarda gli stessi prodotti commercializzati dalla società figlia o dalla controllata indiretta, oppure quando quest'ultima assicura la produzione, la vendita, la fornitura o la distribuzione di tali prodotti, nonché la fornitura dei servizi oggetto dell’intesa.
Pertanto, la Corte conclude che, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, del Regolamento n. 1215/2012, sussiste un "collegamento così stretto" tra le pretese nei confronti di un convenuto principale non menzionato in una decisione in materia di concorrenza e le pretese nei confronti di altre società, purché vi siano seri indizi che esse appartengano alla stessa impresa responsabile dell’infrazione.
La Commissione europea adotta il nuovo Regolamento di esenzione per categoria e le Linee guida in materia di accordi di trasferimento di tecnologia
Il 16 aprile scorso, la Commissione europea ha adottato una nuova versione del Regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia (RECTT) e delle relative Linee guida sull’applicazione dell’articolo 101 TFUE a tali accordi, a seguito della consultazione pubblica avviata nel settembre 2025.
Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno ad oggetto la concessione in licenza di diritti tecnologici. Il nuovo RECTT conferma l'esenzione per categoria dal divieto di cui all'art. 101, para 1, TFUE per gli accordi di trasferimento di tecnologia conclusi tra imprese aventi quote di mercato inferiori a determinate soglie e privi di restrizioni fondamentali (c.d. hardcore restrictions). Le linee guida forniscono indicazioni sull'interpretazione del nuovo Regolamento e sulla valutazione degli accordi che non rientrano nell'esenzione per categoria.
Rispetto alla precedente versione, è stata anzitutto chiarita la metodologia di calcolo delle quote di mercato, con specifico riferimento ai mercati tecnologici. In particolare, il considerando 13 del nuovo RECTT precisa che le tecnologie che non hanno ancora generato vendite di prodotti contrattuali sono considerate come aventi una quota di mercato pari a zero. È inoltre esteso da due a tre anni il periodo durante il quale l’esenzione continua ad applicarsi in caso di superamento delle soglie nel corso della vigenza dell’accordo.
Un'ulteriore novità consiste nell'introduzione, nelle Linee guida, di una nuova sezione dedicata agli accordi di licenza di dati. Considerata l’importanza strategica dei dati nell’economia digitale, viene chiarito che il RECTT si applica alle licenze di dati quando i dati oggetto di licenza rientrano tra i diritti di tecnologia definiti dal Regolamento, nonché a quelle tipologie di dati che, pur non essendo formalmente qualificate come diritti tecnologici, presentano caratteristiche funzionalmente assimilabili a tali diritti. Per le restanti tipologie di licenza di dati resta necessaria una valutazione caso per caso ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Sono state altresì aggiornate le disposizioni relative ai pool tecnologici, vale a dire gli accordi in base ai quali due o più parti costituiscono un pacchetto di diritti tecnologici da concedere in licenza ai partecipanti ai partecipanti e/o a terzi. Le nuove previsioni, da un lato, rafforzano gli obblighi di trasparenza dei pool, imponendo maggiore chiarezza in merito alle tecnologie incluse e ai criteri utilizzati per valutarne l’essenzialità; dall’altro, precisano le condizioni di licenza al fine di evitare che i licenziatari siano chiamati a corrispondere più volte i diritti di licenza per i medesimi diritti tecnologici (divieto di double dipping).
Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di una sezione dedicata agli accordi tra utilizzatori di tecnologie finalizzati a negoziare congiuntamente i termini delle licenze tecnologiche che intendono ottenere dai titolari della tecnologia (licensing negotiation groups – LNG). Le linee guida ne illustrano i potenziali effetti sia pro- sia anticoncorrenziali e forniscono un quadro analitico per la loro valutazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Infine, il nuovo assetto include chiarimenti ulteriori su taluni concetti chiave, tra cui le definizioni di vendite attive e passive e la nozione di concorrente potenziale, nonché nuovi esempi di circostanze che possono giustificare la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria.
Le nuove norme entreranno in vigore il 1° maggio 2026.